La tutela delle vittime del dovere e dei loro familiari continua a essere un terreno complesso, segnato da avanzamenti importanti ma anche da resistenze interpretative che hanno prodotto, nel tempo, evidenti disuguaglianze.
Tra le questioni più controverse vi è quella del riconoscimento dei diritti previdenziali agli orfani non a carico fiscale, una problematica che l’ONA e l’Osservatorio Vittime del Dovere denunciano da anni come una odiosa discriminazione, incompatibile con i valori costituzionali di uguaglianza e solidarietà.
Su questo fronte, la recente pronuncia delle Sezioni Unite civili n. 34713 del 30 dicembre 2025 segna una svolta di sistema, ponendo fine a un orientamento restrittivo che aveva inciso in modo particolarmente grave sui diritti degli orfani.
Prosegue, in questo contesto, l’impegno dell’ONA e dell’Osservatorio Vittime del Dovere, guidati dall’Ezio Bonanni, per garantire una tutela effettiva a tutte le vittime e ai loro familiari, senza distinzioni arbitrarie fondate su criteri meramente fiscali.
La precedente interpretazione restrittiva e la discriminazione degli orfani non a carico
Per lungo tempo, è prevalsa un’interpretazione fortemente limitativa delle norme che disciplinano le prestazioni previdenziali in favore degli orfani delle vittime del dovere. Secondo questo orientamento, consolidato anche in giurisprudenza, gli orfani non a carico fiscale al momento della morte del genitore venivano esclusi dalle prestazioni tipiche dello status di vittima del dovere, salvo un’unica ipotesi.
In particolare:
- in assenza del coniuge superstite, anche l’orfano non a carico fiscale poteva accedere agli assegni vitalizi;
- in presenza del coniuge, invece, agli orfani non a carico fiscale non veniva riconosciuta alcuna prestazione previdenziale, restando esclusi sia dall’assegno vitalizio sia dallo speciale assegno vitalizio.
Questo orientamento trovava espressione nella Cassazione, sezione lavoro, n. 11181/2022, che aveva circoscritto i diritti degli orfani non a carico ai soli casi di assenza del coniuge della vittima.
Il risultato era una discriminazione evidente: figli della stessa vittima si vedevano riconosciute tutele diverse in base a un criterio contingente e formale, del tutto estraneo alla ratio solidaristica della normativa sulle vittime del dovere.
Come sottolineato più volte dall’Avv. Bonanni, si trattava di una lettura inaccettabile sul piano costituzionale, perché trasformava la protezione dovuta al sacrificio della vittima in una prestazione condizionata da elementi fiscali e familiari estranei al danno subito. Elemento centrale del sistema l’art. 6 della l. 13 agosto 1980, n. 466, che individua l’ordine dei superstiti beneficiari, introducendo – in presenza del coniuge – il criterio selettivo della vivenza a carico.
Il precedente fondamentale delle Sezioni Unite 7761/2017
La rigidità dell’orientamento restrittivo appariva ancor più ingiustificata se confrontata con quanto già affermato dalle Sezioni Unite n. 7761/2017, che avevano riconosciuto alle vittime del dovere l’assegno vitalizio di 500 euro mensili, in piena equiparazione con le vittime del terrorismo.
In quella pronuncia, la Corte di Cassazione aveva chiarito che la normativa sulle vittime del dovere deve essere interpretata in modo da garantire un trattamento sostanzialmente equivalente a quello previsto per le vittime del terrorismo, proprio in ragione della comune finalità compensativa e solidaristica.
Tuttavia, nonostante questo principio, sul piano applicativo era rimasta una frattura profonda proprio sul tema degli orfani non a carico fiscale, che continuavano a essere esclusi dalle prestazioni previdenziali in presenza del coniuge superstite.
