Vittime del dovere: chi sono? come ottenere l’equiparazione a vittime del dovere? Sono vittime del dovere coloro che hanno contratto delle infermità, anche mortali, nello svolgimento di attività ricomprese nell’elenco dell’art. 1, comma 563, della Legge 266 del 2005. Invece, gli equiparati a vittime del dovere sono coloro che hanno contratto infermità nello svolgimento di missioni, con le “condizioni ambientali ed operative”. La normativa di cui all’art. 1, comma 564 della L. 266/05 è stata integrata per effetto dell’art. 1, comma 1, lettere b) e c) del DPR 243/06.

La tutela in chiave preventiva, e poi medica e risarcitoria delle vittime del dovere, in molti casi, in seguito ad esposizione ad amianto, costituisce la funzione prioritaria dell’Osservatorio Nazionale Amianto, in collaborazione con l’Osservatorio Vittime del Dovere.

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Vittime del dovere e tutela medica e difesa legale

Si deve osservare che, purtroppo, sono in costante continuo aumento il numero e i casi di coloro che sono vittime del dovere. Ciò è dovuto sia all’aumento della criminalità comune sia alle condizioni di rischio legate alle attività di servizio.

Inoltre, l’incessante aumento riguarda anche gli equiparati alle vittime del dovere. Cioè coloro che contraggono delle infermità anche mortali, per l’aggravamento del rischio normalmente sotteso all’attività ordinaria. Infatti, in alcuni casi, le missioni sono particolari. Cioè non sono “contemplate in caso di normale esecuzione di una determinata funzione…”, che comporta un maggior “fattore di rischio” (Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 6497 del 03.03.2023). Ciò è espressamente sancito dalla giurisprudenza della Suprema Corte in continua evoluzione.

Riconoscimento delle vittime del dovere: assistenza gratuita dell’ONA

L’Osservatorio Nazionale Amianto, quale associazione non lucrativa, tutela la salute e l’ambiente, compreso l’ambiente di lavoro.  Infatti, in molte occasioni, nello svolgimento delle missioni, si configurano condizioni di rischio anche in seguito ad una non efficiente organizzazione, in chiave preventiva. Perciò, ferma la tutela accordata dal D.Lgs. 81/08, e dall’art. 2087 c.c., si pone l’esigenza di tutelare queste vittime.

Il caso emblematico è quello che riguarda i dipendenti del Ministero della Difesa (Marina, Esercito, Aeronautica e Carabinieri), perchè è proprio nelle Forze Armate che si assiste ai casi più eclatanti di lesione della salute e di integrità psicofisica. Allo stesso modo, e per analoghe ragioni, sono a rischio pure tutti gli altri dipendenti del Comparto Sicurezza (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Polizia Municipale, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza).

Uno dei casi emblematici è il rischio legato alle esposizioni a polveri e fibre di amianto, che si sono verificate sia sulle unità navali della Marina Militare e nelle basi a terra, sia nelle altre Forze Armate. Tra le ulteriori condizioni di rischio nelle missioni in Italia e all’estero, anche l’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito, vaccini contaminati.

Quindi la tutela è estesa anche a tutti coloro che per causa di servizio, ed in seguito ad esposizione a cancerogeni, patogeni e tossico nocivi, hanno contratto delle infermità. Tuttavia, non nel semplice riconoscimento di malattia professionale per causa di servizio da diritto al riconoscimento della equiparazione. Occorre, infatti, la prova delle “particolari condizioni ambientali ed operative” ed è proprio con l’assistenza dell’ONA che è possibile ottenere questo ulteriore riconoscimento, che non è automatico.

Vittime del dovere e vittime del terrorismo: stessi diritti

L’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni hanno sempre sostenuto che dovesse essere evitata ogni forma di sperequazione in danno delle vittime del dovere. Infatti, proprio l’art. 1, comma 562 della L. 266/05 stabilisce e detta il percorso del legislatore verso eguali tutele. Così che, in particolare, per quanto riguarda le Forze Armate e Comparto Sicurezza, in molti casi, la distinzione ha dimostrato di essere discriminatoria ed ingiusta.

Infatti, per gli appartenenti alle Forze dell’Ordine che hanno subito delle infermità per mano di delinquenza comune, trova applicazione la normativa di tutela delle vittime del dovere. Invece, nel caso in cui la vittima lo è per effetto di attività del terrorismo o della criminalità organizzata, la disciplina è differente. Il caso più emblamatico era quello dell’importo dell’assegno vitalizio mensile che per le vittime del terrorismo era pari a € 500,00. Invece, alle vittime del dovere era di € 258,23. Così, finalmente, per effetto della giurisprudenza, si è giunti ormai a consolidare anche per le vittime del dovere il maggiore importo di € 500,00.

Tuttavia, molto c’è ancora da fare. La più recente giurisprudenza ha riaffermato il principio di perequazione (SS.UU. 6214/2022 capo 8.11). Per questi motivi, l’ONA ha intrapreso una serie di azioni istituzionali per l’integrazione normativa, e per gli stessi diritti. Questo tema è molto rilevante per la questione degli orfani non a carico fiscale, al momento della morte del congiunto. La Corte di Cassazione, Sez. Lav., con la sentenza n. 11181/2022, ha stabilito il principio che gli orfani non a carico fiscale al momento della morte del congiunto, non rientrano tra i superstiti. Solo nel caso di assenza del coniuge, ovvero di assenza di titolarità della pensione, vi è la deroga in favore degli orfani non a carico.

Vittime del dovere: assistenza medica e legale gratuita

Molto, quindi, rimane ancora da fare, in chiave di prevenzione, prima di tutto quella primaria e poi quella secondaria, cioè sanitaria. Ancora di più per la tutela previdenziale e risarcitoria, delle vittime e dei loro familiari.

L’ONA ha istituito un servizio sanitario. Nell’ambito delle sue finalità istituzionali, a più riprese, l’associazione ha sollecitato la sorveglianza sanitaria. In particolare, per coloro che sono stati impiegati in missione. Ci riferiamo, infatti, a coloro che sono stati impiegati nei territori Balcani, e che sono stati esposti ad ulteriori condizioni di rischio, oltre all’amianto.

Anche alla luce di un elevato incremento di casi di malattie asbesto correlate, e di altre patologie legate all’esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti e radiazioni, l’ONA ha istituito il servizio di assistenza medica. In tale servizio, è compresa anche l’assistenza medico-legale. Le attività dell’ONA permettono, quindi, di ottenere una verifica delle condizioni cliniche dei nostri militari e di tutti coloro che sono stati esposti a queste condizioni di rischio.

L’Avv. Ezio Bonanni, presidente ONA, con il suo staff di avvocati, offre assistenza legale gratuita per il riconoscimento di vittime dovere, vittime del dovere benefici, vittime del dovere assegno vitalizio e per il risarcimento dei danni.

Stutus di vittime del dovere: chi sono gli aventi diritto?

