Riguardo l’amianto legislazione ha subito diverse modifiche nel tempo. È importante fornire tutte le informazioni sulle leggi amianto e le normative che regolano l’uso, la rimozione e la gestione dell’amianto. Sono, infatti, numerosi i provvedimenti legislativi in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi per la protezione dei lavoratori dai danni alla salute riconducibili all’amianto.

L’Osservatorio Nazionale Amianto e il suo presidente, l’Avvocato Bonanni, sono da anni in prima linea per la difesa delle vittime dell’amianto, sia dal punto di vista legale sia da quello medico.

Legge 257/1992: la messa al bando dell’amianto

Con la Legge 257/1992 si è cessato in Italia l’impiego dell’amianto, un pericoloso agente cancerogeno, come confermato dall’ultima monografia IARC. Si sono vietate così certe attività per ridurre l’esposizione dei lavoratori ai minerali di asbesto e alle lavorazioni che ne prevedono l’utilizzo. Al contrario sono state favorite le attività che prevedono la rimozione dei materiali in amianto, predisponendo appropriate regole per salvaguardare l’incolumità di chi le svolge. In particolare l’articolo 8 della legge precisa le modalità di classificazione, imballaggio ed etichettatura dell’amianto e dei prodotti che lo contengono.

È stata poi istituita una Commissione per le procedure della valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all’impiego dell’amianto. La stessa legge prevede nell’art. 9 sistemi di controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di bonifica per le imprese che lo utilizzano, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento.

Amianto legislazione: il ruolo delle istituzioni

Per amianto legge precisa anche il ruolo delle istituzioni e delle autorità locali nella gestione dei siti contaminati dall’amianto. Innanzitutto le imprese dovranno annualmente inviare una relazione alle Regioni e alle Province Autonome, che contenga:

  • tipi e quantitativi dei minerali di amianto utilizzati e dei rifiuti di asbesto che sono oggetto dell’attività di bonifica;
  • caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti asbesto;
  • attività svolte e procedimenti applicati;
  • numero e dati anagrafici degli addetti, insieme alla specifica mansione e alla durata dell’esposizioni all’amianto;
  • le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell’ambiente.

Il controllo dei limiti delle concentrazioni di fibre negli ambienti di lavoro e l’analisi delle condizioni dei lavoratori esposti spetta invece alle ULS di competenza.

Legislazione bonifica amianto: censimento siti contaminati

L’articolo 10 della Legge 257/1992 illustra nel dettaglio come costruire una mappa del rischio di esposizione sul nostro territorio e come redigere Piani Regionali Amianto. Questi ultimi devono contenere il censimento di:

  • siti interessati da attività di estrazione dell’amianto;
  • imprese che hanno utilizzato amianto nelle proprie attività produttive;
  • aziende che si occupano dello smaltimento e bonifica;
  • edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di uso collettivo e per i blocchi di appartamenti.

Inoltre si individuano i siti che devono essere utilizzati per l’attività di smaltimento dei rifiuti di amianto. I Piani devono predisporre anche programmi per dismettere l’attività estrattiva dell’amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti e specifici corsi di formazione professionale abilitanti per gli addetti alle attività di rimozione e smaltimento dell’amianto.

Infine l’articolo della legge amianto pone l’attenzione anche alle attività di rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo e di controllo, da compiere sia delle attività di smaltimento della fibra killer sia delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro. Quest’ultima avverrà attraverso presidi e servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio. A queste saranno assegnate specifiche risorse finanziarie per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo.

Legge 257/1992: legislazione smaltimento amianto

La Legge 257 del 1992 prende in considerazione anche l’impatto dell’amianto sull’ambiente: come ridurre la contaminazione e promuovere la sostenibilità. È l’articolo 12 che prende in considerazione le relazioni tra rimozione dell’amianto e la tutela dell’ambiente. Innanzitutto include i rifiuti di amianto tra quelli speciali, tossici e nocivi. Poi, in particolare, predispone le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione e norme e strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio. A tal riguardo è stato emanato il D.M. Ministero della Sanità del 6 settembre 1994 come provvedimento attuativo della legge 257/1992.

Qui viene stabilito anche che il costo delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili e che le aziende che si devono occupare della bonifica devono essere iscritti nello specifico albo. Inoltre le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per l’adozione di misure cautelative per il personale addetto.

Amianto e legislazione: cosa bisogna sapere

Per consentire la realizzazione di interventi di bonifica urgenti, la Legge 93/2001 ha predisposto un rifinanziamento della mappatura e del censimento della presenza di amianto sul territorio nazionale.

