L’indennità mensile di frequenza, conosciuto come assegno di frequenza, è una prestazione economica da richiedere attraverso la domanda indennità frequenza all’INPS. L’assegno di frequenza serve ai minori con disabilità per l’inserimento scolastico e sociale, fino al compimento della maggiore età. L’indennità mensile di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi. L’annuale rivalutazione indennità mensile di frequenza è disciplinata dall’art. 54, comma 12, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, calcolata sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.

L’Osservatorio Nazionale Amianto, anche grazie all’Avv. Ezio Bonanni, offre assistenza legale gratuita per ottenere l’indennità mensile di frequenza e le prestazioni assistenziali.

Requisiti per ottenere l’indennità mensile di frequenza

L’indennità frequenza INPS spetta ai cittadini italiani, stranieri comunitari ed extracomunitari con permesso di soggiorno annuale, residente stabilmente in Italia. Per inoltrare la richiesta occorrono determinati requisiti, che comprendono anche minori di 18 anni cui sono state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età, oppure della perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz, a seguito di accertamento sanitario.

Altri requisiti per indennità mensile di frequenza comprendono:

  • frequentazione in maniera continua o periodica centri ambulatoriali, centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;
  • presenza in scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido (indennità di frequenza scolastica);
  • frequentazione di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti;
  • stato di bisogno economico.

Compatibilità dell’indennità mensile di frequenza

qualità della vita

L’indennità di frequenza INPS è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e con l’indennità di accompagnamento in erogazione o della quale i minori abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti o ciechi civili assoluti. Perciò non si possono ottenere indennità di frequenza e accompagnamento.

L’assegno di frequenza scolastica è inoltre incompatibile con la speciale indennità prevista per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali. È comunque possibile optare per il trattamento più favorevole. Ogni anno i titolari di indennità mensile di frequenza hanno l’obbligo di inviare all’INPS (tramite il loro tutore) una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.

Come presentare domanda per l’indennità?

L’indennità di frequenza si riconosce a seguito del riconoscimento della minorazione, previo accertamento medico-legale e rilascio del verbale sanitario. Il certificato medico introduttivo con il codice allegato, rilasciato dal medico di base, si inserisce nella domanda di accertamento sanitario da inoltrare all’INPS telematicamente o con l’assistenza ONA, sia per i minori che per i maggiorenni. L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R. Una volta ricevuto il verbale con il riconoscimento della minorazione, il cittadino è tenuto a presentare telematicamente il modulo AP70.

I minori titolari di indennità di frequenza, entro i sei mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età, possono presentare domanda per il riconoscimento delle prestazioni economiche spettanti ai maggiorenni, senza obbligo di presentazione del certificato medico. L’INPS procede alla liquidazione in via provvisoria delle prestazioni economiche spettanti al compimento dei 18 anni, che vengono confermate dopo l’esito positivo del successivo accertamento sanitario e della presentazione del modello AP70.

Non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso. Invece, in caso di ricorso giudiziario, non è possibile finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. Fanno eccezione le domande di aggravamento presentate dai malati oncologici.

Per ricevere il supporto dell’ONA e avere maggiori informazioni riguardo la tutela dei propri diritti si può chiamare il numero verde 800.034.294 o compilare il form.

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