Le fibre di asbesto sono altamente lesive per la salute umana, per questo le vittime hanno diritto al risarcimento danni. Provocano, prima di tutto, infiammazione, con l’insorgenza di patologie fibrotiche: asbestosi, placche pleuriche e ispessimenti pleurici. Inoltre, con più elevati tempi di latenza, danno origine a diversi tumori, tra questi il mesotelioma.

In caso di diagnosi di una di queste malattie asbesto correlate, concomitante esposizione professionale ad amianto, sussistono una serie di tutele. Prima di tutto ci sono quelle previdenziali e poi quelli risarcitorie. L’Osservatorio Nazionale Amianto fornisce il servizio di assistenza medica e di tutela legale gratuita.

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L’amianto: che cos’è e come danneggia la salute

L’asbesto è anche detto amianto. I minerali di amianto si classificano in due gruppi. Il serpentino, che comprende il crisotilo, “amianto bianco” (gruppo dei fillosilicati), e gli anfiboli (dal greco αμφίβολος e dal latino amphibolus = ambiguo) tra i quali l’actinolite, l’amosite, la crocidolite, la tremolite o amianto grigio – verde – giallo e l’antofillite (gruppo degli inosilicati). La capacità cancerogena di questi minerali è confermata dall’ultima monografia IARC. Ci sono minerali di asbesto, tali perchè hanno capacità lesiva della salute identica a questi ultimi, ma che non sono classificati come tali. Per questa ragione l’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni hanno richiesto che tutti i danni minerali asbestiformi debbano essere risarciti.

I materiali in amianto sono stati utilizzati in 3000 applicazioni fino all’entrata in vigore della L. 257/1992. La legge ha vietato l’estrazione, la lavorazione e la commercializzazione di materiali di amianto e contenenti amianto, con decorrenza al 28/04/1993. In Italia ci sono un milione di micrositi e alcune decine di migliaia di siti contaminati da asbesto, che è anche detto amianto e eternit (cemento amianto). Questi materiali sono presenti dalle scuole agli ospedali, dalle unità navali della Marina Militare, ai più disparati settori industriali. Perfino nelle abitazioni private, moltiplicando, quindi, la condizione di rischio. Solo alcune decine di stati hanno posto al bando l’amianto. Ancora oggi, pure in Italia, si pone il problema della bonifica.

Eternit: che cosa è e dove è stato utilizzato

L’Eternit, fibrocemento eternit (fibrocemento con amianto) è il cemento amianto. Si tratta dell’applicazione più estesa dei minerali di asbesto. Così, questi minerali sono stati utilizzati nel settore dell’edilizia. Infatti, sono in asbesto fibrocemento dalle onduline fino alle tubature dell’acqua. Questa situazione è tale per cui abbiamo ancora molti tetti e strutture edili in eternit ovvero contenenti cemento impastato con minerali di asbesto. Le bonifiche sono state solo parziali, da quando è stato introdotto il divieto di utilizzo di amianto con la L. 257 del 1992.

Infatti, l’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni insistono prima di tutto per lo smaltimento amianto dalle scuole e dagli ospedali. Un settore di largo utilizzo di eternit e di cemento amianto e di altri materiali di asbesto è stato quello delle Forze Armate. Tra questi settori anche quello della Marina militare. Infatti, anche in questo ambito si registra un’impennata di casi di mesotelioma.

Per tali motivi l’ONA è impegnata nella bonifica, per evitare l’esposizione a queste fibre pericolose per la salute umana tanto più nel caso di stress termico e meccanico. Questi materiali in fibrocemento o eternit, originariamente compatti, sottoposti alle piogge, al vento e al cambio di temperatura, si riducono in polvere e fibre di amianto, che vengono inalate e ingerite (attraverso l’acqua potabile che scorre nelle tubature in ethernit) provocando le patologie asbesto correlate, nonostante la loro matrice compatta.

Le fibre e le malattie professionali

L’INAIL (Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) considera malattia professionale (o tecnopatia) la “patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo)”. La malattia professionale è quindi caratterizzata da una insorgenza lenta, a causa di esposizioni in ambiente lavorativo, “lentamente e progressivamente”.

Anche se le malattie professionali fossero riconducibili anche a cause extraprofessionali, debbono essere comunque indennizzate dall’ente assicuratore, perché riconducibili al rischio professionale. Infatti, è sufficiente la concausa, ai sensi dell’art. 41 c.p.: principio della equivalenza causale. In ragione del tipo di lavorazioni svolte, sia dall’ambiente in cui sono svolte le lavorazioni: “rischio ambientale”. La malattia professionale si differenzia dalla comune malattia, che non ha origine lavorativa. Così dello stesso infortunio, che ha natura violenta e concentrata nel tempo.

L’epidemia di malattie amianto e le tutele ONA

L’amianto ha già provocato decine di migliaia di morti in Italia. Infatti, nel 2020, sono stati censiti circa 2000 mesoteliomi, con circa 1850 decessi. Se si aggiungono anche quelli per le altre malattie, il numero sale ad oltre 6000. Inoltre, il Covid-19 ha inciso come indice di mortalità proprio su coloro che sono stati esposti ai minerali di amianto.