Poi, con il D.M. n. 101/2003, è stata posta in capo la realizzazione al Ministero della Transazione Ecologica, insieme con le Regioni, della mappatura completa della presenza sul territorio nazionale, il cosiddetto Piano Nazionale Amianto. Con questo provvedimento si obbligano così le Regioni e le Province autonome a trasmettere al MITE i dati relativi alla presenza di asbesto entro il 30 giugno di ogni anno. Inoltre le modalità di esecuzione della mappatura sono state concordate e definite a livello nazionale con le stesse Regioni e Province autonome. Queste hanno poi creato un apposito Gruppo Interregionale Sanità e Ambiente.

Amianto legislazione: Banca Dati Amianto

L’INAIL, grazie a una convenzione con il MITE, ha poi realizzato una specifica Banca Dati Amianto, in cui rientrano circa 108.000 siti interessati dalla presenza di eternit. Tuttavia si tratta sempre di una mappatura incompleta, che non consente una copertura omogenea nazionale. Infatti, nonostante le indicazioni previste, le Regioni hanno utilizzato nella raccolta dei dati criteri non omogenei.

In generale però, i dati indicano che il 55% delle aree contaminate si trova in Piemonte e nelle Marche. Inoltre, tra le molte zone in cui è necessario un tempestivo intervento di bonifica, non rientrano siti a notevole rischio, come lo stabilimento ex Isochimica di Avellino e l’ex stabilimento Cemamit a Ferentino.

L’approvazione di un Piano Nazionale Amianto

Nel marzo 2013 il Governo ha approvato il Piano Nazionale Amianto. Questo documento, elaborato congiuntamente dai Ministeri della salute, dell’ambiente e del lavoro, si occupa specificatamente di tre campi:

  • tutela della salute;
  • salvaguardia dell’ambiente;
  • sicurezza sul lavoro e misure previdenziali.

In particolare, il Piano, nel definire gli obiettivi e le azioni contro l’amianto da intraprendere sia a livello nazionale sia locale, individua tra le priorità la mappatura dei materiali contenenti asbesto, l’accelerazione dei processi di bonifica, l’individuazione dei siti di smaltimento e la razionalizzazione della normativa di settore.

Purtroppo però la presenza di amianto si riscontra ancora oggi in diversi edifici pubblici e privati sul nostro territorio, come denuncia l’Avv. Ezio Bonanni nella sua pubblicazione “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia – Ed.2022”.

D.Lgs. n. 152/2006: Testo Unico ambientale

Di amianto tratta anche il D.Lgs. n. 152/2006, noto anche come Testo Unico ambientale. In particolare la Parte IV è dedicata alla gestione dei rifiuti, compresi quelli speciali come l’asbesto. Infatti la gestione di questo materiale presuppone anche importanti implicazioni per la sicurezza dei lavoratori che si occupano del suo smaltimento in qualità di rifiuto.

L’amianto va smaltito correttamente in specifiche discariche predisposte per rifiuti pericolosi, che devono essere opportunamente identificati tramite un sistema di etichettatura. Il rifiuto deve essere poi imballato in appropriati contenitori a tenuta stagna per non liberare le pericolose fibre nell’ambiente, secondo le procedure di rintracciabilità dei rifiuti speciali, nello specifico quelli pericolosi.

Codici CER dei materiali in cemento amianto

Codice CER Declaratoria
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
0607 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di alogeni
060701* Rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
0613 Rifiuti di processi chimici inorganici non specificati
061304* Rifiuti della lavorazione dell’amianto
10 Rifiuti prodotti da processi termici
1013 Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
101309* Rifiuti della fabbricazione di cemento contenente amianto
101310 Rifiuti della fabbricazione di amianto cemento (diversi da quelli 101309)
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati)
1501 Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
150111* Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
16 Rifiuti non specificati
1601 Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 1606 e 1608)
160111* Pastiglie per freni, contenenti amianto
1602 Rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
160212* Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
1706 Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
170601* Materiali isolanti contenenti amianto
170605* Materiali da costruzione contenenti amianto

Amianto legislazione per garantire la sicurezza sul lavoro

amianto legislazione - sicurezza sul lavoro

Il D.Lgs. n. 81/2008 affronta le problematiche di gestione della sicurezza dei lavoratori per ridurre al minimo il rischio di esposizione e i danni alla salute.

