L’asbestosi è una malattia a carico dell’apparato respiratorio, provocata dall’esposizione a fibre di amianto. Si tratta di una patologia cronica e il rischio di contrarla è proporzionale all’intensità dell’esposizione avvenuta.

L’asbesto, che è anche detto amianto, è una sostanza fibrosa e cancerogena. In Italia, purtroppo, è stato fortemente utilizzato fino al 1992. Anno in cui fu promossa la Legge 257/92, che ha messo il cancerogeno al bando nel nostro Paese una volta e per tutte. Nonostante il dievieto di commercializzazione e utilizzo di questo minerale, in Italia ci sono ancora 40 milioni di tonnellate di amianto da bonificare. Nel dettaglio, si tratta di edifici pubblici, privati, scuole e persino ospedali.

Questa situazione pone a rischio tutti i cittadini italiani. L’inalazione delle fibre di questo materiale determina l’insorgenza della fibrosi polmonare, che a seconda dei casi può essere più o meno grave.

Meccanismo di insorgenza dell’asbestosi

Le fibre di asbesto, sottilissime, una volta inalate, raggiungono facilmente l’apparato respiratorio e anche gli altri organi. Queste fibre, in particolar modo, si aggrappano ai polmoni dando inizio ad un’azione infiammatoria. Quando, infatti, l’amianto viene respirato si attiva un meccanismo specifico all’interno del sistema respiratorio. Le cellule dell’amianto, una volta raggiunta la cavità toracica vengono riconosciute come estranee e i macrofagi alveolari tentano di eliminarle. Le fibre, restando immuni all’attacco delle sostanze ossidanti rilasciate dall’organismo, arrivano a depositarsi sulla pleura e danno luogo a processo di infiammazione dei tessuti pleurici.

Asbestosi sintomi iniziali ed evoluzione

L’infiammazione diventa cronica e, il più delle volte, funge da anticamera di altre neoplasie, come l’adenocarcinoma polmonare e il mesotelioma pleurico. L’asbestosi, come tutte le altre malattie provocate dall’amianto, ha dei tempi di latenza molto lunghi.

Per questo motivo, molti ex lavoratori che hanno subito un’esposizione, scoprono di esseree affetti da tali patologie solo a distanza di 15-20 anni dall’esposizione stessa. Per quanto riguarda i sintomi, la patologia esordisce con:

  • difficoltà respiratoria;
  • dolore all’altezza del torace;
  • fatica nel parlare e “fame d’aria”;
  • iniziale tosse cronica, resistente a qualsiasi tipo di terapia;
  • astenia;
  • ippocratismo, cioè le dita a bacchetta di tamburo;
  • cianosi.

Nella maggioranza dei casi, questa fibrosi è accompagnata da placche pleuriche e ispessimento pleurico. Anche queste ultime rappresentano delle complicazioni dovute all’esposizione ad amianto, ma spesso sono asintomatiche.

Diagnosi di asbestosi e trattamento terapeutico

Per ottenere la diagnosi di asbestosi occorre effettuare una radiografia o un a TC toracica. In questo modo, è possibile individuare eventuali alterazioni polmonari che potrebbero essere un campanello d’allarme.

Nei casi di sospetta fibrosi polmonare, è importante monitorare anche la funzionalità respiratoria. Per il monitoraggio dei valori si ricorre generalmente alla spirometria e misurazione DLCO, che riescono a delineare un quadro clinico complessivo. Solo in rare occasioni, quando la fibrosi è maggiormente estesa, si consiglia un esame bioptico e un eventuale lavaggio broncoalveolare. Nelle fasi avanzate della malattia, potrebbe risultare utile a delineare il quadro clinico anche un esame dell’emogasanalisi.

Purtroppo, ad oggi non è stata individuata ancora alcuna terapia definitiva per l’asbestosi. Tuttavia, esistono degli approcci terapeutici che possono migliorare le funzioni respiratorie e quindi anche la qualità della vita. Generalmente, i medici consigliano farmaci a base di cortisone, broncodilatatori e, se necessario, anche un supporto con bombola di ossigeno.

Sorveglianza sanitaria, terapia e cura

Per tenere sotto controllo i casi di patologie amianto correlate, per i lavoratori che hanno subito un’esposizione certa a questo minerale è diventata obbligatoria, nonché indispensabile, la sorveglianza sanitaria. La legge che ha stabilito l’obbligo è sancita dall’art. 259 del Decreto Legislativo 81/2008. La prima anamnesi lavorativa deve essere effettuata dal medico di famiglia, che sottoporrà il paziente ai dovuti accertamenti ed esami tecnico-strumentali, con eventuale visita eseguita da un medico del lavoro.