I requisiti di una malattia per essere classificata come professionale sono:

  • essere causata dall’esposizione a determinati rischi correlati al tipo di lavoro, come il contatto con polveri e sostanze nocive, rumore, vibrazioni, radiazioni, o misure organizzative che agiscono negativamente sulla salute;
  • il rischio deve agire in modo prolungato nel tempo e quindi la causa deve essere lenta.

È questo il caso delle malattie provocate dalla inalazione a polveri e fibre di asbesto, potente agente cancerogeno, che danno il diritto all’indennizzo INAIL. Poi al diritto al risarcimento malattia professionale amianto. L’ONA assiste i lavoratori in tutto il percorso per il riconoscimento della malattia professionale asbesto correlata.

Amianto asbesto: i danni biologici e le tabelle INAIL

Occorre tener conto che molte delle patologie sono già inserite nella lista I dell’INAIL e, quindi, assistite dalla presunzione legale di origine. Poi ci sono quelle malattie che, pur essendo nella lista II e III dell’INAIL sono, comunque, asbesto correlate, ancorché l’onere della prova sia a carico del lavoratore.

L’ONA ha reso pubblici i dati relativi al rischio amianto in italia. Infatti il suo presidente, Avv. Ezio Bonanni, ha pubblicato “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia -Ed.2022“. Quindi, se sono inseriti nella lista I tutti i mesoteliomi, il tumore del polmone, della laringe, delle ovaie, oltre all’asbestosi, le placche e gli ispessimenti pleurici, queste malattie debbono essere, sempre, indennizzate.

Allo stesso modo, per quanto riguarda le malattie della lista II, tra le quali, il tumore della faringe, dello stomaco, del colon retto e, nella lista III, il tumore dell’esofago, per le quali l’onere della prova è a carico del lavoratore.

In questo caso, oltre all’indennizzo INAIL, che copre, solo in parte, il danno biologico e da diminuite capacità di lavoro, sono dovuti i danni differenziali e complementari. Rientra nel danno differenziale, prima di tutto, la differenza tra l’integrale risarcimento e l’indennizzo del danno biologico e da diminuite capacità di lavoro. Poi, i danni complementari, che sono definiti anche differenziali qualitativi. In sostanza, ci riferiamo ai danni morali ed esistenziali, non contemplati nell’indennizzo INAIL e che debbono, sempre, essere risarciti. In ogni caso, debbono concorrere alla quantificazione del danno con personalizzazione.

Fondo Vittime Amianto e benefici contributivi

Con riferimento alla specificità delle malattie asbesto correlate, va precisato che sono dovute ai fini previdenziali, oltre all’indennizzo INAIL, anche le prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto.

Queste prestazioni si aggiungono a quelle INAIL e non sono scomputabili. Inoltre, le vittime dell’amianto hanno diritto, comunque, alle maggiorazioni contributive ex art. 13, co. 7, L. 257/1992. Queste maggiorazioni amianto consistono in contributi amianto che si aggiungono a quelli già versati, ai fini del prepensionamento amianto, ovvero, alle maggiorazioni delle prestazioni pensionistiche in godimento.

Danni amianto e status di vittime del dovere

In molti casi, l’esposizione ad amianto si verifica nello svolgimento dei doveri. In particolare quelli di cui all’art. 1 co. 563, L. 266 del 2005. Poi ci sono le missioni dei nostri militari, in particolare, quelli imbarcati nelle unità navali della Marina Militare. In più ci sono tutti gli altri casi di malattie professionali riconosciute per causa di servizio nello svolgimento di altre attività di servizio in particolari condizioni ambientali ed operative.

Queste se in esposizione ad amianto o ad altri cancerogeni sono eccedenti l’ordinarietà, ai sensi dell’art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006. Quindi sussiste il diritto al riconoscimento di causa di servizio con lo status di vittime del dovere.

Diritto al risarcimento danni amianto

 mesotelioma

Le polveri e fibre di asbesto, respirate ed ingerite, causano infiammazione e cancro. Gli organi colpiti sono, prima di tutto, quelli dell’apparato respiratorio e poi quelli gastrointestinali. I minerali di amianto, sia il serpentino, di cui fa parte il crisotilo che gli anfiboli (crocidolite, amosite, antofillite, actinolite e tremolite), hanno la capacità di suddividersi longitudinalmente in fibre sempre più sottili. Cosi invadono la zona circostante, e sono quindi inalati, e attraverso gli alveoli polmonari, provocano prima di tutto, malattie fibrotiche.

Intanto, anche prima della diagnosi, sussiste comunque un pregiudizio, che deve essere risarcito. In seguito a diagnosi di malattia asbesto correlata, sussiste il diritto all’indennizzo INAIL e al risarcimento integrale. Come già abbiamo evidenziato, gli organi bersaglio delle fibre sono prima di tutto quelli delle vie aeree, e quindi la laringe, poi i polmoni e la pleura. In quest’ultima, si formano prima gli ispessimenti e le placche, poi c’è il rischio di mesotelioma pleurico. Nei polmoni, le fibre provocano prima asbestosi e poi cancro: infatti l’asbesto è uno degli agenti eziologici del tumore del polmone.