SS.UU. 34713/2025: la svolta sul diritto degli orfani non a carico
La sentenza SS.UU. n. 34713/2025 interviene in modo netto su questa frattura, superando l’orientamento restrittivo e affermando un principio di eguaglianza sostanziale nella tutela degli orfani. La pronuncia è stata attesa a lungo e si colloca su un terreno interpretativo complesso, quello della tutela previdenziale delle vittime del dovere, delle loro vedove e dei loro figli, in un ambito in cui la normativa è stata spesso applicata in modo divergente e con risultati ritenuti iniqui da molte parti sociali e giuridiche.
Le Sezioni Unite chiariscono che:
- il criterio del carico fiscale non può essere utilizzato per negare in modo automatico le prestazioni agli orfani;
- la posizione dell’orfano non è assorbita da quella del coniuge superstite;
- la tutela deve essere letta alla luce della finalità riparatoria della legge, e non ridotta a una verifica formale.
La Corte riconosce espressamente che, anche in presenza del coniuge della vittima, agli orfani non a carico fiscale spetta il diritto previsto dall’articolo 2 della legge 407/1998, ossia l’assegno vitalizio mensile di 500 euro, soggetto a perequazione automatica, con decorrenza dalla data della morte del genitore.
Si tratta di un’innovazione di grande rilievo, perché:
- elimina l’esclusione totale degli orfani non a carico;
- ristabilisce una tutela minima uniforme;
- ricompone il sistema alla luce dei principi già affermati nel 2017.
Cosa cambia concretamente dopo SS.UU. 34713/2025
Alla luce della nuova pronuncia, il quadro delle tutele può essere così sintetizzato.
Gli orfani a carico fiscale hanno sempre diritto:
- all’assegno vitalizio;
- allo speciale assegno vitalizio;
- alle ulteriori prestazioni previste per le vittime del dovere.
Gli orfani non a carico fiscale, in assenza del coniuge, continuano ad avere diritto:
- a entrambi gli assegni vitalizi, come già riconosciuto in passato.
La vera novità riguarda gli orfani non a carico fiscale in presenza del coniuge superstite.
In questo caso:
- non è più legittima l’esclusione totale dalle prestazioni;
- viene riconosciuto l’assegno vitalizio mensile di 500 euro;
- resta invece escluso, allo stato, lo speciale assegno vitalizio di circa 1.033 euro mensili.
Le “maglie” della tutela, dunque, si allargano in modo significativo, ponendo fine a una discriminazione che aveva inciso per anni sulla condizione degli orfani.
Il Capitolo 6.1: SS.UU. 34713/2025 nel dettaglio
6.1. La Corte di rinvio nel riesame della fattispecie si atterrà al seguente principio di diritto: “ In tema di provvidenze spettanti ai figli superstiti delle vittime del dovere di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il combinato disposto dei commi 105 e 106 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1 gennaio 2008 :
a) l’assegno vitalizio non reversibile di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni è riconosciuto, pur in presenza di coniuge superstite, in favore dei figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico della “vittima” al momento del decesso;
b) lo speciale assegno vitalizio non reversibile di euro 1.033,00 mensili di cui all’art. 5, comma 3 della legge 3 agosto 2004 n. 206 del 2004, è riconosciuto ai figli superstiti della “vittima” secondo l’ordine stabilito dall’art. 6 della legge 13 agosto 1980 n. 466 e successive modificazioni.
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Vittime del dovere: intervista all’Avvocato Ezio Bonanni
Vedi l’intervista rilasciata dall’Avv. Ezio Bonanni al giornalista Luigi Abbate sul riconoscimento dei diritti dei figli delle Vittime del Dovere:
Nell’intervista Ezio Bonanni spiega come la sentenza delle Sezioni Unite del 30 dicembre 2025 costituisca un avanzamento decisivo. Non risolve però integralmente tutte le criticità del sistema di tutela degli orfani delle vittime del dovere. Le ragioni sono giuridiche, sistematiche e applicative. Eccole riassunte qui di seguito:
1. La tutela resta parziale sul piano previdenziale
La SS.UU. 34713/2025 riconosce agli orfani non a carico fiscale, in presenza del coniuge superstite, il diritto all’assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/1998, pari a 500 euro mensili, con decorrenza dalla data del decesso della vittima.
