Il ruolo dell’aeronautica militare italiana

L’Aeronautica Militare Italiana è un’istituzione a salvaguardia della democrazia. Svolge funzioni di pace e di tutela dei diritti, anche nella risoluzione di controversie internazionale. L’Arma aerea si è coperta di gloria, nel corso della Prima e della Seconda guerra mondiale e, successivamente, ha svolto un ruolo fondamentale in ambito NATO.

L’Osservatorio Vittime del Dovere, insieme all’Avv. Ezio Bonanni e all’Osservatorio Nazionale Amianto, tutela il personale civile e militare delle Forze Armate, in particolare dell’Aeronautica Militare. Coloro che per servizio nell’Aeronautica Militare hanno subito danni alla salute per esposizione amianto e ad altri cancerogeni hanno diritto al riconoscimento della causa di servizio.

Le condizioni di rischio in Aeronautica Militare

La condizione di rischio legata alla esposizione amianto in Aeronautica Militare è assai risalente nel tempo. L’amianto è stato lungamente utilizzato dall’Aeronautica italiana in diversi ambiti, sia negli aerei civili e militari che nelle basi aeronautica militare. Lo stesso VII Rapporto Mesoteliomi è riportato l’utilizzo di amianto in:

  • materiali da attrito usati nei freni;
  • cartoni negli stipetti per la conservazione dei cibi caldi;
  • tele durante la saldatura di parti metalliche;
  • guarnizioni.

Negli aerei militari, l’asbesto è stato utilizzo con funzione termoisolante tra la cabina di guida e il reattore e nelle aree sottoposte a elevate temperature quali: motore, motore ausiliario (AUP), tubazioni dell’aria calda, freni e zone a essi adiacenti. In particolare nei motori i materiali contenenti amianto venivano utilizzati come:

  • isolanti termici di scatole metalliche, cavi, schermi termici, terminali;
  • adesivi per sagome, segmenti, tubazioni e pannelli;
  • fascette, guarnizioni e strisce isolanti;
  • pannelli per la insonorizzazione degli aeromobili.

L’amianto era presente anche durante le attività di manutenzione e revisione degli aeromobili, che avvenivano negli hangar, ambienti privi di confinamento e di aspiratori localizzati delle polveri, quindi con forte aerodispersdione delle polveri di asbesto. I reparti dove avveniva lo smontaggio dei materiali contenti amianto sono le baie di ricovero aeromobili, ceppi freni, allestimento interni e allestimento e disallestimento motori.

Esposizione ad amianto dell’Aeronautica Militare

L’Osservatorio Nazionale Amianto, memore dei numerosi successi giudiziari e dell’imponente accertamento delle responsabilità di organi dello Stato in ordine all’utilizzo di amianto e all’esposizione di molti dipendenti pubblici e dei militari in particolare, ha chiesto l’intervento delle forze politiche, perché sia risolto ogni possibile dubbio interpretativo.

In seguito all’iniziativa assunta da Nicola Panei, quale componente del consiglio direttivo nazionale dell’ONA, assistito dall’Avv. Ezio Bonanni, è stato presentato un voluminoso dossier presso la Procura della Repubblica di Padova, corredato con i riferimenti ai numerosi casi di mesotelioma, tumori polmonari, asbestosi, ispessimenti pleurici, placche pleuriche e tutte le altre patologie riconducibili ad esposizione professionale a polveri e fibre di amianto. La Procura della Repubblica di Padova ha disposto le necessarie verifiche e la consulenza tecnica del Dott. Arthur Alexanian, del Dott. Fulvio D’Orsi e del Dott. Bruno Murer ha confermato il rischio amianto in Aeronautica Militare.

Salubrità dell’ambiente lavorativo in Aeronautica Militare

L’Osservatorio Nazionale Amianto, fin dalla sua istituzione, ha chiesto la bonifica dei siti a terra e del naviglio che presentano materiali di amianto, per evitare altre esposizioni. In più è necessaria la sorveglianza sanitaria per coloro che sono stati esposti e il riconoscimento di tutte le prestazioni assistenziali e risarcitorie. Secondo dati ufficiali del Ministero della Difesa aeronautica militare, dal 1993 al 2012, sono stati registrati 405 casi di malattie asbesto correlate con 211 decessi: 45 decessi in areonatica militare, 50 nei Carabinieri, 39 nell’Esercito e 77 nella Marina militare mentre nel Rapporto Mesoteliomi del ReNaM risultano 621 casi di mesotelioma nel solo settore della Difesa.

