Le prestazioni per ciechi civili sono riservate ai soggetti che, a seguito di visita medica presso la competente Commissione Sanitaria, siano riconosciuti affetti da cecità totale o abbiano un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio. I ciechi civili si distinguono in:
- assoluti, con residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
- parziali, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti);
- decimisti, con residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi (questa categoria è stata abolita con la legge 66/1962)
Queste prestazioni economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento sanitario dell’invalidità. L’Osservatorio Nazionale Amianto offre assistenza legale gratuita per la tutela e il riconoscimento dei diritti dei ciechi civili.
Prestazioni per ciechi civili assoluti: pensione d’inabilità
I ciechi assoluti, ovvero con totale mancanza della vista o la mera percezione dell’ombra o della luce (l. 382/1970, art. 11), hanno diritto alla pensione di inabilità, che spetta ai cittadini italiani con residenza sul territorio nazionale dal 18° anno di età in poi. In caso di cieco assoluto minorenne, è spettante la sola indennità di accompagnamento (art. 5 Legge 508/1988).
La pensione di inabilità per ciechi assoluti è una prestazioni per ciechi civili ed è liquidata in misura intera se la vittima non supera determinati limiti di reddito personali e anche se è ricoverata in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento. Hanno altresì diritto alla prestazione i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari, coniuge e figli a carico, regolarmente residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.
La pensione di inabilità viene corrisposta per 13 mensilità con misura variabile a seconda che l’invalido sia ricoverato o meno in un istituto assistenziale. Al contrario degli invalidi civili, hanno diritto alla erogazione della pensione di inabilità i ciechi civili che presentano domanda anche dopo il compimento del 65° anno di età.
La pensione ciechi assoluti è compatibile con altri trattamenti pensionistici concesso a titolo di invalidità grazie all’art. 12 della l. 412/1991, che ha fatto salvi i diritti acquisiti per le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell’ Interno fino al 1° gennaio 1992. Invece la pensione di inabilità di cieco civile è incompatibile con la pensione sociale o l’assegno sociale.
Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti
L’indennità di accompagnamento è concessa ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età dell’interessato (l. 406/1968 – l. 382/1970 – l. 682/1979 – l. 508/1988 – l. 289/1990). L’indennità viene infatti concessa ai ciechi civili assoluti a qualunque età e spetta, in misura ridotta, anche se l’invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento. Al contrario degli invalidi civili, per i ciechi civili è irrilevante che l’interessato sia ricoverato gratuitamente.
Hanno altresì diritto alla prestazione i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari, coniuge e figli a carico, regolarmente residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. L’indennità di accompagnamento ciechi assoluti è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e cumulabile con l’indennità di accompagnamento quale invalido civile totale o sordomuto (a condizione che dette provvidenze siano state riconosciute per minorazioni diverse).
L’indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti è stata ridotta di 93,00 Euro mensili nel periodo per il quale i beneficiari dell’indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento dalla legge finanziaria 2003 (art.40, comma 4, Legge 289/2002. Non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o causa di servizio, ma è possibile scegliere il trattamento più favorevole e resta compatibile e cumulabile con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali (soggetti pluriminorati).
Pensione di invalidità per ciechi ventesimisti
La pensione spetta ai ciechi civili parziali di qualunque età con cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale e con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio. La pensione per ciechi parziali spetta in misura intera se l’invalido non supera determinati limiti di reddito personali.
Hanno altresì diritto alla prestazione i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari, coniuge e figli a carico, regolarmente residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta di soggiorno. La pensione si liquida in 13 mensilità ed è compatibile con i diritti acquisiti per le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell’Interno fino al 1° gennaio 1992, mentre è incompatibile con la pensione sociale o l’assegno sociale.
In caso di concessione di pensione di cieco civile a un titolare di assegno o pensione sociale, è necessario revocare quest’ultima prestazione e recuperare quanto corrisposto sugli arretrati spettanti per la pensione di cieco civile. Nei casi in cui la prestazione concessa ai ciechi civili sia di importo inferiore alla pensione sociale o all’assegno sociale, tali ultime prestazioni sono dovute per quota differenziale. I minori ciechi civili parziali hanno diritto alla pensione e non all’indennità di frequenza.
Indennità speciale per ciechi ventesimisti
L’indennità ciechi parziali (ventesimisti) spetta al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dallo stato di bisogno economico, dall’età e dall’eventuale ricovero in istituto, con il requisito della cittadinanza e della residenza sul territorio nazionale. L’indennità ciechi parziali è corrisposta in 12 mensilità. Hanno altresì diritto alla prestazione i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari, coniuge e figli a carico. Devono essere regolarmente residenti in Italia e gli stranieri devono essere titolari di carta di soggiorno.
Per ottenere questo indennizzo ciechi parziali non è necessaria una espressa richiesta da parte dell’interessato. L’indennità di accompagnamento ciechi parziali per gli invalidi civili è compatibile e cumulabile con la pensione e l’indennità speciale per i ciechi parziali (soggetti pluriminorati).
Assegno vitalizio per ciechi decimisti
L’assegno vitalizio spettava ai ciechi che hanno un residuo visivo compreso tra 1/10 e 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, senza limiti di età, con un reddito personale annuo inferiore ai limiti stabiliti per legge e con cittadinanza e residenza sul territorio nazionale. Tale assegno è stato soppresso con la l. 508/1988 che ha istituito la pensione a favore dei ciechi assoluti e parziali. Si mantiene però la corresponsione a favore di coloro che ne erano già in godimento. Ad oggi i ciechi decimisti hanno la sola facoltà dell’iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio.
Prestazioni per ciechi civili: requisiti sanitari
L’accertamento dei requisiti sanitari è di competenza delle ASL. La composizione delle commissioni ASL dal 1° gennaio 2010 è integrata dalla presenza di un medico dell’INPS quale componente effettivo. Possono essere costituite Commissioni mediche specializzate nei capoluoghi di Provincia per l’accertamento delle minorazioni visive. Infatti le particolari caratteristiche richiedono la visita da parte di medici specialisti.
Prestazioni per ciechi civili: legislazione
Tra le varie categorie di invalidi, i ciechi civili sono stati tra i primi ad avere un intervento legislativo di tutela. Questo ha predisposto anche delle prestazioni per ciechi civili. Risale al 1948 il primo assegno mensile a loro riconosciuto. Seguirono la l. 632/1954, la l. 66/1962 e la l. 382/1970 (quest’ultima regolamenta la materia ancora oggi).
Per avere informazioni e richiedere la consulenza gratuita ci si può rivolgere all’ONA chiamando il numero verde 800.034.294 o compilando il form.