Innanzitutto, sono vittime del dovere coloro che hanno contratto delle infermità anche mortali per motivi di servizio, nelle attività di cui all’art. 1, comma 563 della L. 266/05. Come già anticipato, sono vittime del dovere coloro che hanno contratto queste infermità in specifiche attività e missioni:

  • nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  • nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  • nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  • in operazioni di soccorso;
  • in attività di tutela della pubblica incolumità;
  • a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

Missioni e particolari condizioni per l’equiparazione

Un tema specifico e rilevante è quello del diritto ad ottenere l’equiparazione a vittima del dovere. Quello della equiparazione alle vittime del dovere è un tema ancora dibattuto anche alla luce della più recente giurisprudenza che ha stabilito che il giudizio deve essere tratto caso per caso.

Tra i requisiti che identificano le “particolari condizioni ambientali ed operative“, nei termini di cui al DPR 243/06 [art. 1 lettera b)]. Quindi tra di esse le “condizioni ambientali di igiene e sicurezza” [Cass. Sez. Lav. ord. 6497/2023]. Tuttavia, non è sufficiente dedurre e provare solo la causa di servizio ovvero la sola violazione dell’art. 2087 c.c. Infatti, è necessario dimostrare che l’evento costituisca la concretizzazione di un rischio che sia più grave rispetto all’attività ordinaria. In sostanza, le normali condizioni ambientali, anche se hanno causato l’infermità, non giustificano di per sè il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere.

Equiparazione a vittima del dovere: le missioni

Nelle più recenti pronunce Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. n. 6497, si rende la nozione di missione in particolari condizioni, per il riconoscimento del diritto.
La “missione di qualunque natura” e delle “condizioni ambientali e operative”, richieste dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564, tali da concretizzare quel rischio che giustifica il riconoscimento della qualifica di soggetto equiparato a vittima del dovere in capo al soggetto interessato (nel caso di specie, militare di leva …) … trasformino ed aggravino il rischio normalmente sotteso all’attività ordinaria del militare di leva … per circostanze straordinarie devono essere intese, secondo il significato indicato dalla legge, condizioni ambientali ed operative “particolari” che si collocano al di fuori del modo di svolgimento dell’attività “generale“, per le quali è quindi sufficiente che non siano contemplate in caso di normale esecuzione di una determinata funzione” (così Cass. n. 15484 del 2017; anche Cass. 24592 del 2018);”

Questa pronuncia è molto importante perchè conferma l’estensione della tutela anche ai militari di leva, che hanno manifestato infermità come le malattie asbesto correlate. Infatti, l’abolizione della leva militare ormai da più di ventanni, lascerebbe presagire che il tema non dovrebbe porsi. Invece, è proprio la lungolatenza di queste infermità a rendere quanto mai attuale la tutela dei militari di leva.

Quando sussiste il diritto per gli equiparati a vittime del dovere?

Oltre al nesso causale, con criteri meno rigidi, occorre dimostrare, almeno per le malattie professionali, le c.d. particolari condizioni. Quindi, “…il giudice del merito deve identificare caso per caso le circostanze concrete alla base di quanto accaduto all’invalido per servizio che richieda il riconoscimento dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere, evidenziando l’elemento che comporti l’esistenza o il sopravvenire del fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito (Cass. n. 21969 del 2017)”.

Quindi è doveroso richiamare  “…la recente sentenza n. 10631 del 2022, in fattispecie analoga relativa a militare che contrasse la meningite durante il periodo di leva, che nel concetto di “missione di qualunque natura” di cui alla L. n. 266 del 2005, ex art. 1, comma 564, e di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 1 lett. b, va ricompreso anche il servizio di leva e che le “particolari condizioni ambientali e operative” in cui esso si svolge giungono fino a ricomprendere le condizioni ambientali di igiene e sicurezza”.

Fondamentale dunque l’igiene e la sicurezza e dunque il rispetto dell’art. 2087 c.c. come pure peraltro richiamato da Cass. Sez. Lav. ord. 823/2021.

Le particolari condizioni ambientali e operative

Quindi, il punto dirimente secondo la stessa richiamata pronuncia della Corte di Cass., sez. Lav. 6497/2023, è proprio “l’ampiezza del concetto di missione; al suo interno si collocano, infatti, tutti i compiti svolti dal personale militare resi per funzioni operative, addestrative, logistiche su mezzi o nell’ambito di strutture, stabilimenti e siti militari;… sia stata, di fatto, esposta obiettivamente ad un rischio specifico in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d’istituto».

Si evince, dunque, un ampio spettro di tutela, rispetto alle tesi dell’Avvocatura dello Stato. Per cui chiarisce la Suprema Corte che sempre laddove ci sia un rischio non generico, bensì specifico, eccedente l’ordinarietà, ovvero ciò che si poteva imporre, sussistono quelle particolari condizioni che debbono rivestire il presupposto di essere estranee ‘ad attività comprese nelle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d’istituto’ (sempre Cassazione, Sezione Lavoro, ord. 6497/2023).

Anche il militare di leva vittima del dovere

Quindi le «”condizioni ambientali e operative” del servizio, rendendole rischiose al punto tale da costituire un vulnus per vita stessa dei militari, ha interpretato in modo scorretto la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564; è invece necessario procedere a tale accertamento, per poi trarne a seconda dell’esito, le necessarie conseguenze in termini di fondatezza o infondatezza della pretesa».
La Corte di Cassazione, nella stessa pronuncia, ha ritenuto che la mancata tutela della salute del militare di leva «si porrebbe in collisione con il principio costituzionale di tutela della salute e sicurezza e priverebbe il militare di leva della tutela assistenziale prevista in suo favore dalla legge; in definitiva, il ricorso va accolto» (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 19/01/2023) 03/03/2023, n. 6497).

Malattie professionali e riconoscimento di vittima del dovere

Come abbiamo già anticipato, specialmente nel settore sicurezza, comprese le Forze Armate, si sono verificate e si verificano, purtroppo, perduranti condizioni di rischio cancerogeno. Infatti, non solo nelle missioni all’estero, ma anche in Patria, queste esposizioni cancerogene provocano e continuano a provocare infermità fino alla morte.

Tra i diversi fattori di rischio:

  • radon;
  • uranio impoverito;
  • vaccini;
  • amianto.

Perciò, a fronte di continui nuovi casi di neoplasie e di malattie degenerative con maggiore incidenza anche in soggetti giovani, si pone l’obiettivo fondamentale dell’ONA della prevenzione primaria. In altri termini, è necessario anche per i nostri uomini in divisa il rigoroso rispetto dell’art. 2087 c.c. e delle norme di cui al D.Lgs. 81/08, nel quale sono confluite tutte le disposizioni di sicurezza sul lavoro. Infatti, il TAR del Lazio, con sent. 80/2022, ha sancito il principio di tutela della salute.