L’ONA ha presentato diverse istanze di giustizia, nelle competenti sedi e sono pendenti diversi procedimenti in indagine, sia in relazione al rischio amianto sia in relazione ad altri rischi, in relazione alle diverse noxae, riconosciute da IARC come un rischio carcinogenico nell’uomo. Per esempio ci sono:

  • tricloroetilene, tetracloroetilene ad altri agenti clorurati;
  • fumi di scarico di motori endotermici funzionanti a gasolio e a benzine;
  • campi elettromagnetici generati da apparecchiature di telecomunicazione, radar, sistemi di mira, motori elettrici, correnti elettriche e presenti e attive in mezzi corazziati, blindati, ruotati;
  • radiazioni ionizzanti emesse da “trizio” e da uranio impoverito presente in siti contaminati da eventi bellici all’estero;
  • piombo e suoi composti organici e inorganici;
  • idrocarburi policiclici aromatici (IPA);
  • idrocarburi aromatici non policiclici;
  • benzene;
  • fibre artificiali isolanti (fibre di vetro, di roccia, di ceramica).

Riconoscimento causa di servizio e di vittima del dovere

L’ONA assiste tutti coloro che hanno subito infermità per causa di servizio. Con il riconoscimento di causa di servizio, il militare o i familiari in caso di decesso hanno diritto al riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, al riconoscimento di vittima del dovere, con gli stessi diritti delle vittime del terrorismo, e al risarcimento danni.

Gli appartenenti alle Forze Armate e alle amministrazioni dello Stato, che hanno subito una invalidità permanente in seguito a lesioni riportate in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto, devono essere considerati vittime del dovere.

Tutti coloro che hanno subito danni alla salute per motivi di servizio, nelle condizioni di cui all’art. 1 co. 563 e 564 della L. 266 del 2005, hanno diritto alle seguenti prestazioni:

  • speciale elargizione;
  • assegno mensile vitalizio per l’importo di €500, in luogo del minor importo di €258,23, per effetto della equiparazione alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
  • speciale assegno vitalizio, per l’importo di €1.033, con decorrenza dal 02/05/1992;
  • incremento della retribuzione pensionabile di una quota del 7,5%, ai fini della pensione e dell’indennità di fine rapporto;
  • aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi ai fini della pensione e della buona uscita;
  • esenzioni dall’IRPEF delle prestazioni;
  • diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad altra categoria di soggetti e con preferenza a parità di titoli;
  • borse di studio esenti da imposizione fiscale;
  • esenzione dalla spesa sanitaria e farmaceutica, estesa anche ai medicinali di fascia C e anche in favore dei famigliari;
  • assistenza psicologica a carico dello Stato;
  • esenzione dall’imposta di bollo per tutti gli atti connessi alla liquidazione dei benefici.

Equiparazione alle vittime del dovere

vittime del dovere

L’art. 1, comma 562, della l. 266/05, che prevede l’estensione dei benefici previsti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata a tutte le vittime del dovere, individuate ai sensi dell’art. 13, della l. 13.08.1980 n. 466. Il Consiglio di Stato, con atto del 01.06.2010, n. 02526/2010, ha reso un parere con il quale ha stabilito che “ai fini del riconoscimento della condizione di equiparato alla vittima del dovere, è necessario e sufficiente che il militare abbia contratto l’infermità in occasione o a seguito dello svolgimento della attività di servizio a bordo di unità navali, ovvero su mezzi o in infrastrutture militari nei quali era presente amianto”.

Il Tribunale di Cagliari, Giudice del Lavoro, con sentenza n. 917 del 22.06.2016, ha equiparato le vittime del dovere alle vittime del terrorismo, ai fini delle prestazioni previdenziali, in caso di insorgenza di patologie asbesto correlate e in favore dei familiari nel caso di decesso, con accoglimento, quindi, delle tesi sempre sostenute dall’Osservatorio Nazionale Amianto e dall’Avv. Ezio Bonanni.

Finalmente anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 7761/2017, ha definitivamente affermato il seguente principio di diritto: “L’ammontare dell’assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati è uguale a quello dell’analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l’unica conforme al principio di razionalità – equità di cui all’art. 3 della Costituzione, come risulta dal “diritto vivente” rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria”.

Risarcimento danni per vittime dell’Aeronautica Militare

L’Osservatorio Nazionale Amianto rende noto che la liquidazione delle prestazioni previdenziali ricollegate al riconoscimento di vittima del dovere, anche con equiparazione alle vittime del terrorismo, costituisce pur sempre una prestazione indennitaria, che non estingue l’obbligo di risarcimento a carico del Ministero della Difesa o delle altre amministrazioni eventualmente coinvolte.

Per tali ragioni, l’ONA si è fatto promotore di numerose azioni di risarcimento dei danni, in favore delle vittime del dovere, che, riconosciute tali, hanno poi evocato in giudizio le amministrazioni, per ottenerne la condanna al risarcimento integrale di tutti i danni. L’ONA, nel caso in cui ci fosse il rinvio a giudizio, si costituirà parte civile, per sostenere le ragioni dei militari malati e dei familiari di quelli deceduti, con richiesta di citazione del Ministero della Difesa quale responsabile civile.

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