La Polizia Penitenziaria è posto alle dipendenze del Ministero della Giustizia e fa capo al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Anche i membri della Polizia Penitenziaria, come gli altri appartenenti al Comparto Sicurezza, possono correre il rischio di esposizione a diversi agenti cancerogeni.
Durante lo svolgimento dei propri compiti, si può incorrere in pericoli alla salute dovuti all’esposizione di materiale tossico o nocivo, come l’amianto. Infatti i minerali di asbesto sono pericolosi cancerogeni, come conferma la monografia IARC. Per evitare ogni tipologia di rischio, l’Osservatorio Vittime del Dovere e il suo presidente, l’Avv. Ezio Bonanni, insieme all’Osservatorio Nazionale Amianto, lavorano per la prevenzione primaria, cioè evitare qualsiasi esposizione attraverso la bonifica dei siti contaminati. Per chi, invece, ha già subito danni alla propria salute è disponibile un servizio di assistenza medica e legale gratuita.
Il ruolo del Corpo di Polizia Penitenziaria
Il Corpo della Polizia Penitenziaria garantisce la sicurezza e le condizioni di legalità all’interno degli istituti penitenziari. Coadiuva e collabora nelle attività di reinserimento in società dei detenuti. Oltre ai compiti di garanzia della legalità, dell’ordine e della sicurezza, prende parte anche al trattamento rieducativo dei condannati. Questo compito favorisce al Corpo di Polizia una netta distinzione dalle altre forze attive in Italia, sia a ordinamento civile sia militare. Il suo compito è svolto in 260 istituti per adulti e in 19 per i minori, non tralasciando le altre strutture o servizi collegati.
Diritti delle Vittime del Dovere nella Polizia Penitenziaria
Tutti i componenti della Polizia Penitenziaria esposti a sostanze cancerogene hanno dei diritti che vanno tutelati. A causa dell’amianto possono sorgere patologie come il mesotelioma, tumore al polmone, asbestosi, ispessimenti e placche pleuriche. Se questa esposizione avviene durante l’esercizio delle proprie funzioni va riconosciuta la causa di servizio, attraverso la quale è possibile poi ottenere l’equo indennizzo e la pensione privilegiata. Inoltre si può chiedere il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Infatti, nel caso in cui gli agenti di Polizia Penitenziaria subiscano infermità nell’adempimento dei doveri (art. 1, co. 563, L. 266/05), sussiste il diritto al riconoscimento di vittima del dovere o di equiparazione a vittima del dovere. In questo caso, si applica l’art. 1, co. 564, L. 266/05, in riferimento alle particolari condizioni ambientali e operative eccedenti l’ordinarietà. Infine, se le lesioni sono dovute ad attività del terrorismo e della criminalità organizzata, c’è il riconoscimento a vittima del terrorismo.
Altre prestazioni per le vittime e gli eredi
Nel caso di danni da amianto, si può chiedere la tutela con i benefici contributivi amianto (art. 13, co. 7, L. 257/1992). Ma per la rivalutazione contributiva è necessario dimostrare l’esposizione per almeno 10 anni con una concentrazione superiore al 100 ff/l. In alternativa si può richiedere la pensione d’invalidità (art. 1, co. 250 L. 232/2016).
In caso di malattia professionale ed infortunio, sussiste il diritto al risarcimento danni. Infatti, le prestazioni previdenziali di riconoscimento di causa di servizio e lo status di vittima del dovere o del terrorismo, sono soltanto indennizzi. Sussiste invece il diritto al risarcimento anche del danno differenziale. La vittima ha sempre diritto all’integrale risarcimento danni (patrimoniali e non patrimoniali). In caso di decesso, le somme sono erogate agli eredi, ai quali spetta anche un risarcimento per il danno subito in prima persona.
Per ricevere assistenza legale e avere maggiori informazioni sulla tutela medica e tecnica si può richiedere la consulenza gratuita dell’ONA chiamando il numero verde 800.034.294 o compilando il form.