Infatti, nella citata sentenza si stabilisce: “Al dovere del militare di esporsi al pericolo stricto sensu bellico (…) si contrappone lo speculare dovere dell’Amministrazione di proteggere il cittadino-soldato da altre forme prevedibili e prevenibili di pericoli non strettamente dipendenti da azioni belliche. In primis apprestando i necessari presidi sanitari di prevenzione e cura e dotandolo di equipaggiamento adeguato o, quanto meno, non del tutto incongruo rispetto al contesto”. Così, in linea con precedenti tra i quali: Cons. Stato, Sez. IV, 30 novembre 2020, n. 7560 e n. 7564.

Vittime del dovere: Forze Armate e Comparto Sicurezza

L’ONA, sul tema specifico, ha ribadito e ribadisce la necessità di tutela di tutti i cittadini lavoratori compresi quelli delle Forze Armate e del Comparto Sicurezza. I nostri uomini in divisa nella Marina Militare, nell’Esercito, nell’Aeronautica e nei Carabinieri, infatti, sono sottoposti ad un maggior rischio.

L’ONA, Osservatorio Nazionale Amianto, d’intesa con l’Osservatorio Vittime del Dovere ha dimostrato che vi è una più alta incidenza anche tra gli appartenenti alla Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco. Perciò, l’impegno dell’ONA prosegue. L’obiettivo prioritario è quello di stabilire il principio di una diversa organizzazione delle modalità di esecuzione del servizio. Risultano infatti esposizioni ai seguenti agenti nocivi:

  • amianto;
  • tricloroetilene, tetracloroetilene ad altri agenti clorurati;
  • fumi di scarico di motori endotermici funzionanti a gasolio e a benzine;
  • campi elettromagnetici generati da apparecchiature di telecomunicazione, radars, sistemi di mira, motori elettrici, correnti elettriche sempre e comunque presenti e attive in mezzi corazzati, blindati, ruotati;
  • radiazioni ionizzanti almeno emesse da “trizio” e da uranio impoverito;
  • piombo e suoi composti organici ed inorganici;
  • idrocarburi policiclici aromatici (IPA);
  • idrocarburi aromatici non policiclici;
  • benzene;
  • fibre artificiali isolanti (fibre di vetro, di roccia, di ceramica, ecc);
  • missili al torio e i poligoni, come per il caso del poligono di Salto di Quirra in provincia di Nuoro;
  • altri agenti patogeni e cancerogeni.

Correlazione tre vittime del dovere e amianto

L’amianto è sicuramente il più potente tra i fattori di rischio, per le malattie e tumori da amianto e di altri cancerogeni. L’asbesto è stato utilizzato in tutti i sistemi d’arma, nelle installazioni e perfino nelle unità navali, negli aeromobili e negli elicotteri, e quindi ne sono stati esposti i dipendenti del Ministero della Difesa (Marina, Esercito, Aeronautica e Carabinieri) e del Comparto Sicurezza (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Polizia Municipale, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza).

Sono equiparati a vittime del dovere (art. 1, comma 563, Legge 266/2005) i soggetti che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

Nel corso della XVIIa legislatura, la Commissione Parlamentare d’Inchiesta sui rischi per l’uso dell’amianto, dell’uranio impoverito e i vaccini e alle onde o radiazioni ionizzanti, ha certificato, con la sua relazione finale, l’epidemia di mesoteliomi, e di altre infermità, per motivi di servizio, di tutto il personale delle Forze Armate, ivi compresi coloro che sono stati impegnati in missioni all’estero.

I danni da amianto e le Forze Armate

Il Ministero della Difesa ha registrato, dal 1993 al 2012, 405 casi di malattie asbesto correlate con 211 decessi, di cui 45 decessi in Aeronautica, 50 nei Carabinieri, 39 nell’Esercito e 77 nella Marina Militare. Il VII Rapporto Mesoteliomi del ReNaM ha confermato i dati della Commissione di Inchiesta parlamentare sul numero dei casi di mesotelioma che sono stati registrati nel comparto della Difesa, fino al 2015: 830 pari al 4,3, di cui 570 tra coloro che hanno svolto servizio nella Marina Militare.

I mesoteliomi amianto sono la punta dell’iceberg, poiché l’asbesto provoca anche altri tumori asbesto correlati, tra i quali il tumore del polmone, della laringe, della faringe, de fegato, del colon e delle ovaie e degli altri organi del tratto gastrointestinale. L’amianto provoca anche infiammazione: asbestosi, placche pleuriche e ispessimenti pleurici.

L’Osservatorio Nazionale Amianto, anche sulla base dei dati raccolti, ha stimato che, nel solo comparto delle Forze Armate, l’amianto ha provocato non meno di 2.000 decessi, senza risparmiare Polizia, Vigili del Fuoco, Guardie Carcerarie e tutti coloro che svolgono le loro attività di servizio in particolari condizioni ambientali e operative, di cui all’art. 1 lett. c) del DPR 243/06, emanato sulla base dell’art. 1 co. 564 della L. 266/05.

Marina Militare: equiparazione alle vittime del dovere

L’art. 20 della Legge 183 del 2010 ha stabilito che coloro i quali hanno contratto infermità per esposizione ad amianto, nello svolgimento di attività di servizio, a terra, ovvero imbarcati nelle unità navali della Marina Militare, sono equiparati alle vittime del dovere.

I marinai della Marina Militare Italiana, vittime amianto, e tutto il personale civile e militare del Ministero della Difesa che ha contratto infermità per esposizione ad amianto e altri cancerogeni, ha diritto alle prestazioni di vittima del dovere e al risarcimento di tutti i danni.

Per ottenere il riconoscimento delle prestazioni di vittima del dovere, colui che ha subito infermità per esposizione amianto o altri cancerogeni, deve domandare il riconoscimento di causa di servizio e dello status di vittima del dovere, dando prova delle infermità (danno biologico), per effetto della esposizione all’agente killer (amianto e altri cancerogeni), con violazione di misure cautelari e strumenti di prevenzione (art. 2087 c.c.). Ciò integra il presupposto di cui all’art. 1 lett. c) del DPR 243/06 ed ex art. 1 co. 564 della L. 266/05 ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo, e della costituzione delle prestazioni previdenziali di vittima del dovere (speciale elargizione, speciale assegno vitalizio, assegno vitalizio).

Ciò è stato confermato dal Giudice di legittimità (Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 4238/2019; Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 20446/2019; etc.). Questo riconoscimento, equiparazione vittime del dovere, è esteso a tutto il personale delle Forze Armate, che ha contratto le stesse infermità.

I benefici delle vittime del dovere

Con la legge 466 del 1980, i cittadini deceduti e superstiti e i dipendenti pubblici e superstiti, per azioni terroristiche e attività di servizio, hanno diritto al riconoscimento di vittima del dovere per causa di servizio e delle azioni terroristiche. La Legge 302 del 1990 e la Legge 407 del 1998, e la Legge 206 del 2006 regolano questa disciplina, estesa anche alle vittime dell’amianto e di altri cancerogeni, per danni alla salute in attività di servizio o in missioni.

