Cos’è l’equo indennizzo e come si ottiene? In questa guida scopriamo tutto su questa tutela indennitaria e sui lavoratori a cui spetta. Scopriamo anche qual è la procedura per la richiesta e come ottenere l’assistenza legale gratuita per l’ottenimento dell’equo indennizzo.

L’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto si occupa di tutela delle vittime di esposizione ad amianto e ad altri agenti cancerogeni. Fornisce anche l’assistenza legale per l’ottenimento di tutti i benefici previsti dalla legge ai lavoratori colpiti. Ricordiamo che le vittime di esposizione hanno diritto al completo risarcimento dei danni subiti, che oltre all’indennizzo del danno biologico e da diminuita capacità lavorativa, include i danni differenziali, ovvero il ristoro di tutti i danni compresi quelli morali ed esistenziali, oltre che patrimoniali.

Definizione equo indennizzo: che cos’è?

L’equo indennizzo è un beneficio economico di natura indennitaria che mira a risarcire una menomazione dell’integrità fisica, causata da un’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio. Nello specifico, l’equo indennizzo è una prestazione risarcitoria – una tantum – introdotta dall’art. 68 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati Civili dello Stato (DPR 3/1957 e dal relativo regolamento di esecuzione, DPR 686/1986).

A seguito dell’art. 6 della legge 201/2011 l’equo indennizzo risulta erogabile nei soli confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri), alle Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico. Attualmente il Parlamento sta esaminando la possibilità di ripristinare l’istituto anche a favore del personale della polizia municipale.

Gli appartenenti a queste categorie sono fortemente esposti a pericoli, che causano danni alla salute. Possono essere vittima di infortunio sul lavoro o essere esposti ad agenti cancerogeni e sviluppare una malattia professionale. Infatti, durante l’esercizio delle loro funzioni, corrono il rischio di entrare in contatto con il gas radon, l’uranio impoverito e, soprattutto, l’amianto. Quest’ultimo può provocare fenomeni infiammatori e, in seguito, conduce allo sviluppo di gravi patologie asbesto correlate. La capacità cancerogena di tutti i minerali di amianto è confermata anche nell’ultima monografia IARC.

A chi spetta la prestazione dell’equo indennizzo?

Questa prestazione è stata introdotto dall’art. 68 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato (DPR 3/1957 e dal regolamento di esecuzione DPR 686/1986) e, sino alle modifiche del 2011, coinvolgeva tutti i dipendenti dello Stato. Attualmente, invece, ome già detto, è riservata a soli membri delle Forze Armate e Comparto Sicurezza.

requisiti per la concessione dell’equo indennizzo sono che:

  • l’infermità sia giudicata dipendente da causa di servizio;
  • ci sia un’invalidità di grado apprezzabile;
  • la menomazione si sia definitivamente stabilizzata;
  • la domanda di riconoscimento della causa di servizio sia stata presentata entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’infermità;
  • il dipendente abbia presentato l’apposita domanda di concessione dell’equo indennizzo.

Perciò è indispensabile che la Commissione Medica competente riconosca il nesso causale e che la lesione riconosciuta dipendente da causa di servizio sia compresa nelle tabelle A e B previste nel DPR 915/1978.

Come si calcola l’equo indennizzo spettante alle vittime?

Il valore dell’equo indennizzo è stabilito in base alla gravità della menomazione. Nei casi di lesioni appartenenti alla prima categoria, cioè quelle più gravi, o che abbiano determinato il decesso del lavoratore, l’importo dell’equo indennizzo è pari a 2 volte il trattamento dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda. Sono però escluse tutte le altre voci retributive, anche aventi carattere fisso e continuativo. Invece, per lesioni minori, la somma dell’indennizzo è determinata in una percentuale tra il 92 ed il 3% dell’importo stabilito per la prima categoria.

Se la domanda di riconoscimento della causa di servizio è presentata dal dipendente dopo il collocamento in quiescenza, lo stipendio preso in considerazione ai fini del calcolo equo indennizzo è quello spettante al momento della cessazione delle proprie mansioni.