Inoltre, i minerali di amianto provocano anche altri mesoteliomi come il cancro del pericardio (che avvolge il cuore), del peritoneo (che avvolge lo stomaco), della tunica vaginale del testicolo. Poi ci sono anche tutti gli altri tumori tra i quali quello della faringe, dello stomaco, del colon e dell’ovaio e ancora quello dell’esofago. In questi casi, oltre all’indennizzo INAIL è sempre dovuto il risarcimento del danno differenziale.

Risarcimento Mesotelioma: danni da amianto

L’organo bersaglio principale delle fibre di asbesto sono le sierose, la pleura, che avvolge il polmone, il pericardio, che avvolge il cuore, il peritoneo peritoneo, che avvolge lo stomaco; e la tunica vaginale del testicolo, che avvolge l’organo genitale maschile. Queste neoplasie sono molto aggressive e provocano un danno biologico pari al 100%, ed hanno un decorso clinico quasi sempre infausto, tranne rare eccezioni.

Per il rischio amianto inail ha inserito il mesotelioma nella lista I, con riferimento all’agente eziologico asbesto, che ne costituisce la causa esclusiva (patologie asbesto correlate monofattoriali), secondo la legge della dose cumulativa e cioè della dose dipendenza, con rilevanza di tutte le esposizioni in modo proporzionale alla loro intensità e durata. Per tali motivi, in caso di insorgenza di mesotelioma, che fosse riconosciuto di origine professionale per la presenza della noxa nell’ambiente lavorativo, la vittima ha diritto, prima di tutto all’indennizzo inail, reversibile al coniuge e agli altri aventi diritto, e poi l’integrale risarcimento di tutti i danni (Cass., Sez. Lav., 18503/2016; Cass. Sez. Lav., 15165/2019).

Risarcimento danni placche pleuriche e ispessimenti pleurici

Le polveri e fibre asbesto, inalate, raggiungono la pleura e causano dei fenomeni fibrotici ed infiammatori, placche ed ispessimenti pleurici, che colpiscono la pleura ed incarcerano il polmone. Le placche pleuriche e gli ispessimenti della pleura incarcerano i polmoni, rendono la respirazione più difficoltosa e possono provocare il tumore della pleura, ovvero il mesotelioma pleurico, neoplasia a esito infausto.

Questa patologie debbono essere indennizzate dall’inail, perchè contemplate nella lista I. In molte occasioni, l’ente previdenziale stima il danno biologico, provocato dalle placche e dagli ispessimenti della pleura, quali infermità inferiori al 6%, e quindi non indennizza il danno biologico placche pleuriche ed ispessimenti pleurici.

In questo caso, l’avente diritto (lavoratore vittima patologia asbesto correlata), può ricorrere in sede amministrativa e in sede giudiziaria, chiamando in causa anche il datore di lavoro. Quest’ultimo è comunque obbligato al risarcimento dei danni differenziali e complementari nel caso di indennizzo inail, ovvero all’integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali e danni non patrimoniali, anche nel caso di applicazione della franchigia INAIL, per un danno biologico inferiore al 6% (Cass. Sez. Lav., n. 2491/2008).

Risarcimento danni amianto asbestosi

Le fibre di asbesto provocano la fibrosi interstiziale polmonare, che è una pneumoconiosi riconducibile esclusivamente alle polveri e fibre di asbesto. La diagnosi si effettua con RX o TC del torace.
I macrofagi alveolari nel tentativo di fagocitare fibre inalate rilasciano citochine e fattori di crescita che provocano infiammazione, il danno ossidativo, la deposizione di collagene e infine la fibrosi. Le fibre di asbesto sono direttamente tossiche per il tessuto polmonare.

Il rischio è proporzionale all’entità delle esposizioni per intensità e durata, dal tipo, lunghezza e spessore delle fibre inalate, che costituiscono l’unico agente eziologico di questa malattia, a cui sono associate delle complicazioni cardiache e cardiovascolari. Anche questa patologia è contemplata nella lista I dell’inail, con agente eziologico asbesto, per cui deve essere sempre indennizzata, con il diritto all’integrale risarcimento dei danni a carico del datore di lavoro.

Tumore ai polmoni e alle ovaie da amianto

Il tumore alle ovaie è un’altra delle classiche patologie asbesto correlate, con riferimento all’agente eziologico asbesto e contemplata nella lista I dell’INAIL, e come tale deve essere indennizzata dall’INAIL.

Inoltre uno degli organi bersaglio delle fibre di asbesto è costituito dal polmone, anche se questa patologia è multifattoriale, poichè dovuta alla interazione di diversi agenti eziologici, tra i quali il fumo di sigarette, con sinergia e potenziamento. Il tumore del polmone è inserito nella lista I dell’inail con riferimento all’agente eziologico asbesto, e quindi nel caso in cui il lavoratore dimostri la presenza di asbesto nell’ambiente lavorativo, anche nel caso in cui fosse un fumatore, ha diritto all’indennizzo INAIL.