In particolare, per quanto riguarda il rischio amianto normativa vigente, nella sezione Titolo IX (Sostanze pericolose), al Capo III “Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto”, tratta delle attività lavorative che possono comportare per gli addetti un’esposizione ad amianto, come manutenzione, rimozione, smaltimento e trattamento dei rifiuti di cemento amianto, nonché la bonifica delle aree contaminate.

Il delicato tema della sicurezza sul lavoro è stato affrontato anche durante l’episodio di ONA TV “Sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Obblighi e sanzioni previsti per il datore di lavoro

Dall’art. 248 all’art. 265 del decreto legislativo sono riportati una serie di adempimenti e obblighi a carico del datore di lavoro. È a carico del datore di lavoro il dovere di provvedere all’individuazione della presenza di amianto e della valutazione del rischio. È suo compito anche notificare questo problema all’organo di vigilanza e predisporre misure igieniche e di prevenzione e protezione.

In caso di presenza di amianto occorre poi disporre i lavori di demolizione o rimozione dell’amianto. Il datore di lavoro deve occuparsi di rispettare i valori limite e tenere sotto controllo l’esposizione dei propri dipendenti, informarli e formarli riguardo il rischio che debbano affrontare. Devono essere predisposti la sorveglianza sanitaria per gli esposti, un registro di esposizione, cartelle sanitarie e di rischio, e l’iscrizione al Registro dei tumori dei soggetti in cui è stata evidenziata la patologia.

Il D.Lgs. n. 81/2008, al Capo III, presenta anche le sanzioni per i principali attori addetti alla sicurezza dei lavoratori (datore di lavoro, preposti e medico competente) in caso di mancata applicazione delle norme.

Amianto legislazione nell’Unione Europea

In materia di legislazione amianto, occorre affrontare anche le politiche pubbliche per la prevenzione e il controllo dell’amianto: confronto tra Paesi e best practices. A livello europeo è importante la Dir. 2009/148/CE. Questo provvedimento è diretto alla protezione dei lavoratori dell’Unione Europea contro i rischi connessi con l’esposizione durante il lavoro.

Successivamente, con l’approvazione della Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021, il Parlamento ha raccomandato alla Commissione europea di avviare una serie di iniziative volte alla protezione dei lavoratori dalla esposizione all’amianto. Nel documento, inoltre, il Parlamento invita la Commissione a presentare una strategia europea per la rimozione dell’amianto (European Strategy for the Removal of All Asbestos). In questo modo si vuole realizzare un quadro europeo per le strategie nazionali di rimozione sicura negli Stati membri e prevenire una nuova ondata di vittime nelle attività di ristrutturazione.

Infine il 29 settembre 2022 è stato pubblicato un atto di indirizzo, COM (2022) 489 final, allo scopo di modificare il provvedimento della Dir. 2009/148/CE. Questa misura si inserisce nella volontà da parte dell’Unione Europea di mettere in atto un Piano anticancro all’interno del piano d’azione del Pilastro europeo dei diritti sociali e nel quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027.

Recentemente il Parlamento europeo si è espresso con un’ulteriore modifica della norme a tutela dei lavoratori dai rischi per la salute dovuti all’esposizione ad amianto. Questa riduce ulteriormente le soglie previste nella direttiva comunitaria in materia di amianto (148/2009/CE): “il livello a 0,002 fibre di amianto per cm³, escluse le fibre sottili, oppure a 0,01 fibre di amianto per cm³, incluse le fibre sottili“.

L’importanza della prevenzione primaria e assistenza ONA

Per evitare l’insorgenza di malattie asbesto correlate è importante innanzitutto la prevenzione primaria, come conferma la revisione del Consensus Report di Helsinki (commento di Landrigan). Solo tenendosi lontano da aree contaminate dall’amianto è possibile ridurre a zero il rischio di contrarre danni alla propria salute. Perciò è indispensabile compiere la mappatura del territorio nazionale ed effettuare la bonifica. L’ONA ha così istituito l’App Amianto, per facilitare la segnalazione di zone a rischio amianto da parte di tutti i cittadini.

Inoltre l’ONA offre assistenza tecnica, medica e legale gratuita. In particolare un team di avvocati specializzati, guidati dall’Avv. Bonanni, assiste coloro che ricevono una diagnosi di malattia da amianto e i loro familiari per ottenere i benefici assistenziali e previdenziali e il risarcimento di tutti i danni. È possibile richiedere una iniziale consulenza gratuita chiamando il numero verde 800.034.294 o compilando il formulario.

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