Tabelle per il calcolo dell’equo indennizzo

Di seguito riportiamo le tabelle per il calcolo dell’equo indennizzo:

Tabella di determinazione equo indennizzo per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2 del Dlgs 29/1993
Categoria di menomazione di cui alla tabella A del DPR 30.12.1981 Misura
Prima Categoria Due volte l’importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda
Seconda Categoria 92% dell’importo stabilito per la prima categoria
Terza Categoria 75% dell’importo stabilito per la prima categoria
Quarta Categoria 61% dell’importo stabilito per la prima categoria
Quinta Categoria 44% dell’importo stabilito per la prima categoria
Sesta Categoria 27% dell’importo stabilito per la prima categoria
Settima Categoria 12 % dell’importo stabilito per la prima categoria
Ottava Categoria 6% dell’importo stabilito per la prima categoria
Tabella B allegata al DPR 834/1981  Per tutte le menomazioni, 3% dell’importo stabilito per la prima categoria

 

Riduzione dell’equo indennizzo in base all’età

L’art. 49 del DPR 686/1957 dispone la riduzione dell’importo dell’equo indennizzo in base all’età del dipendente al momento dell’evento dannoso o dell’identificazione dell’infermità, cioè dalla data risultante dal verbale di visita medica collegiale. L’equo indennizzo si riduce del:

  • 25% se il dipendente ha superato 50 anni;
  • 50% se ha più di 60 anni;
  • 50% se il dipendente ottiene anche la pensione privilegiata.

In quest’ultimo caso, se la pensione privilegiata è riconosciuta in seguito, l’eccedenza viene recuperata, in ragione della metà, mediante trattenute mensili del 10% sulla pensione (art. 144 DPR 1092/1973). In caso di decesso, invece, il recupero del 50% dell’importo non è previsto per l’equo indennizzo conferito ai superstiti a seguito del riconoscimento della dipendenza del decesso con attribuzione della pensione privilegiata indiretta. Tuttavia, si ricorda che l’equo indennizzo non è cumulabile con le rendite INAIL, sia corrisposte all’assicurato sia ai suoi superstiti.

Nel caso in cui la pensione venga riconosciuta successivamente, l’importo dell’equo indennizzo, viene recuperato con la trattenuta mensile del 10% sulla pensione (art. 144 DPR n. 1092/1973 che riproduce l’art. 60 DPR n. 686/1957). La ripetizione del 50% dell’importo dell’equo indennizzo, così ridotto non è previsto nel caso di equo indennizzo conferito ai superstiti, a seguito del riconoscimento della dipendenza del decesso con attribuzione loro della pensione privilegiata indiretta.

Domanda di equo indennizzo: come richiedere la prestazione

La domanda per richiedere l’equo indennizzo può essere depositata contemporaneamente a quella per il riconoscimento della causa di servizio e dello status di vittima del dovere (L. 266/05). Va presentata all’amministrazione presso la quale la vittima ha prestato servizio, ma il suo riconoscimento presuppone necessariamente il precedente riconoscimento della dipendenza della menomazione da causa di servizio.

È importante che nella domanda risultino indicati con chiarezza tre elementi:

  • la natura dell’infermità o lesione;
  • i fatti di servizio che hanno comportato il danno alla salute;
  • le conseguenze sull’integrità psicofisica e sull’idoneità al lavoro.

Il termine per l’inoltro della richiesta è di 6 mesi, a partire dalla data:

  • del decesso;
  • dell’infortunio;
  • della conoscenza dello stato di malattia, dalla quale deriva la menomazione.

Quando è possibile presentare la domanda?

Inoltre la domanda di equo indennizzo può essere presentata anche nel corso del procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio entro 10 giorni dalla comunicazione, da parte dell’Amministrazione, dell’invio degli atti al Comitato di verifica per le cause di servizio per la richiesta di parere sulla dipendenza. In alternativa il termine è 6 mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio.

I termini di deposito della domanda

 Una volta trascorsi i 6 mesi, decorsi i quali vi è decadenza, decorrono dalla conoscibilità della menomazione dell’infermità, entro il limite massimo di cinque anni dal collocamento a riposo (elevato a dieci per il parkinsonismo e le malattie ad eziopatogenesi non definita o idiopatica). Il termine dei sei mesi dalla data del decesso è valido anche per i familiari superstiti del lavoratore, che intendano riscuotere l’equo indennizzo.