Il personale, civile e militare, delle Forze Armate e del Comparto Sicurezza, e tutti coloro che hanno svolto un servizio per la P.A., e perciò stesso hanno contratto infermità, ivi comprese le malattie professionali, ha diritto, oltre alla liquidazione dell’equo indennizzo, la costituzione delle prestazioni previdenziali, in favore della vittima. Sussiste, sempre e comunque, il diritto all’integrale risarcimento di tutti i danni.

I superstiti delle vittime del dovere

Sono considerati superstiti prima di tutto il coniuge, e poi gli orfani, e via via gli altri familiari (art. 6 L. 466/1980). Sulla base di una non accettabile interpretazione di questa norma, il Ministero della Difesa penalizza gli orfani che non sono nel carico fiscale del deceduto, e nega la costituzione delle prestazioni di orfano di vittima del dovere.

Per questi motivi, sono stati intentati numerosi procedimenti per tutelare gli orfani vittima del dovere, e sono stati depositati diversi disegni di legge, tra i quali quello del Senatore Corbetta.

Audizione in Senato dell’Avv. Ezio Bonanni (ONA)

La tutela degli orfani vittime del dovere è uno dei principali obiettivi dell’ONA. Una delle più odiose disciminazioni si verifica quando gli orfani di vittima del dovere non erano nel carico fiscale del genitore al momento della morte.

Il tema della equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo, dunque, si pone proprio in questa ottica. Tanto più, perché la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che in assenza dell’intervento del Legislatore i diritti degli orfani sono salvi solo in assenza del coniuge titolare di pensione. Nella passata Legislatura, infatti, sono stati presentati più progetti e disegni di legge. Nessuna di queste iniziative ha sortito gli effetti sperati.

Infatti, il 29.10.2019, lo stesso Avv. Ezio Bonanni, nella sua audizione presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica, ha denunciato questa ingiusta discriminazione. La cosa più incredibile e paradossale è che riguarda anche le vittime del dovere. Coloro cioè che sono ricompresi nell’art. 1 comma 563 della L. 266/05. In massimo grado, poliziotti e carabinieri che soccombono di fronte a criminali incalliti, con tutte le garanzie accordate loro dal Codice Penale.  Costoro ottengono i benefici del Codice, riservati a chi delinque, mentre in caso di decesso, gli orfani hanno tutela solo se la pallotta è del delinquente organizzato.

Questo è il risultato di questa ingiusta discrimazione e dal 2019, che questo è noto a tutte le forze politiche, non è stato mosso un dito. Sarebbe da dire, parafrasando Mina: “parole, parole, parole“.

Vittime del dovere: il nesso causale ex art. 6 del DPR 243/06

Al fine di poter ottenere questo riconoscimento è necessario dimostrare il nesso causale, nei termini di cui all’art. 6 del DPR 243/06, che è equipollente all’art. 7 del DPR 461/01. Infatti, in materia previdenziale si applicano norme meno rigide, rispetto a quelle della responsabilità civile in materia di malattia professionale.

Ciò che rileva è che il servizio deve essere l’antecedente ovvero la causa o concausa efficiente o determinante dell’evento, ai sensi dell’art. 64 del DPR 1092/73. In altri termini, e secondo la giurisprudenza, laddove si dimostra la condizione di rischio, l’onere della prova è a carico dell’Amministrazione. Si tratta di un principio fondamentale affermato prima di tutto dal Consiglio di Stato, sent. n. 837/2016. Inoltre, questo principio è stato confermato ancora dal Consiglio di Stato n. 1661/2021.

Infatti, specialmente per i casi dei tumori emolinfopoietici, tra i quali il linfoma il Ministero della Difesa ha sempre contestato il nesso causale. Tra i tanti, infatti, è il caso di Lorenzo Motta, sottoufficiale della Marina Militare Italiana. La sua battaglia giudiziaria sostenuta dall’ONA, dall’Avv. Ezio Bonanni e dall’Avv. Pietro Gambino è ora ad una svolta. Infatti, oltre alla nuova pronuncia anche del TAR, ora anche il Tribunale di Palermo si è pronunciato.

Inversione dell’onere della prova sul nesso causale

In molti casi, il Ministero si difende sostenendo che non esiste una legge scientifica di copertura che giustifichi l’affermazione del nesso causale nel caso specifico. Infatti, se per l’amianto ormai si sono consolidate le conoscenze scientifiche, per gli altri cancerogeni e per altre neoplasie, si adduce l’incertezza scientifica. Tuttavia, non può essere trascurata l’esigenza della tutela delle vittime e dei loro familiari. Una eventuale incertezza scientifica non può giustificare l’assenza di tutela (Consiglio di Stato, sent. n. 5816/2021).

Quindi, in materia previdenziale si afferma il principio dell’inversione dell’onere della prova, quest’ultima a carico dell’Amministrazione. Così il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, n. 1241/2023: ‘l’esposizione a metalli pesanti e radiazioni abbia costituito un fattore concausale nell’insorgenza del linfoma … senza indicare alcuna possibile diversa causa. (…) sul Ministero della Difesa gravava un obbligo di garanzia della salute. (…) su di esso incombeva l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie o utili ad evitare il danno … mentre è pacifico il mancato utilizzo di alcuni dispositivi di protezione individuale’.

Perciò, in assenza di un decorso extraprofessionale, esclusivamente extraprofessionale, sussiste il diritto ad ottenere il riconoscimento del nesso causale che è il primo step per il riconoscimento dello status. Infatti, quest’ultimo, per potersi perfezionare deve essere ancorato alle già richiamate particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l’ordinarietà.

Prestazioni e risarcimenti per le vittime del dovere

Le Vittime del Dovere, compresi equiparati, hanno diritto a tutta una serie di prestazioni. Innanzitutto, come già chiarito, sono equiparati alle vittime del dovere coloro che hanno subito danni biologici per esposizione asbesto e ad altri cancerogeni (nanoparticelle e radiazioni per uranio impoverito, radon, etc.). Con riferimento al rischio amianto, le vittime hanno diritto ai benefici contributivi, utili per il prepensionamento o per l’adeguamento dei ratei in godimento.

In più, nel caso in cui pur con le maggiorazioni non si riesca ad acquisire il diritto al prepensionamento, si potrà chiedere il pensionamento con domanda amministrativa entro il 31.03.2021. Sussiste, sempre e comunque, il diritto al risarcimento danni. In ogni caso, sotto il profilo previdenziale, la vittima ha diritto ai seguenti benefici e prestazioni:

  • speciale elargizione vittime del dovere;
  • assegno mensile vitalizio per l’importo di €500,00, in luogo del minor importo di €258,23, per effetto della equiparazione alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
  • speciale assegno vitalizio, per l’importo di €1.033,00, con decorrenza dal 02/05/1992;
  • esenzioni dall’IRPEF delle prestazioni;
  • diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad altra categoria di soggetti e con preferenza a parità di titoli;
  • borse di studio esenti da imposizione fiscale;
  • esenzione dalla spesa sanitaria e farmaceutica, estesa anche ai medicinali di fascia C e anche in favore dei famigliari;
  • assistenza psicologica a carico dello Stato;
  • esenzione dall’imposta di bollo per tutti gli atti connessi alla liquidazione dei benefici.