Tumore alla laringe e alla faringe correlati all’amianto

Un altro degli organi bersaglio delle fibre di asbesto è la laringe. È ormai universalmente riconosciuto che il tumore della laringe è patologia asbesto correlata, ed in quanto tale, è contemplata nella lista I dell’INAIL, e quindi è assistito dalla presunzione legale di origine, per cui l’inail lo deve indennizzare. È ormai universalmente riconosciuto anche il tumore della faringe come patologia asbesto correlata. Nella LISTA II dell’INAIL, quella che contiene le malattie di limitata probabilità, vi è quindi contemplato il tumore della faringe.

Cancro dello stomaco, del colon e dell’esofago

È ormai universalmente riconosciuto che il cancro dello stomaco è patologia asbesto correlata. Nella LISTA II dell’INAIL, quella che contiene le malattie di limitata probabilità (per le quali l’onere della prova è a carico del lavoratore vittima asbesto), vi è quindi contemplato il cancro dello stomaco. Anche il cancro del colon retto è una patologia asbesto correlata. Nella LISTA II dell’INAIL, quella che contiene le malattie di limitata probabilità, vi è quindi contemplato il cancro del colon retto. Infine l’asbesto provoca anche il tumore dell’esofago. Tant’è vero che è ricompreso nella lista III dell’INAIL, ed in quanto tale, la sua origine lavorativa è ritenuta possibile.

Risarcimento danni malattia professionale

La vittima di danni da asbesto, per effetto di malattia professionale asbesto correlata, ha diritto alle prestazioni INAIL. Questi consistono in una rendita diretta INAIL, con rateo mensile, come risarcimento danno biologico e del danno patrimoniale (per diminuite capacità di lavoro per infermità a partire dal 16%).

La vittima di malattia asbesto correlata, anche se ha ottenuto l’indennizzo INAIL, ha diritto al risarcimento integrale di tutti i danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, patiti e patiendi. In questi casi il datore di lavoro ha l’obbligo di risarcire il differenziale. Infatti, risponde dei danni a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, diretta e vicaria, al netto delle prestazioni INAIL. Si eroga anche la prestazione del Fondo Vittime Amianto. L’importo del Fondo Vittime Amianto, che costituisce una prestazione si aggiunge ai ratei mensili della rendita diretta ma non deve essere scomputata. In altri termini, gli importi del fondo non si sottraggono dalla somma dovuta a titolo di risarcimento eternit.

Si deve tener conto che l’INAIL indennizza solo il danno biologico e quello patrimoniale per diminuite capacità di lavoro. Dunque, il datore di lavoro deve indennizzare tutti i danni compresi quelli morali ed esistenziali, questi ultimi per intero. Invece, per il danno biologico, il datore di lavoro deve liquidare solo la differenza tra il dovuto e l’indennizzo INAIL. Così per quanto riguarda il danno patrimoniale.

I pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali

L’amianto è un potente cancerogeno. Come tutti gli altri cancerogeni, provoca, prima di tutto, infiammazione e, poi, in molti casi, anche delle neoplasie, gravemente invalidanti, se non mortali. Per questo motivo, prima di tutto, occorre evitare l’esposizione con la prevenzione primaria, poi, per chi è stato già esposto, la sorveglianza sanitaria.

In molti casi, purtroppo, insorge la malattia professionale, che, in molti altri casi, provoca la morte. Già nell’immediatezza, le diverse malattie professionali, sono gravemente invalidanti con elevato danno biologico. Questo ha un effetto già nella capacità lavorativa e, poi, nell’integrità psicofisica. Le prestazioni INAIL e i benefici riconosciuti alle vittime del dovere, sono dei meri indennizzi e non dei risarcimenti. Per questi motivi, l’ONA assiste gratuitamente tutte le vittime dell’amianto per la tutela dei loro diritti.

Sotto il profilo patrimoniale, l’esposizione ad amianto provoca lesioni:

In più, come detto, vi è la lesione dei diritti di natura patrimoniale per le diminuite capacità di lavoro, e allora, le prestazioni previdenziali si coniugano con il risarcimento del danno.

I danni amianto biologici, morali ed esistenziali

Le fibre di asbesto, per la loro capacità lesiva della salute, provocano, innanzitutto, fibrosi e cancro, e dunque il danno biologico, che consiste nella lesione integrità psicofisica vittima. L’INAIL indennizza il danno biologico, che deve essere integralmente risarcito dal datore di lavoro, con quantificazione equitativa oppure con applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano.

Le malattie asbesto correlate causano anche la sofferenza fisica e morale della vittima (danno morale). Questo pregiudizio deve essere ristorato, al pari del danno biologico, con calcolo sulla base delle tabelle, con personalizzazione. Nello stesso tempo, in seguito alla malattia e alle sofferenze fisiche e morali, la vittima subisce anche una radicale modificazione dei suoi progetti e programmi di vita. Infatti, modifica la sua identità personale e la sua personalità, ed è costretta a terapie invasive. Il tutto in uno stato di astenia e di dimagrimento e con la necessità di continua assistenza (danni esistenziali). Tutti questi pregiudizi debbono essere integralmente risarciti e tenuti in considerazione nella quantificazione dei danni complessivamente sofferti.