Domanda di aggravamento dell’invalidità

Nel caso in cui l’invalidità peggiori, si può inviare una domanda d’aggravamento. Questa può essere proposta una sola volta entro 5 anni dalla comunicazione del decreto concessivo. Una volta concessa la prestazione di equo indennizzo, la domanda di aggravamento può essere proposta una sola volta, nel termine di cinque anni dalla comunicazione del decreto concessivo. Nel caso in cui ci sia una nuova liquidazione di indennizzo, va detratto quanto oggetto di liquidazione in ordine al precedente indennizzo, se l’infermità è la medesima (art. 57, DPR 686/1957).

Procedimento per il riconoscimento della causa di servizio

La procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stabilita dal DPR 461/2001. Prima di tutto l’ufficio che riceve la domanda deve provvedere all’immediato invio di questa, insieme alla documentazione fornita, all’ufficio competente a emettere il provvedimento finale. Queste deve esprimersi entro 30 giorni e può:

  • respingere la domanda per manifesta inammissibilità o irricevibilità;
  • trasmette la domanda e la documentazione alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO).

In entrambi i casi entro 10 giorni viene data comunicazione all’interessato.

La CMO entro 30 giorni dalla ricezione degli atti dall’Amministrazione effettua la visita e redige il verbale. Una volta avuto il verbale, l’ufficio competente lo invia al Comitato di verifica per le cause di servizio. Quest’ultimo ha il compito di accertare la causalità tra il servizio prestato e il pregiudizio alla salute. Si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento degli atti, sentito il relatore.

Infine l’Amministrazione esprime un proprio giudizio in conformità al giudizio espresso dal Comitato di Verifica entro 20 giorni dalla ricezione del suo parere. In caso non intenda uniformarsi a ciò che è stato espresso dal Comitato, l’Amministrazione può chiedere un ulteriore parere, che verrà rilasciato entro 30 giorni. Il provvedimento finale è comunicato all’interessato nei successivi 15 giorni.

Una volta accertata la malattia per causa di servizio, si può aprire il procedimento per la concessione dell’equo indennizzo. Però, se quest’ultimo viene negato per intempestività della domanda o diniego della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate, il dipendente può fare ricorso davanti alla competente autorità giurisdizionale (per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare è il T.A.R.). Il termine è 60 giorni dalla notifica del provvedimento di reiezione. In alternativa si può fare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del diniego.

Altre prestazioni a cui ha diritto la vittima

Una volta ottenuto il riconoscimento della causa di servizio, la vittima ha diritto a determinati benefici assistenziali. Oltre all’equo indennizzo e alla pensione privilegiata, si ottengono:

  • retribuzione integrale per i periodi di malattia fruiti a causa dell’infermità riconosciuta;
  • esenzione dal ticket sanitario;
  • esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in occasione delle visite fiscali;
  • preferenza nelle graduatorie dei concorsi pubblici;
  • maggiorazione dell’anzianità di servizio ai fini pensionistici per chi ha contratto un’invalidità compresa nelle prime quattro categorie della tabella A (DPR 834/1981);
  • indennità una tantum per patologie di minore entità.

Inoltre i membri delle Forze Armate e Comparto Sicurezza che hanno contratto un’infermità sul luogo di lavoro possono richiedere il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Questo riconoscimento dà accesso a ulteriori prestazioni assistenziali e previdenziali.

Malattie professionali e equo indennizzo

forze armate-mesotelioma-vittime del dovere

Purtroppo, sono molti i pericoli per la salute a cui sono esposti i lavoratori delle Forze Armate e del Comparto Sicurezza. L’amianto è un potente cancerogeno che provoca gravi malattie conosciute come malattie asbesto correlate. Tra queste il mesotelioma è tra le più gravi e causata esclusivamente dall’esposizione ad asbesto. Tra i militari c’è un’elevata incidenza di mesoteliomi a cui si aggiungono le malattie causate dall’esposizione all’uranio impoverito e alle radiazioni ionizzanti e ad altri patogeni.

I dati del VII Rapporto ReNaM registrano centinaia di casi di mesotelioma tra gli appartenenti alle Forze Armate. Approfondisce questo tema anche l’ottavo appuntamento di ONA News: “Mesotelioma nelle forze armate e tutela degli orfani“. Anche “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia ed 2022” ha reso nota la lesività delle fibre di amianto.

Prestazioni vittime del dovere: assistenza ONA

L’ONA assiste le vittime del dovere e dell’amianto, supportandoli nella difesa dei propri diritti e della loro salute. Si può chiedere una consulenza attraverso il form o chiamando il numero 800.034.294.

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