Equiparazione vittime del terrorismo: stesse prestazioni

Inizialmente, il riconoscimento Vittima del Dovere, equiparazione vittime del dovere, era limitato ai soli militari della Marina esposti ad asbesto presente e utilizzato nelle unità navali (art. 20 del D.Lgs. 183/10). Il Consiglio di Stato, con il parere del 1 giugno 2010, n. 02526/2010, ha stabilito che tali prestazioni di natura indennitaria e risarcitoria spettino a tutti coloro che nello svolgimento del servizio e delle missioni, di cui all’art 1, comma 563, della Legge 266 del 2005, hanno subito lesioni e malattie (riconoscimento della condizione di equiparato alla vittima del dovere).

Il Consiglio di Stato ha quindi stabilito che tutti coloro che hanno contratto patologie asbesto correlate (mesotelioma, asbestosi e cancro polmonare) riconosciute come causa di servizio, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento di vittima del dovere, con tutte le prestazioni previdenziali proprie di chi ha ottenuto il riconoscimento di vittima del terrorismo (assegno vitalizio, speciale assegno vitalizio e speciale elargizione).

Per effetto di una progressiva equiparazione alle vittime del terrorismo (SS.UU. 7761/2017), il riconoscimento è stato esteso e le vittime hanno ottenuto il diritto alle prestazioni delle vittime del terrorismo (art. 13, della l. 13.08.1980 n. 466 legge vittime del dovere).

Equiparazione vittime del terrorismo: ulteriori prestazioni

Ulteriori prestazioni che si legano alla equiparazione alle vittime del terrorismo, ovvero al divieto di discriminazione tra vittime. In particolare, sulla base della più recente giurisprudenza di merito, l’Avv. Ezio Bonanni ha ottenuto la liquidazione delle prestazioni dovute. Queste, anche in favore degli orfani non a carico, per di più, con gli stessi importi delle vittime del terrorismo:

  • incremento della retribuzione pensionabile di una quota del 7,5%, ai fini della pensione e dell’indennità di fine rapporto, o altro trattamento equipollente;
  • aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi ai fini della pensione e della buona uscita.

Causa di servizio e vittime del dovere

La causa di servizio è il riconoscimento di una infermità o lesione fisica come dipendente dal lavoro o causata dal servizio svolto. È rivolta ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e e del pubblico impiego non privatizzato. Fino al 31 dicembre 2011, la causa di servizio era estesa a tutti i dipendenti pubblici.

Con la Legge n. 201/2011, la disciplina della causa di servizio è stata circoscritta ai soli dipendenti delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico. Queste prestazioni sono assimilabili a quelle INAIL, che sono erogate a tutti gli altri dipendenti pubblici, in caso di infortunio e infermità, che sono riconosciute malattie professionali. Sostituiscono il riconoscimento INAIL, la cui disciplina non si applica per questi dipendenti pubblici.

Speciale elargizione vittime del dovere

La speciale elargizione per le vittime del dovere è l’indennizzo economico una tantum riconosciuto alle vittime del dovere, cittadini italiani e loro superstiti, che hanno contratto un’infermità, ovvero sono deceduti nell’adempimento di una delle attività di cui all’art. 1, commi 563, ovvero equiparati, per effetto dell’art. 1 co. 564, L. 266/2005, come peraltro stabilito dall’art. 1 lett. c) del DPR 243/06. La speciale elargizione è la somma esente da IRPEF, di cui hanno diritto sia le vittime del dovere che le vittime del terrorismo, e in caso di decesso i loro familiari superstiti.

Inizialmente, la speciale elargizione era erogata solamente in favore dei superstiti dei militari e delle forze di polizia in seguito ad eventi cruenti (vittime del servizio e della criminalità organizzata ai sensi della legge 302/1990 e della legge 466/1980). In seguito è stata estesa anche a coloro che hanno contratto infermità (danno biologico), per causa di servizio, ovvero per esposizione ad amianto, a nanoparticelle per l’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito, e ad altri agenti cancerogeni e tossico nocivi.

La speciale elargizione è riconosciuta, innanzitutto, ai familiari superstiti militari di leva, dei volontari e allievi delle scuole e collegi militari deceduti “durante il servizio”: è sufficiente che l’evento si sia verificato “durante il servizio”. L’indennizzo economico è pari ad € 25.822,84 e non è soggetta a rivalutazione annuale. Il beneficio non spetta nei confronti dei superstiti dei militari che all’atto dell’evento letale si trovavano in licenza, in permesso o fuori dal presidio militare senza autorizzazione.

Pensione privilegiata alle vittime del dovere

In caso di riconoscimento di vittima del dovere sussiste il diritto ad ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata (messaggio INPS 3274/2017), in favore prima di tutto della vittima, e nel caso di decesso, in favore del coniuge ed eventualmente degli altri familiari che ne hanno diritto (pensione privilegiata di reversibilità).

Prestazioni estese ai familiari delle vittime

La prestazione è estesa anche alle vittime del servizio e cioè ai familiari superstiti del personale militare e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile in servizio permanente o di leva e volontari che risultino deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell’adempimento del servizio, nell’espletamento cioè di un’attività connessa agli specifici compiti istituzionali.

In tal caso l’elargizione è pari a € 100.000 soggetta a rivalutazione annuale sino alla data della liquidazione, più ulteriori € 60.000 in caso di presenza di carichi di famiglia (es. coniuge, o figli a carico della vittima al momento del suo decesso). Le stesse prestazioni sono riconosciute anche alle vittime del terrorismo e vittime della criminalità organizzata.

La speciale elargizione in caso di morte

In caso di morte della vittima, i superstiti hanno diritto ad ottenere il pagamento dell’importo di € 200.000, mentre in caso di sopravvivenza, l’indennità è di € 2.000 per ogni punto di invalidità. La speciale elargizione è rivalutata anno per anno fino alla data della liquidazione. Le vittime possono optare per l’assegno vitalizio in luogo della speciale elargizione, in base agli artt. 3 e 5 della L. 302/1990.

L’assegno vitalizio per i superstiti è pari a:

  • € 309,87 mensili, se i destinatari sono in numero non superiore a tre;
  • 193,67 € mensili, se i destinatari sono quattro o cinque;
  • € 154,94 mensili se i destinatari sono in numero superiore a cinque;
  • per l’invalido la misura dell’assegno è pari a 6,19€ mensili per ciascun punto di invalidità a condizione che l’invalidità non sia inferiore a due terzi (66%).