Il calcolo del danno biologico avviene sulla base delle tabelle del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano, i cui importi si basano sulla percentuale di danno riconosciuto e sull’età della vittima. In più, l’entità degli importi dovuti deve essere calcolata sempre su base equitativa con personalizzazione, che tenga conto della sfera morale ed esistenziale.

Danno morale da diagnosi malattia asbesto correlata

La diagnosi di malattia asbesto correlata provoca nella vittima e nei familiari lo shock della diagnosi. In quasi tutti i casi, alla diagnosi si accompagna la prognosi infausta. Il paziente inizia il suo percorso, tra un ospedale e l’altro, e, alla lunga agonia, segue il decesso (shock del decesso, subito dai familiari). Il lavoratore malato di malattia asbesto correlata, in seguito alla condizione di rischio professionale asbesto, già prima di ricevere la diagnosi, è pienamente consapevole di questo rischio, perchè sottoposto a sorveglianza sanitaria. La diagnosi concretizza quella consapevolezza, propria in chi è stato esposto ad asbesto, di poter subire danni alla salute.

Questi lavoratori hanno subito danni ancor prima della diagnosi di patologia asbesto correlata (danni morali), tra i quali preoccupazione e incertezza futura, rimorso per aver inconsapevolmente esposto alla fibra killer anche i familiari con il rischio anche per loro di insorgenza di patologie asbesto correlate, oltre alla necessità di sottoporsi a controlli sanitari, con ansia ed ulteriori sofferenze, fisiche e morali, con conseguente diritto al risarcimento danni amianto, anche a prescindere dalla diagnosi di una delle classiche patologie asbesto correlate, dal mesotelioma al tumore al polmone, dall’asbestosi alle placche pleuriche, etc.

Nel caso di insorgenza di placche ed ispessimenti pleurici, anche se di natura solo fibrotica e non ancora cancro amianto, costituiscono comunque un danno alla salute, e possono dar vita al mesotelioma della pleura, oppure al tumore del polmone. Nella quantificazione dell’entità del risarcimento danni, si dovrà tener conto anche del pregiudizio morale ed esistenziale, e non solo del danno biologico asbesto.

Risarcimento danni: danno biologico terminale

La vittima amianto, con patologia asbesto correlata conclamata, in particolare mesotelioma, tumore del polmone ed altri cancri amianto, subisce un danno biologico pari al 100%, e la prognosi di esito infausto, di cui è direttamente consapevole unitamente ai suoi familiari. In questo caso, il lavoratore vittima di patologia asbesto correlata, ha diritto all’integrale risarcimento del danno biologico, definito anche danno biologico terminale, e di tutti gli altri pregiudizi.

Le SS.UU. n. 15350 del 22 luglio 2015, pur negando la risarcibilità del diritto alla vita, affermata da Cass., n. 1361/2014, hanno comunque composto il dissidio giurisprudenziale, affermando che tutti i danni, anche non patrimoniali subiti dalla vittima, nello stato terminale, fossero risarcibili e liquidabili in favore degli eredi.

Il danno biologico, sia esso come tale, ovvero come danno biologico terminale, deve essere dunque risarcito. Per quantificare l’entità del danno biologico, debbono essere utilizzate le tabelle danno biologico del Tribunale di Milano, con personalizzazione dell’entità del risarcimento, nei termini di cui a SS.UU. 26972/2008.

Danno biologico terminale: criterio equitativo e tabelle

La vittima ha diritto comunque al risarcimento il danno biologico terminale, anche nel caso in cui il lasso di tempo di sopravvivenza non fosse così elevato da far maturare il diritto al risarcimento del danno biologico nella sua integralità: Cass. n. 11169 del 1994, n. 12299 del 1995, n. 4991 del 1996, n. 1704 del 1997, n. 24 del 2002, n. 3728 del 2002, n. 7632 del 2003, n 9620 del 2003, n. 11003 del 2003, n. 18305 del 2003, n. 4754 del 2004, n. 3549 del 2004, n. 1877 del 2006, n. 9959 del 2006, n. 18163 del 2007, n. 21976 del 2007, n. 1072 del 2011.

Il danno biologico terminale deve essere liquidato come invalidità assoluta temporanea, sia utilizzando il criterio equitativo puro che le apposite tabelle (in applicazione dei principi di cui alla sentenza n. 12408 del 2011) ma con il massimo di personalizzazione in considerazione della entità e intensità del danno, con un importo pari a circa € 1.000,00 per ogni giorno di durata dell’agonia (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 24-10-2017) 02-02-2018, n. 2598).

Risarcimento danni: danno catastrofale

Il danno catastrofale è la sofferenza della vittima, lucidamente consapevole che la malattia asbesto correlata ne provocherà il decesso. La cosciente attesa della morte, con agonia per un apprezzabile lasso di tempo successivo alle lesioni, costituisce il danno catastrofale, che è inteso come componente del danno morale. Questa voce influisce nel calcolo del danno morale.

