La causa di servizio è la riconducibilità delle infermità allo svolgimento del servizio. Il riconoscimento della causa di servizio dà diritto all’equo indennizzo e alla pensione privilegiata. Nel caso in cui le infermità siano legate alle missioni, ricomprese nella norma di cui all’art. 1 comma 563 della Legge 266/2005, oppure ad attività in particolari condizioni operative, di cui all’art. 1 lettera c. del DPR 243/2006, e comma 564 della Legge 266/2005, sussiste anche il diritto del riconoscimento di vittima del dovere. Questa procedura, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 6, si applica solo ai militari e ad altre limitate categorie del pubblico impiego. Per tutti gli altri dipendenti pubblici, invece, si applicano le norme assicurative INAIL.

L’Osservatorio Nazionale Amianto tutela le vittime per il riconoscimento o l’aggravamento della causa di servizio. Fornisce anche assistenza innanzi al Comitato di verifica per malattia per causa di servizio dipendenti pubblici.

Causa di servizio: chi può fare richiesta

Il riconoscimento della causa di servizio si ha quando un’infermità o lesioni fisiche, temporanee o permanenti, sono contratte per le funzioni prestate. L’art. 6 del Decreto Legge 201/2011 (Decreto Salva Italia) ha abrogato gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio. In questo modo, con l’abrogazione causa di servizio è stato abolito anche il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio ed equo indennizzo e pensione privilegiata. Rispetto a questi istituti rimane unicamente il diritto a richiedere l’aggravamento per patologie riconosciute come causa di servizio.

Infatti, il personale di pubblico impiego che ha subito infermità è ormai soggetto esclusivamente all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro gestita dall’INAIL. Si applica quindi la normativa di cui al Decreto Legislativo 38/2000 e del DPR 1124/65. Prima dell’entrata in vigore della Legge 201/2011, si applicano le norme in vigore precedentemente.

La modifica della normativa dell’art. 6, L. 201/2011 non si applica per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni del personale delle Forze Armate (EsercitoMarinaAeronautica e Arma dei Carabinieri). Lo stesso vale per le Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia Locale, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza) e del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico. Per queste categorie rimane in vigore la precedente normativa, perciò la riforma per causa di servizio non si applica.

Presupposti per ottenere benefici causa di servizio

Per ottenere il riconoscimento della causa servizio, è necessario che lesioni o infermità, siano conseguenza di fatti accaduti in servizio. Alcune di queste conseguenze possono essere l’ambiente e le particolari condizioni di lavoro, come l’ esposizione a cancerogeni. Sono cause di servizio riconosciute anche quelle in via concausale. Ovvero nei casi in cui la concausa è sufficiente al riconoscimento se il servizio ha concorso con altri fattori o circostanze nel far insorgere infermità o lesioni.

I dettagli della procedura per ottenere il riconoscimento

In caso la Pubblica Amministrazione non proceda in automatico all’accertamento della dipendenza da causa di servizio, la vittima diretta o, in caso di decesso, i suoi familiari, possono farne richiesta.

La domanda amministrativa deve essere presentata presso l’ufficio o il comando presso il quale si è prestato servizio entro 6 mesi dall’infortunio. Il termine fa riferimento al momento della piena consapevolezza delle conseguenze dell’infortunio.

Questo è importante soprattutto in caso di patologie asbesto correlate, perché queste hanno dei lunghissimi tempi di latenza. Infatti, nonostante la messa al bando dell’amianto con la Legge 257 del 1992, non vi è l’obbligo di bonifica. Perciò cittadini e lavoratori continuano a essere esposti, come testimonia “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia (Ed. 2022)”.

In caso di cessato rapporto di lavoro, il termine è di 5 anni dopo la cessazione e 10 anni se la vittima è affetta da morbo di Parkinson. Per inoltrare la domanda di riconoscimento causa di servizio, occorre allegare tutti i documenti sanitari rilevanti.

In questo saranno gli stessi documenti medici a dimostrare il nesso causale tra lesione e servizio svolto. Infine, va indicato nella domanda:

  • il tipo di infermità o lesione subita;
  • i fatti che l’hanno determinata durante lo svolgimento del servizio;
  • le conseguenze sull’integrità psicofisica e sull’idoneità al servizio.