Speciale elargizione ai superstiti della vittima

La speciale elargizione, in caso di decesso della vittima del dovere, spetta ai superstiti, che sono identificati dall’art. 6, L. 466/1980:

  1. coniuge superstite e figli se a carico (ripartita in parti uguali tra i concorrenti);
  2. figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
  3. genitori;
  4. fratelli e sorelle se conviventi e a carico.

Si dibatte sul diritto dei figli nel caso non fossero conviventi e a carico del defunto: l’Osservatorio Nazionale Amianto ha conseguito significativi risultati nell’ottenere la liquidazione anche a loro favore, sul presupposto che per le vittime del terrorismo, cui sono equiparate le vittime del dovere, tale requisito è stato soppresso con l’art. 82, co. 4, L. 388/2000.

Tuttavia, dopo SS. UU. 7761/2017, che aveva certificato equiparazione vittime del dovere a quelle del terrorismo, le SS. UU. 22753/2018, hanno negato il diritto delle sorelle e fratelli non a carico della vittima di ottenerne le relative prestazioni, quali superstiti. Questa giurisprudenza, purtroppo, ha costituito il presupposto che l’avvocatura dello Stato, nell’interesse dell’amministrazione, continui ad opporsi, anche in sede giudiziaria, alla liquidazione delle prestazioni di vittima del dovere in favore degli orfani non al carico.

Al fine di ottenere quanto dovuto, gli orfani non a carico confidano nell’approvazione del disegno di legge del senatore Corbetta, e in sede giudiziaria nell’ interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, per ottenere che anche i figli non a carico della vittima ottengano il diritto alle prestazioni previdenziali vittime del dovere equiparazione, oltre al risarcimento del danno.

Speciale elargizione per conviventi more uxorio

Hanno diritto alla speciale elargizione i soggetti non parenti, né affini, né legati da rapporto di coniugio che risultino conviventi e a carico nei tre anni precedenti l’evento, e ai conviventi more uxorio (art. 4, comma 2°, L. n. 302/90 e art. 13, comma 2°, D.P.R. n. 510/1999).

Vittime del dovere: i superstiti e i loro diritti

In molti casi, le infermità contratte determinano la morte della vittima. In questi casi, occorre verificare chi siano i superstiti vittima del dovere. L’assegno vitalizio mensile è la provvidenza economica, l’indennizzo continuativo, erogato mese per mese, non reversibile ed esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), perequato annualmente, che è erogato in favore delle vittime del dovere, che abbiano una infermità non inferiore al 25%. L’assegno vitalizio mensile si aggiunge alla speciale elargizione e agli altri trattamenti (pensione, pensione privilegiata, etc.).

L’importo dell’assegno vitalizio mensile è pari a € 500,00 mensili per dodici mensilità annue, anche per le vittime del dovere, poiché la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sent. n. 7761/2017, ha stabilito che per tale prestazione vi sia il diritto a percepire lo stesso importo erogato alle vittime del terrorismo, confermato dalle Sezioni Unite 22753/2018. Il Ministero eroga l’importo di € 258,23 mensili, nonostante la granitica giurisprudenza delle Sezioni Unite ed è per questo motivo che ancora a tutt’oggi, per ottenere l’erogazione dell’importo maggiorato di € 500,00, è necessario agire in giudizio. Nella totalità dei casi il Ministero è condannato ad adeguare l’assegno vitalizio all’importo di € 500,00.

Speciale assegno vitalizio alle famiglie

Le vittime del dovere, con una invalidità non inferiore al 25%, e i superstiti, identificati dall’art. 6, L. 466/1980: coniuge superstite e figli se a carico (ripartita in parti uguali tra i concorrenti), figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione, genitori, fratelli e sorelle se conviventi e a carico, hanno diritto a percepire, oltre all’assegno vitalizio, anche lo speciale assegno vitalizio, dell’importo di € 1.033,00 mensili, oltre perequazioni.

Liquidazione in favore degli eredi

In caso di decesso della vittima riconosciuta vittima del dovere, tutte le somme che questi ha maturato, prima dell’evento luttuoso, debbono essere erogate o liquidate in favore dei suoi eredi, sulla base del testamento, o delle norme della successione legittima. Gli eredi, secondo quanto stabilito dall’art. 6 della L. 466/1980, sono anche superstiti e quindi hanno diritto ai trattamenti previdenziali, prima di tutto la vedova, ovvero il coniuge, e i figli (compresi quelli non nel carico fiscale), e nel caso di decesso del coniuge, in favore dei figli (in questo caso non si pone alcun problema per gli orfani non a carico), e così via.

I superstiti vittima del dovere hanno diritto, ognuno di loro, ad ottenere le seguenti prestazioni previdenziali:

  • speciale elargizione di euro 200.000,00 una tantum divisa tra gli eredi legittimi;
  • assegno vitalizio di euro 500, con l’equiparazione alle vittime del terrorismo per ognuno dei familiari;
  • speciale assegno vitalizio di euro 1033,00 mensili per ognuno dei familiari.

L’Avv. Ezio Bonanni ha ottenuto importanti risultati in favore delle vittime amianto nelle Forze Armate e nel Comparto Sicurezza, con liquidazione delle prestazioni di vittima del dovere, con equiparazione alle vittime del terrorismo.

I diritti degli orfani vittime del dovere non a carico

La problematica dei diritti dei figli non a carico fiscale è tra le più rilevanti. Infatti, il Ministero della Difesa e gli altri Ministeri, negano questo diritto a coloro che, come figli, non fossero a carico della vittima al momento della morte. Questo però solo nel caso in cui la prestazione sia erogata anche al coniuge. Se la prestazione non è erogata al coniuge gli orfani ottengono il relativo diritto. L’appiglio è costituito dall’art. 6 della L. 466/1980, che fa riferimento alla sola speciale elargizione. Queste tesi sono state più volte sconfessate dalle Corti di merito, grazie all’impegno dell’Avv. Ezio Bonanni.

Tuttavia, sulla base di SS.UU. 22753/2018, in alcuni casi queste domande sono state rigettate. Quindi gli orfani, che non erano a carico, in caso di attribuzione del diritto anche al coniuge, si sono visti negare le prestazioni previdenziali. In questi casi, sono iniziati dei contenziosi. La Corte di Appello di Genova, in funzione di Magistratura del lavoro, n. 575/2019, nell’accogliere le tesi dell’Avv. Ezio Bonanni, ha ritenuto non applicabile l’art. 6 della L. 466/1980. In più, le stesse tesi, che si fondavano su SS.UU. 22753/2018, erano del tutto infondate, poichè questa pronuncia era riferita ai fratelli e sorelle non a carico, e non ai figli.

Tanto sono fondate le tesi dell’Avv. Ezio Bonanni che la Corte di Cassazione, recentemente, con ordinanza, Sez. 6 Num. 15224 del 2021, ha precisato che la Corte di Cassazione non ha, sul punto, ancora assunto una posizione. Infatti, questo tema deve trovare ancora un assetto definitivo. Così, per tabulas, nell’ordinanza richiamata. Per questi motivi, l’Osservatorio Nazionale Amianto invita tutti gli orfani di vittima del dovere non a carico, a proseguire nelle loro richieste.