Le Sezioni Unite hanno stabilito che il danno catastrofale, inoltre, per alcune decisioni, ha natura di danno morale soggettivo (Cass. n. 28423 del 2008, n. 3357 del 2010, n. 8630 del 2010, n. 13672 del 2010, n. 6754 del 2011, n. 19133 del 2011, n. 7126 del 2013, n. 13537 del 2014) e, per altre, di danno biologico psichico (Cass. n. 4783 del 2001, n. 3260 del 2007, n. 26972 del 2008, n. 1072 del 2011).

Sono voci di danno pienamente risarcibili, nell’ottica dell’integrale ristoro di tutti i pregiudizi subiti dal lavoratore malato di patologia asbesto correlata (SS.UU. 26972/2008 ed ex multis).

Le SS.UU. hanni ribadito che il risarcimento subito dalla vittima primaria (lavoratore malato di mesotelioma e di altre patologia asbesto correlata), deve sempre e comunque essere integrale, per il pregiudizio patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniale, danno biologico, danno morale e danno esistenziale (nella logica che il pregiudizio è unico, al di là delle voci e delle opzioni terminologiche: come lo si chiami chiami il danno deve essere risarcito.

Come valutare il danno psicologico?

Le Sezioni Unite (26972/2008) hanno stabilito che possono essere utilizzate le Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico psichico, quale componente del danno biologico, massima personalizzazione per adeguare il risarcimento alle peculiarità del caso concreto, con risultati sostanzialmente non lontani da quelli raggiungibili con l’utilizzazione del criterio equitativo puro utilizzato per la liquidazione del danno morale.

L’ONA ha istituito il servizio di assistenza psicologica, coordinato dal Prof. Francesco Pesce e altri psicologi, al fine di poter rilevare anche le lesioni e i danni psicologici, psicobiologici, morali ed esistenziali.

Risarcimento danni: danno da perdita parentale

Le Tabelle Milano indicano, per ogni singola voce di danno, anche quella per perdita del rapporto parentale, l’entità delle somme dovute agli stretti congiunti della vittima amianto, in particolare in caso di decesso conseguente a patologia asbesto correlata. Nella quantificazione degli importi dovuti, al di là di quelli indicati nella tabella, rileva l’entità del pregiudizio non patrimoniale, subito dal familiare o da colui che con la vittima ha avuto un significativo rapporto. Il calcolo del danno parentale deve essere personalizzato, secondo i criteri del calcolo danno non patrimoniale familiari vittima patologia asbesto correlata per il risarcimento danni amianto eredi defunto.

Giurisprudenza amianto lesione rapporto parentale: Cass., 14.9.2010, n. 19517; Cass., 19.5.2010, n. 12318; Cass., 26.1.2010, n. 1529; Cass., 12.12.2008, n. 29191; Cass., 16.9.2008, n. 23725.

Differenze danno biologico terminale e danno catastrofico

Si deve distinguere tra danno morale e terminale e catastrofale (o danno catastrofico). La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6691/2018, ha negato la risarcibilità del danno morale terminale, mentre ha accolto la domanda di risarcimento danno biologico terminale, che costituisce un diritto di credito trasmissibile iure hereditatis (Cass. 23/2/2004 n. 3549; Cass. 01/2/2003, n. 18305; Cass. 16/6/2003 n. 9620; Cass. 14/3/2003 n. 3728; Cass. 2/4/2001 n. 4783; Cass. 10/2/1999 n. 1131; Cass. 29/9/1995 n. 10271).

È stato altresì affermato che il danno biologico terminale, quale pregiudizio della salute, anche se temporaneo è massimo nella sua entità ed intensità (Cass. 23/2/2004 n. 3549), poichè la vittima è lucidamente consapevole di dover morire, e quindi ha una sofferenza fisica e morale elevatissima, di cui si dovrà tener conto nella quantificazione con personalizzazione dell’entità del danno non patrimoniale, poi trasmissibile agli eredi, cui vanno liquidati gli importi maturati (Cass. 23/2/2005, n. 3766).

I diritti della vittima e dei familiari

I familiari e coloro che avevano con la vittima un significativo rapporto, hanno subito dei pregiudizi morali e dinamico-relazionali e spesso anche economici, hanno diritto all’integrale risarcimento dei danni amianto. Si deve tener conto che i familiari subiscono la lesione dei diritti di cui agli artt. 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 35, 36 e 41 II co. della Costituzione. In più, con la malattia e la morte del congiunto sono lesi anche altri diritti. Tra questi anche quelli stabiliti dai Trattati Internazionali – art. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

La grave malattia e la morte di un congiunto ledono i diritti fondamentali della persona, tra cui anche l’«integrità morale quale massima espressione della dignità umana». La stessa CEDU, anche con i protocolli allegati, tutela la persona nella sua massima espressione. Quindi sono tutelati tutti i diritti della persona. La loro lesione dà diritto al risarcimento del danno. Così SS.UU. 26972/2008, e in rapporto al profilo comunitario: Corte di Cassazione, III Sez. Civ., sentenza n. 2352 del 2010. Tutti i diritti sono quindi tutelati.