In caso di asbestosi, non esiste purtroppo una cura specifica. L’iter da seguire per il trattamento della patologia prevede l’utilizzo di broncodilatatori, che permettano un potenziamento delle capacità polmonari, nonchè un miglioramento delle aspettative di vita dei pazienti. Inoltre, è consigliabile anche la somministrazione di antibiotici e farmaci a base di cortisone, soprattutto per evitare l’insorgenza di neoplasie più gravi.

Tuttavia, oltre all’approccio terapeutico, possono essere adottate alcune abitudini quotidiane che contribuiscono al miglioramento delle condizioni di vita. Tra queste è consigliabile diminuire le abitudini tabagiche, per evitare interazioni tra l’esposizione stessa e il fumo di sigaretta. Inoltre, sarebbe opportuno effettuare regolarmente i vaccini contro l’influenza stagionale, oltreché contro il batterio pneumococco, che potrebbero contribuire a un peggioramento delle condizioni cliniche del paziente. In determinati casi, può rendersi necessario anche l’uso di un concentratore di ossigeno negli ambienti domestici, per permettere una maggiore purificazione dell’aria anche nei locali chiusi, in cui potrebbero concentrarsi alte percentuali di inquinamento domestico.

Asbestosi: come funziona la tutela legale?

Spesso le esposizioni dei malati di asbestosi sono riconducibili agli ambienti lavorativi. Esistono ancora molti siti, infatti, contaminati e spesso privi di aspiratori di polveri, che garantiscono il ricambio d’aria negli ambienti con presenza di amianto. Per cui, in questi casi, l’inalazione di fibre di asbesto ha un alto tasso di probabilità. I lavoratori vittime di asbestosi, se lavoratori ordinari, hanno diritto al riconoscimento INAIL, che ha inserito l’asbestosi nella Lista I delle malattie professionali. Oppure, al riconoscimento di equiparazione a vittima del dovere per i dipendenti del settore pubblico. Per ottenere il riconoscimento è essenziale dimostrare la presenza del minerale cancerogeno all’interno dei luoghi di lavoro interessati.

Indennizzo INAIL e accesso al Fondo Vittime Amianto

Gli ex lavoratori esposti possono ottenere l’indennizzo INAIL solo nei casi in cui il punteggio di inabilità assegnato da INAIL stessa, superi la percentuale del 6%. Nel dettaglio, l’indennizzo è un assegno unico a titolo risarcitorio ed è una prestazione ben diversa dalla rendita INAIL.

Difatti, la rendita INAIL è una prestazione longeva e consiste in un assegno mensile da richiedere nei casi in cui il punteggio di inabilità superi il 16%. Qualora la vittima venisse a mancare, la rendita può essere trasferita al coniuge in forma del 50% e del 20% ai figli, nel rispetto delle particolari condizioni.

Oltre all’indennizzo e alla rendita INAIL è possibile accedere anche al Fondo Vittime Amianto con ulteriori prestazioni aggiuntive secondo l’art.1 co. 241/246 L.244/2007. Questa è una prestazione erogata direttamente dall’INAIL in aggiunta alla rendita mensile. Anche in questo caso, qualora si verifichi il decesso della vittima, le prestazioni possono essere trasferite agli eredi legittimi.

Benefici contributivi e rivalutazione pensionistica

I lavoratori esposti, oltre ai riconoscimenti sopra menzionati, hanno diritto anche ai benefici contributivi amianto. Secondo l’art. 13, co. 7, della L. 257/1992, i lavoratori esposti possono chiedere la rivalutazione contributiva, con l’applicazione del coefficiente 1,5.

Grazie all’accesso ai benefici contributivi amianto, il lavoratore può accedere al cosiddetto “scivolo pensionistico” o prepensionamento. Invece, per i lavoratori già in pensione è possibile, grazie ai benefici contributivi amianto, chiedere la rivalutazione dei ratei pensionistici.

Mentre il lavoratore che, nonostante i benefici, non abbia ancora maturato il diritto a pensione, può richiedere la pensione d’inabilità amianto, per la quale è sufficiente la maturazione di cinque anni di contributi effettivi. Di  questi, tre devono essere riferiti agli anni precedenti alla presentazione della domanda. Le direttive INPS utili alla presentazione della domanda, sono consultabili nella circolare n. 34 del 09.03.2020.

Occorre precisare che la questa pensione non è cumulabile con la ricezione della rendita INAIL. Quindi, nei casi in cui il lavoratore percepisca la rendita, è meglio riflettere prima di procedere con la richiesta. Ragione per cui questa misura è utile nei confronti di lavoratori molto giovani, con un punteggio d’invalidità minimo.