Accertamenti per il riconoscimento di causa di servizio

In forza del D.P.R. 461/01, la domanda amministrativa è istruita dal comitato di verifica per le cause di servizio a istanza dell’Amministrazione di appartenenza. Questo organo è disposto per accertare la riconducibilità dell’infermità al servizio. È sufficiente anche la concausa, ma sia il rapporto causale sia quello concausale deve essere “efficiente e determinante”, proprio come cita l’art. 64, D.P.R. 1092/73.

L’amministrazione competente inoltra la domanda causa di servizio alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO), comitato di verifica per le cause di servizio competente per territorio. Questa procede visitando la vittima e stabilendo:

  • idoneità al servizio;
  • entità della menomazione;
  • ascrivibilità alle categorie di cui al dpr. 834/81 in base alla percentuale del danno, da consultare nelle tabelle delle cause di servizio.

Nell’accertamento della sola concausa, la causa di servizio è riconosciuta anche nel caso di una “predisposizione del dipendente alla patologia“.

A tal fine è necessario che:

  • senza il fatto di servizio l’infermità si sarebbe prodotta in forma meno invalidante;
  • rispetto ad altri fattori come la naturale predisposizione o la colpa lieve, il fatto di servizio possa essere ritenuto quello;
  • l’evento causale sia direttamente riconducibile al servizio prestato.

Obbligo di esaustività della disamina e della  pronuncia

L’Amministrazione ha l’obbligo di una disamina completa dei fatti. Infatti, non di rado, nei casi di militari di leva, il Ministero della Difesa dichiara direttamente l’inammissibilità della richiesta di riconoscimento di causa di servizio e dello status di vittima del dovere.

Questo modus operandi è fortemente contestato dall’Avv. Ezio Bonanni. La Pubblica Amministrazione, in particolare il Ministero della Difesa, quando dichiara direttamente l’inammissibilità della domanda amministrativa, senza alcuna istruttoria, viola il principio di legalità, oltre a ledere i diritti soggettivi delle vittime e dei familiari.

Il Consiglio di Stato,  con decisione n. 3418/2019, ha precisato che in caso di mancata disamina dei fatti, in sede giudiziaria, si ha diritto al riconoscimento di quanto oggetto di richiesta amministrativa.

vittime del dovere-causa di servizio

In questo caso, l’assenza di motivazione, in sede giudiziaria, si traduce con la conferma del nesso causale e quindi il riconoscimento della causa di servizio. Tale accertamento è rilevante anche per la liquidazione dell’equo indennizzo, della pensione privilegiata, del riconoscimento della qualità di vittima del dovere e del risarcimento del danno. Ad approfondire i rischi e i diritti delle vittime del dovere è la quinta puntata di ONA TV “Vittime del dovere: serve maggiore attenzione“.

In altre parole il nesso causale trova conferma se il Ministero non rende la prova di un decorso alternativo, che sia extraprofessionale.

Inoltre il Consiglio di Stato, n. 837/2016, ha affermato il principio secondo il quale “all’interessato basta dimostrare l’insorgenza della malattia in termini probabilistici-statistici, non essendo sempre possibile stabilire un nesso diretto di causalità tra l’insorgenza della neoplasia ed i contesti operativi complessi o degradati sotto il profilo bellico o ambientale in cui questi è chiamato ad operare“.

Le tabelle di causa di servizio: A e B

Per causa di servizio tabelle di riferimento sono diverse. La Tabella A causa di servizio comprende le infermità con una percentuale di grado invalidante tra il 100% e il 20%:

  • 1° categoria (100-80%);
  • 2° categoria (80-75%);
  • 3° categoria (75-70%);
  • 4° categoria (70-60%);
  • 5° categoria (60-50%);
  • 6° categoria (50-40%);
  • 7° categoria (40-30%);
  • 8° categoria (30-20%).

Mentre la Tabella B causa di servizio contiene le infermità che comportano un’invalidità per causa di servizio del 20-10%. Per quanto riguarda le infermità di tabella causa di servizio B, se la dipendenza viene riconosciuta, si costituisce l’accertamento definitivo.

Il parere espresso dalle commissioni mediche competenti viene poi eventualmente confermato dal Comitato tecnico di verifica sulle cause di servizio e, infine, ratificato con un decreto dell’Amministrazione pubblica a cui appartiene il dipendente. In caso di parere negativo, il decreto potrà essere impugnato dalla vittima in sede giurisdizionale ed effettuare così ricorso.