Sia la vittima primaria, che i suoi congiunti hanno diritto all’integrale ristoro, secondo il catalogo dei diritti della persona umana. Le Sezioni Unite (22 luglio 2015, n. 15350), hanno confermato il diritto al risarcimento integrale di tutti i danni (SS.UU. n. 26972 e n. 26973 del 2008, a loro volta ricollegabili a SS.UU. 6572/2006). Così per i danni sofferti dai familiari (Corte di Cassazione, III Sezione Civile, sentenze 8827 e 8828 del 2003).

Danni vittima primaria: scomputo per poste omogenee

Innanzitutto, il principio giuridico fondamentale è quello dell’integrale risarcimento del danno. L’INAIL, ovvero, gli enti assicuratori, anche con la procedura di riconoscimento di vittima del dovere, liquidano un mero indennizzo. L’azione a carico del datore di lavoro riguarda le altre somme dovute, con scomputo dell’indennizzo. Si debbono scomputare, per poste omogenee, le prestazioni INAIL.

Ciò è stato stabilito dall’art. 3-sexies, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con L. 28 giugno 2019, n. 58, che ha abrogato la disposizione dell’anno precedente. Infatti, il Legislatore era intervenuto per stabilire che l’indennizzo dovesse essere sottratto dall’intero montante. In questo modo, è stato ristabilito il principio dello scomputo per poste omogenee (già confermato da Cass. sez. lav., 21/05/2019, n.13645).

Calcolo importo del risarcimento danni

La Corte di Cassazione ha applicato, sul punto, il principio per poste omogenee. Tanto è vero che così precisa la Corte di Cass. Sez. Lav. 13645 del 2019: “Il giudice nella liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL“.

In questo modo: “in termini coerenti con la struttura bipolare del danno -conseguenza, deve operare un computo per poste omogenee, sicché, dall’ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza del d.lg. n. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato, volta all’indennizzo del danno patrimoniale”.

Precisa ancora: “senza che su tale soluzione spieghi effetti lo ius superveniens rappresentato dalla l. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1126, (legge finanziaria per l’anno 2019) che ha modificato il d.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, atteso che dette modifiche non possono trovare applicazione in riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima del 1° gennaio 2019”.

Risarcimento danni degli eredi e altre prestazioni

Le somme maturate e dovute alla vittima, in caso di decesso, debbono essere liquidate ai suoi eredi, legittimi o testamentari. Gli eredi possono chiedere il risarcimento integrale dei danni:

  • attraverso la costituzione di parte civile nel procedimento penale eventualmente iniziato a carico degli imputati titolari delle posizioni di garanzia e responsabili per il reato di omicidio colposo;
  • con un ricorso al giudice del lavoro per chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento delle somme loro dovute.

Gli eredi hanno diritto al risarcimento dei danni differenziali e complementari subiti dalla vittima, consistenti nella differenza tra quanto erogato dall’INAIL, quale indennizzo INAIL, a titolo di danno biologico e il danno patrimoniale per diminuite capacità di lavoro, cui debbono essere aggiunti i pregiudizi morali ed esistenziali (Cass. sez. lav. 777/2015).

Rendita di reversibilità e assegno funerario

In caso di decesso per malattia professionale, il coniuge vittima malattia asbesto correlata ha diritto alla rendita reversibilità pari al 50%, della rendita diretta, oltre al assegno funerario (art. 85, del d.p.r. 1124/1965), oltre alla prestazione aggiuntiva del Fondo Vittime Amianto (art. 1, commi 241/246, L. 244/2007). Gli orfani vittima amianto, se minorenni oppure fino a 26 anni se studenti, hanno diritto alla rendita in reversibilità nella misura del 20%, fino al raggiungimento della quota massima del 100% della prestazione previdenziale, originariamente spettante al familiare deceduto.

I familiari hanno diritto a vedersi liquidate anche le somme di denaro maturate da loro congiunto, nel caso non fossero state erogate dall’INAIL, per ritardi nella procedura di riconoscimento della malattia professionale. Nel caso di malattia asbesto correlata, anche gli eredi e i familiari del lavoratore defunto a causa delle infermità provocate dalle fibre asbesto, hanno diritto al risarcimento di tutti i danni che, direttamente hanno sofferto, a causa della insorgenza di tale infermità e del decesso del loro congiunto, che possono chiedere al datore di lavoro, che ha provocato l’esposizione al rischio del loro congiunto e il conseguente decesso.

Oltre al risarcimento dei danni iure proprio, i familiari della vittima asbesto, che ne sono anche eredi, hanno diritto a vedersi liquidate tutte le somme maturate dal loro congiunto a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali.

Non sottrazione rendita di reversibilità dal risarcimento

La rendita INAIL di reversibilità, ovvero le somme che sono erogate a titolo di rendita al coniuge e agli orfani del lavoratore deceduto per malattia professionale, ivi comprese quelle causate dall’asbesto, non debbono essere sottratte dall’entità del credito del familiare nei confronti del datore di lavoro per i danni iure proprio. Lo ha stabilito la giurisprudenza ormai univoca della Corte di Cassazione. Tra le tante, Cass., Sez. lav., n. 30857/2017.