Asbestosi e vittime del dovere: le tutele e i diritti

rischio amianto convegno

Il riconoscimento di vittime del dovere spetta a tutti coloro che, appartenenti a Forze Armate (Esercito, Marina Militare e Aeronautica, Carabinieri) e Comparto Sicurezza (Polizia di Stato, Polizia Locale, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco), hanno subito danni alla salute nello svolgimento della loro attività di servizio (art. 1 comma 563 della L. 266/2005), durante le missioni in particolari condizioni operative, e in attività servizio eccedenti l’ordinarietà (art.1 del dpr 243 del 2006, in riferimento all’art. 1 comma 564 della L. 266/2015).

Quindi, chi si è ammalato di asbestosi ha diritto al riconoscimento di causa di servizio ed equiparazione a vittima del dovere, ottenendo così l’accredito dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. In caso di morte della vittima, le prestazioni vengono erogate in favore dei congiunti.

L’ONA da anni è al fianco delle vittime del dovere per salvaguardare i loro diritti, come riporta anche nel convegno “Rischio amianto e presenza di altri cancerogeni nelle Forze Armate“. In questa occasione Nicola Panei, Maresciallo dell’Aeronautica Militare e vittima di asbestosi, testimonia il potenziale rischio cancerogeno al quale sono stati sottoposti molti militari.

Risarcimento danni per vittime di asbestosi

I lavoratori che, avendo subito elevata esposizione ad amianto, hanno contratto asbestosi, hanno diritto all’integrale risarcimento dei danni. Questa malattia asbesto correlata, indennizzata già con la L. 455/43, è ingravescente. Inoltre, determina quasi sempre ripercussioni sul sistema cardiaco e cardiovascolare. Infatti, è spesso mortale per arresto cardiaco. Come già sopra evidenziato, si tratta di una malattia fibrotica dose dipendente. Quindi, tutte le esposizioni ad amianto hanno avuto una loro rilevanza. Coloro che hanno provocato l’esposizione all’asbesto ne rispondono sempre e comunque, in relazione alla violazione dell’art. 2087 del Codice Civile. Si deve osservare che, fin da epoca risalente, esiste un preciso compendio di regole cautelari, che risultano indicate  da Cassazione, IV sezione penale, 49215/2012

Si deve osservare che la responsabilità è prima di tutto contrattuale e poi extracontrattuale, diretta e vicaria. Per i profili di responsabilità civile da reato, si applicano i criteri civilistici della responsabilità contrattuale. Così, Cassazione, Sez. Lav., sent. n. 12041/2020, capitoli 6.6.1 e seguenti, e ribaditi poi dalla successiva giurisprudenza. Anche il riconoscimento INAIL è molto importante perchè ha un valore probatorio nel giudizio di risarcimento del danno (v. sul punto Cassazione, Sez. Lav., sent. n. 678/2023).

Criteri di rilevazione e risarcimento dei danni

Perciò, in caso di insorgenza dell’asbestosi, sussiste il diritto al risarcimento del danno. Innanzitutto, il pregiudizio patrimoniale, e poi quello non patrimoniale (danno biologico, morale ed esistenziale). Si deve evidenziare che i danni risarcibili sono quelli differenziali e complementari, al netto dunque dell’indennizzo INAIL. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Avv. Ezio Bonanni e ha delineato i confini dello scomputo dell’indennizzo INAIL. Quest’ultimo è solo per poste omogenee. In caso di stabilizzazione, deve essere risarcito integralmente il danno biologico per lesione dell’integrità psicofisica, anche in caso di successivo decesso. Così, infatti, Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 novembre 2022, n. 35228. In caso di decesso, deve essere risarcito anche il danno biologico terminale e il danno morale terminale, detto anche catastrofale. I criteri di quantificazione del danno sono quelli delle tabelle del Tribunale di Milano e comunque il criterio equitativo, sulla base degli artt. 1226 e/o 2056 c.c..

Assistenza legale offerta dall’Osservatorio Nazionale Amianto

L’Osservatorio Nazionale Amianto offre il servizio gratuito nell’assistenza in ambito medico e legale a tutti i lavoratori affetti di asbestosi, oltre che ai loro familiari. L’associazione APS è capitanata dal presidente, l’Avv. Ezio Bonanni, affiancato dal suo team di collaboratori esperti, pronti ad aiutare le vittime al fine di ottenere in equa misura tutti i risarcimenti, benefici e prestazioni spettanti. E’ possibile ottenere una consulenza gratuita contattando il numero verde 800.034.294 o compilando il form disponibile sul sito.

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