Orfani vittime del dovere: impugnazione sentenze negative

L’Osservatorio Nazionale Amianto, anche sulla base della recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. 6 Num. 15224 del 2021, continua la sua azione di tutela. Infatti, proprio sulla base di Corte di Cassazione, Sez. 6 Num. 15224 del 2021, valorizza le sentenze positive della Corte di Appello di Genova, sezione lavoro, n. 575/2019, in linea con le altre. Quindi si procede ad impugnare quelle sentenze che fossero negative, perchè errate.

Come già chiarito dall’Avv. Ezio Bonanni, le sentenze di rigetto si fondano, tutte, su SS.UU. 22753/2018, che non è applicabile a questi casi, perchè riguarda fratelli e sorelle non a carico. Per tali ragioni, è in corso una vasta mobilitazione dell’ONA per informare tutti gli orfani non a carico del fatto che le poche sentenze negative, siano impugnate.

Pari opportunità per gli orfani non a carico fiscale

Secondo l’art. 6, comma 1, n. 1 della L. 466/1980, gli orfani non a carico fiscale al momento della morte del loro congiunto non potrebbero essere qualificati quali superstiti di vittime del dovere. Questo è stabilito anche da Cass. Sez. Lav., 11181 del 2022.

Tuttavia l’Avv. Ezio Bonanni oppone a questa decisione la tutela della Costituzione. Essa, infatti, esprime il principio di uguaglianza e di pari dignità per ogni cittadino. Perciò questo diverso trattamento degli orfani non a carico implicherebbe una forma di discriminazione.

Anche il diritto comunitario tutela questi valori. Perciò un altro strumento a cui possono ricorrere i superstiti ai quali sono negati i propri diritti è il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE.

Gli orfani non a carico superstiti della vittima del dovere

ONA TV- forze armate-mesotelioma-vittime del dovere

In caso di decesso della vittima, gli eredi hanno diritto al riconoscimento di vedova/o e orfani di vittima del dovere, con la liquidazione delle relative prestazioni. L’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni hanno ottenuto significativi risultati nella tutela degli orfani non a carico fiscale. Infatti, la stessa ONA TV ha dedicato l’ottavo episodio: “Mesotelioma nelle forze armate e tutela degli orfani” . In questo episodio, sono intervenute la vedova e le orfane del Sig. Arcieri Salvatore, deceduto per mesotelioma pleurico dopo aver prestato servizio nella Marina Militare.

I figli non a carico del genitore defunto nell’adempimento del suo dovere, non hanno ottenuto, in via amministrativa, la costituzione di tale prestazione, possono ottenere la tutela del loro diritto con l’azione giudiziaria. L’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni hanno già ottenuto significativi risultati con la condanna del Ministero della Difesa ad erogare lo speciale assegno vitalizio e le altre prestazioni anche agli orfani non a carico. Più recentemente, in seguito a SS.UU. 22753/2018, ci sono stati dei casi di rigetto di queste domande. Per questo motivo l’Avv. Ezio Bonanni e l’ONA hanno chiesto un intervento del Ministro della Difesa e hanno sostenuto, e sostengono, il Disegno di legge Corbetta equiparazione vittime del dovere, alle vittime del terrorismo. Sussiste, comunque e in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti prima di tutto iure hereditario, e poi ancora iure proprio, che potrà essere richiesto a carico del Ministero della Difesa.

Vittime del dovere: risarcimento danni

Infatti, con riferimento agli eventi di malattia e di morte, sussiste anche il diritto al risarcimento dei danni. In questa sede, occorre distinguere i danni della vittima primaria, e cioè di colui che ha subito l’infermità, rispetto agli stretti congiunti. In questi casi, oltre al diritto alle prestazioni previdenziali (pensione privilegiata) ed assistenziali (vittime del dovere), sussiste il diritto al risarcimento del danno.

Quest’ultimo diritto si lega alla prova dell’inadempimento o dell’illecito e si deve fondare sulla deduzione e prova della violazione dell’obbligo di sicurezza, sancito dall’art. 2087 c.c. Quest’obbligo di sicurezza e di tutela della salute deve essere rispettato anche nei confronti dei militari ed in generale di tutti i lavoratori. Con il riordino dell’intera normativa prevenzionistica, con il decreto 81/08, questi obblighi sono divenuti più cogenti.

Danni alla salute: il diritto al risarcimento

La salute è l’interesse primario del cittadino ed anche del cittadino lavoratore ed obbligo cogente dell’Amministrazione. Tuttavia, per molto tempo vi è stata scarsa attenzione specialmente nel Comparto Sicurezza e Forze Armate per la prevenzione dei danni alla salute. Perciò, la vittima del dovere è anche vittima del lavoro, anche nel caso di difetto di organizzazione che contribuisce a determinare effetti lesivi anche mortali.

La violazione di questi obblighi impone il diritto al risarcimento del danno. In caso di morte, questi diritti sono erogati e liquidati agli eredi legittimi.

Vittime del dovere e danno iure proprio dei familiari

In molti casi, purtroppo, eventi come quelli contemplati nell’art.1, comma 563 della L. 266/05, oppure malattie professionali, determinano infermità mortali. Si pensi, infatti, ai casi di malattia asbesto correlata, così al mesotelioma o al tumore del polmone. Quindi, in questi casi, il danno è anche dei familiari stretti congiunti. Per questi ultimi, il danno da lutto è un dato pacifico, che si presume. Così Cass. III Sezione Civile, con sentenza n. 25541/2022; Cass. civ. sez. VI – 3 n. 3767 del 15 febbraio 2018 e Cass. Sez. Lavoro, n. 2393/2023.

L’onere quindi della prova è a carico del responsabile del pregiudizio il quale dovrebbe eccepire e dimostrare l’assenza del vincolo familiare.

La liquidazione dei danni della vittima

Sul tema dell’integrale ristoro del danno (SS.UU. 26972/2008) è rilevante il titolo relativo alla liquidazione delle prestazioni previdenziali per le quali il Ministero sostiene la compensazione. In sostanza la c.d. compensatio lucri cum damno. Tuttavia, questo sistema è fortemente ingiusto, in ragione dell’evento malattia e dell’evento morte. Per tali motivi, sia le vittime dirette, che i loro familiari (questi ultimi hanno diritto al risarcimento anche dei danni iure proprio), debbono dimostrare di aver subito un maggior danno, rispetto a quello del loro congiunto e a quello diretto, con quantificazione anche equitativa, e quindi ottenere il pagamento delle somme dovute, che si aggiungono a quelle delle prestazioni previdenziali.