Tuttavia, non viene riconosciuto lo speciale assegno vitalizio (circa 1.033 euro mensili), che continua a essere limitato ai casi di assenza del coniuge o di figli fiscalmente a carico. Secondo Bonanni, questa distinzione non trova una giustificazione costituzionalmente adeguata, perché mantiene una disparità di trattamento tra orfani, pur in presenza del medesimo evento lesivo e del medesimo sacrificio imposto allo Stato.
2. Permane una frammentazione delle prestazioni
Il sistema continua a presentarsi frammentato e prevede una tutela previdenziale solo parziale per gli orfani non a carico. Si tratta di un’architettura che, seppur migliorata, continua a fondarsi su un criterio formale (il carico fiscale) che nulla ha a che vedere con la perdita del genitore e con la ratio solidaristica delle norme sulle vittime del dovere.
3. Il nodo dell’equiparazione con le vittime del terrorismo non è sciolto del tutto
La SS.UU. 34713/2025 si muove nella direzione della tutela equivalente a quella delle vittime del terrorismo, ma non completa l’equiparazione, perché per le vittime del terrorismo la tutela degli orfani non conosce le stesse limitazioni legate al carico fiscale. Di conseguenza, l’uguaglianza sostanziale resta incompiuta.
4. Restano aperti profili di possibile incostituzionalità
L’Avvocato Ezio Bonanni afferma che la distinzione residua potrebbe ancora violare:
- l’articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza e dell’eguaglianza;
- l’articolo 38, in tema di tutela previdenziale;
- il principio di solidarietà che ispira l’intero impianto normativo sulle vittime del dovere.
Per questo motivo, non è escluso che la questione possa tornare davanti alla Corte di Cassazione o alla Corte costituzionale, soprattutto in relazione allo speciale assegno vitalizio.
5. La giurisprudenza amministrativa e l’azione delle amministrazioni non sono ancora allineate
L’Avvocato Ezio Bonanni sottolinea come la svolta giurisprudenziale non si sia ancora tradotta in una prassi amministrativa uniforme, mantenendo aperto il contenzioso. Infatti molte amministrazioni continuano a negare le prestazioni, costringendo gli orfani a nuovi ricorsi giudiziari.
L’impegno dell’ONA e dell’Osservatorio Vittime del Dovere prosegue, con l’obiettivo di ottenere una tutela piena, coerente con i principi costituzionali e con il valore del sacrificio compiuto dalle vittime del dovere e dalle loro famiglie.
Il ruolo dell’ONA e dell’Osservatorio Vittime del Dovere
Questa svolta giurisprudenziale è il frutto di un lavoro costante di denuncia, ricostruzione giuridica e contenzioso portato avanti dall’ONA e dall’Osservatorio Vittime del Dovere. Sono oltre cento le posizioni attualmente aperte dall’Osservatorio per il riconoscimento degli assegni vitalizi negati dall’amministrazione agli orfani non a carico fiscale. Come già detto, in molti casi, le prestazioni continuano a essere respinte in via amministrativa, rendendo necessario il ricorso al giudice.
L’Avv. Bonanni prosegue il suo impegno infaticabile affinché la pronuncia delle Sezioni Unite trovi piena applicazione concreta, e non resti confinata a un principio astratto.
Previdenza e risarcimento: due piani distinti
È importante ricordare che la discriminazione affrontata da SS.UU. 34713/2025 riguardava esclusivamente il piano previdenziale. Anche prima della svolta giurisprudenziale, agli orfani non a carico fiscale restava sempre garantita la tutela risarcitoria, compreso il danno da perdita del rapporto parentale.
Questo principio resta fermo. Le prestazioni previdenziali non esauriscono la tutela, ma si affiancano al diritto al risarcimento integrale dei danni, che spetta a tutti i familiari della vittima, senza distinzioni fondate sul carico fiscale.
Ci si può rivolgere all’ONA al numero verde 800034294 per una consulenza gratuita.