Come presentare domanda di aggravamento

Nei casi in cui avvenga un aggravamento della lesione per la quale è stato concesso il causa di servizio, è possibile presentare per causa di servizio aggravamento. La domanda aggravamento causa di servizio serve a chiedere la revisione dell’equo indennizzo già concesso (art. 14, comma 4, dpr 461). Nel dettaglio però, la domanda per patologie riconosciute per causa di servizio va inoltrata entro 5 anni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Come è possibile ottenere l’equo indennizzo

Il dipendente, vittima di infortunio o malattia professionale, ha diritto ad ottenere il totale equo indennizzo, assieme agli altri causa di servizio benefici. Nel dettaglio, l’equo indennizzo causa di servizio è una prestazione una tantum corrisposta dal datore di lavoro di entità variabile. L’importo dell’assegno varia a seconda della gravità delle malattie riconosciute per causa di servizio.

Per ottenere la liquidazione del causa di servizio equo indennizzo è necessario che siano accertati:

  • il nesso con-casuale tra infermità e fatti di servizio;
  • l’invalidità permanente;
  • una menomazione che rientri in una delle categorie delle tabelle causa di servizio di legge.

Occorre sapere che, nei casi in cui viene riconosciuta la pensione per causa di servizio, l’equo indennizzo viene erogato ma in forma ridotta. L’equo indennizzo viene invece corrisposto per intero in caso di riconoscimento del solo diritto all’indennità una tantum.

Pensione di invalidità e causa di servizio

La vittima di causa di servizio ha diritto alla pensione d’invalidità, con l’incremento dello stipendio pari al 2,5%. L’aumento è dell’1,25% se l’invalidità rientra nelle prime sei o nelle ultime due categorie stabilite dalla legge.

Gli invalidi per servizio che rientrano nelle prime quattro categorie possono presentare domanda per ottenere due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio svolto, fino al limite massimo di 5 anni.

Pensione privilegiata per causa di servizio

Il dipendente pubblico, a causa della lesione subita per fatti di servizio, può diventare inabile assoluto o permanente. In caso di malattia causa di servizio, i dipendenti pubblici hanno diritto all’erogazione della pensione privilegiata per causa di servizio.

Per ottenere la pensione di privilegio non è richiesto alcun requisito di anzianità contributiva. Inoltre, la pensione privilegiata è erogata dall’INPS. Per il personale militare o per i settori in cui si applicano le disposizioni stabilite per i militari, il diritto alla pensione di privilegio si consegue secondo quanto previsto dall’articolo 67, decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973.

La pensione privilegiata è erogata su domanda dell’interessato o degli eredi. Va presentata entro 5 anni dalla data di cessazione del servizio o entro 10 anni in caso di morbo di Parkinson. Non ci sono limiti di tempo per la richiesta se si è già ottenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio.

Per la pensione di invalidità a differenza delle pensioni privilegiate per causa di servizio è rilevata una sola condizione fisica di inabilità all’attività lavorativa. Mentre per le pensioni privilegiate è necessario che l’infermità dipenda dalla mansione, quale causa o concausa preponderante per l’insorgere della malattia o della lesione.

Inoltre, i dipendenti pubblici che hanno ottenuto il riconoscimento causa di servizio, hanno diritto anche altri benefici. Tra questi vi sono le assenze giustificate, ovvero assenze per infortunio o malattia, regolate nei relativi contratti di categoria.

Benefici di causa di servizio e vittime del dovere

L’Osservatorio Nazionale Amianto offre assistenza per ottenere anche il riconoscimento di vittima del dovere. Hanno diritto al riconoscimento di vittima del dovere i dipendenti del Ministero della Difesa:

  • Marina;
  • Esercito;
  • Aeronautica;
  • Carabinieri.

Poi ci sono i dipendenti del Comparto Sicurezza:

  • Polizia di Stato;
  • Polizia locale;
  • Penitenziaria;
  • Polizia provinciale;
  • Vigili del Fuoco;
  • Guardia di Finanza;
  • Guardie Particolari Giurate.

Gli appartenenti al personale delle Forze Armate e Comparto Sicurezza che ha contratto un danno per aver svolto il proprio servizio, hanno diritto ad accedere ai benefici.

Consulenza per la tutela delle vittime del dovere

L’ONA, grazie all’Avv. Ezio Bonanni, ha ottenuto il riconoscimento di vittima del dovere degli esposti ad amianto appartenenti alle Forze Armate e al Comparto sicurezza, con successiva estensione delle maggiori prestazioni dovute alle vittime del terrorismo e il risarcimento danni da parte dell’amministrazione. In caso di decesso, il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla vittima si trasmette agli eredi.

Si può chiedere una consulenza attraverso il form o chiamando il numero 800.034.294.

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