Il criterio di imputazione dei danni della vittima primaria è quello di cui a Cass. Sez. Lav. 35228/2022. In sostanza, lo scomputo, specialmente in caso di indennizzo INAIL, non può essere che quello per poste omogenee. Inoltre, debbono essere risarcite tutte le voci di danno. Così, quello biologico, morale, esistenziale, e patrimoniali della vittima.

Inoltre, proprio in forza della più recente giurisprudenza, il criterio di quantificazione del danno, in particolare quello biologico, non può prescindere dalla c.d. stabilizzazione. In particolare, ove la malattia si stabilizzi, anche con un certo grado invalidante, il danno biologico deve essere risarcito integralmente. Nel criterio di personalizzazione, poi, si deve tener conto della eventuale ripresa di malattia (Cass. Sez. Lav. n. 35416/2022), applicando gli artt. 3 e 4 del DPR 181/09.

In altri termini, il danno biologico deve essere calcolato con la formula IC=DB +DM + (IP-DB), con personalizzazione. Inoltre, debbono essere imputate tutte le voci. Quindi, in caso di decesso anche il danno catastrofale e tanatologico.

La liquidazione dei danni iure proprio dei familiari

Anche i familiari hanno diritto al risarcimento del danno. Prima di tutto quello da lutto, perciò, sulla base di Cassazione SS.UU. sentenza 15350 del 22 luglio 2015. Infatti, con questa importante pronuncia si afferma il principio di diritto della risarcibilità di tutti i danni sofferti anche dai famigliari. Così, sia per le “perdite di natura patrimoniale o non patrimoniale che dalla morte possono derivare ai congiunti della vittima. In quanto tali e non in quanto eredi (Corte cost. n. 372 del 1994; Cass. n. 4991 del 1996; n. 1704 del 1997; n. 3592 del 1997; n. 5136 del 1998; n. 6404 del 1998; n. 12083 del 1998, n. 491 del 1999, n. 2134 del 2000; n. 517 del 2006, n. 6946 del 2007, n. 12253 del 2007)”.

Questa massima si fonda anche sugli artt. 29, 30 e 31 Cost. (Sentenze n. 8827 ed 8828 del 2003 e ribaditi dalle SS.UU. prima con la Sentenza 6572 del 2006, e poi con la Sentenza 26972 del 2008, che vi fa esplicito riferimento).

Principio dell’integrale risarcimento di tutti i danni

Quindi, al di là delle prestazioni previdenziali, quello che è certo è che tutti i danni debbono essere risarciti e lo debbono essere integralmente. La salute, le sofferenze, e tutte le conseguenze dell’illecito non hanno un metro matematico di calcolo che le traduca in modo esatto. Per questi motivi, quindi, il criterio è quello equitativo, ancorato alle tabelle oppure puro: così gli artt. 1226, piuttosto che 2056 c.c.

Rigetto della domanda di riconoscimento vittime del dovere

I dipendenti appartenenti alle Forze Armate e Comparto Sicurezza, e tutte le vittime del dovere, e i loro familiari (ex art. 6 della L. 466/1980), dopo aver presentato la domanda amministrativa per ottenere il riconoscimento di causa di servizio e di vittima del dovere, in caso di rigetto, possono presentare ricorso al Giudice del lavoro, per ottenere la condanna del Ministero della Difesa, ovvero degli altri Ministeri competenti (a seconda della titolarità del rapporto di servizio) alla liquidazione dell’equo indennizzo e delle prestazioni previdenziali connesse allo status di vittima del dovere.

Il Tribunale ordinario ha il compito di riesaminare i fatti e tutta la documentazione medico-legale con la facoltà di poter annullare il decreto negativo dell’amministrazione per poterne emettere uno nuovo, concedendo i benefici vittime del dovere. Non ci sono termini di prescrizione. Negli ultimi tempi, il Ministero della Difesa, ed eventualmente il Ministero dell’Interno, ovvero gli altri Ministeri, legittimati passivamente, hanno eccepito la prescrizione. Questa eccezione è infondata, poichè la qualità di vittima del dovere costituisce uno status e non un diritto soggettivo, e quindi queste eccezioni sono infondate.

In tal modo, anche se il Ministero ha rigettato la domanda di richiesta dei benefici vittime del dovere e il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) ha respinto il ricorso presentato, è possibile impugnare il decreto negativo e ottenere i benefici e le spettanze previsti dal riconoscimento di vittima del dovere.

Vittime del dovere: risultati raggiunti dall’ONA

roffeni conferenza vittime del dovere

Il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, con sentenza 2334/2017 del 30.08.2017, ha condannato il Ministero della Difesa a liquidare quanto dovuto a una orfana di vittima del dovere con parificazione alle vittime del terrorismo: “l’importo mensile di €500,00, oltre perequazioni ex lege, e lo speciale assegno vitalizio vittime del dovere dell’importo di €1.033,00, oltre perequazioni ex lege, a decorrere dal decesso“.

Grazie all’assistenza dell’Avv. Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, ci sono state pronunce giurisdizionali di riconoscimento degli stessi diritti e delle stesse prestazioni delle vittime del terrorismo in favore delle vittime del dovere (SS.UU. 22753/2018). Le tesi dell’Avv. Ezio Bonanni sono state accolte dal Tribunale di Cagliari (sentenza n. 917/2016), poi impugnata dal Ministero della Difesa e confermata dalla Corte di Appello di Cagliari (Sezione Lavoro, sentenza n. 345/17), così come confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, in particolare SS.UU., sentenza n. 7761/2017 e successiva giurisprudenza.

Quantificazione dell’invalidità e del danno non patrimoniale

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito i criteri per la quantificazione percentuale delle invalidità anche per le vittime del dovere, i quali sono riportati nel DPR 181/2009. Questa è una tutela importante, perchè evita che le Commissioni mediche valutino con punteggi bassi i danni delle vittime del dovere ed equiparati. In caso di lesione inferiore al 25%, non sono dovuti gli assegni. Mentre se la percentuale è superiore sono riconosciuti sia lo speciale assegno vitalizio sia l’assegno vitalizio mensile.

Per la quantificazione del danno biologico è determinante anche il danno morale, che determina la rivalutazione dei 2/3 del valore percentuale, nel rispetto di SS.UU. 6215 del 2022. Questo diritto è applicabile anche retroattivamente.

Vittima del dovere e imprescrittibilità del riconoscimento

Lo status di vittima del dovere è imprescrittibile, ai sensi dell’art. 2934 c.c., in relazione agli artt. 2 e 38 Cost. Questo principio è ribadito anche da Cassazione, Sezione Lavoro, 17440/2022:

L’imprescrittibilità della pretesa, che viceversa discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell’amministrazione di attribuirla d’ufficio”.

Servizio di assistenza alle vittime dell’ONA

L’ONA assiste le vittime del dovere e dell’amianto e i loro familiari, supportandoli nella difesa dei propri diritti e della loro salute. Si può chiedere una consulenza attraverso il form o chiamando il numero 800.034.294.

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