Il quantum del risarcimento dei danni dei familiari del lavoratore vittima patologia asbesto correlate, a titolo di danni iure proprio, deve essere calcolata, anche con l’utilizzo della Tabella del Tribunale di Milano, senza che debbano essere sottratti gli importi della rendita INAIL.

Le somme del Fondo Vittime Amianto non sottratte

Le prestazioni del Fondo Vittime Amianto costituiscono un indennizzo che, pensato come tale per le vittime i cui datori di lavoro avessero cessato le attività, o fossero falliti, si è trasformato in una prestazione aggiuntiva. In particolare, rispetto alla prestazione INAIL, ovvero da aggiungersi ai ratei mensili nella misura del 15% della loro entità, così adeguati, dopo che, per un periodo, erano stati quantificati al 10% circa.

L’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni avevano, fin da subito, insistitito affinché queste prestazioni fossero assicurate a tutte le vittime, anche a coloro che non fossero assicurati INAIL. Tuttavia, questa sperequazione permane, e solo in parte è salvata dalla disciplina di riconoscimento della qualità di vittima del dovere.

L’INAIL, infine, eroga il conguaglio, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di pagamento del secondo acconto. La prestazione aggiuntiva Fondo Vittime Amianto è una indennità non soggetta a tassazioni IRPEF ed è riconosciuta anche alle vittime della fibra Fiberflax. La fibra fiberfax è una fibra ceramica refrattaria, resistente al calore, usata in molti siti industriali. In caso di premorte della vittima asbesto, gli importi maturati sono erogati agli eredi del defunto.

L’art. 1, comma 189, L. 205/2017, ha stabilito un incremento del Fondo Vittime Amianto dell’importo di € 27.000.000, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, senza però gravare sui datori di lavoro che hanno utilizzato asbesto a titolo di addizionali sui premi assicurativi.

I pregiudizi risarcibili e la prova del danno

Il danno amianto può essere dimostrato anche con metodo presuntivo. Il Giudice si può avvalere del potere di indagine del consulente tecnico di ufficio (Cass. 16471/09; 21728/06 e 1901/2010 ed ex multis). Nella quantificazione dei danni debbono essono considerate le seguenti circostanze:

  • lo sconvolgimento provocato nella vittima primaria e nei familiari;
  • la tipologia ed entità degli stati, temporanei e permanenti, di inabilità, in seguito alle lesioni biologiche dell’avente diritto, parametri dai quali già di per sé si può dedurre il livello “minimo presuntivo” di incidenza delle lesioni sul piano della “sfera morale” del danneggiato;
  • dell’età e del sesso della vittima;
  • l’attività lavorativa o gli hobby svolti dal danneggiato, cui ha dovuto rinunciare a causa della patologia contratta;
  • l’essere la vittima stata oggetto di un’ingiusta lesione della propria persona e della propria dignità umana;
  • i disagi ed i fastidi patiti in relazione allo svolgimento delle attività quotidiane, modificate a causa dell’insorgere della infermità asbesto correlata;
  • la necessità di affrontare operazioni chirurgiche riparatrici, esami invasivi o terapie riabilitative, con i relativi costi e stress;
  • le perdite di tempo e le frustrazioni incorse in visite mediche, sedute riabilitative, accertamenti medico-legali, sessioni con i propri avvocati;
  • l’essersi trovati costretti ad affrontare un iter stragiudiziale e giudiziale, con tutti i relativi stress.

I danni subiti dal lavoratore defunto a causa della patologia asbesto correlata debbono essere liquidati ai suoi eredi, legittimi o testamentari.

Il rischio dei familiari di ammalarsi

Il lavoratore malato acquisisce la consapevolezza di aver esposto i suoi familiari a polveri e fibre di asbesto e del loro rischio di ammalarsi di una delle tante patologie asbesto correlate: dal mesotelioma al cancro del polmone, dall’asbestosi ai tumori del tratto gastrointestinale.

Alla lucida consapevolezza della gravità dei danni biologici e morali già subiti, il malato di mesotelioma, o di altra patologia asbesto correlata, somma la preoccupazione per la salute dei suoi familiari e il terribile rimorso di averli esposti a questo rischio, con l’incertezza per il loro futuro, anche dopo la sua morte.

Le patologie asbesto correlate hanno tempi di latenza molto lunghi, senza soglia minima al di sotto della quale rischio si annulla, per cui anche esposizioni poco intense possono letali, fino a 50 anni dopo le prime esposizioni. Gli stessi familiari, in quanto esposti alle fibre di asbesto, per Il fatto stesso che i lavoratori rientrassero in casa con gli abiti e le tute con le fibre di amianto, e lavati dalle mogli, con contaminazione degli ambienti domestici e quindi di esposizione indiretta, hanno diritto al risarcimento di questi ulteriori danni, perché corrono un concreto rischio di ammalarsi di patologie asbesto correlate, comprese le neoplasie del mesotelio, dalla pleura al peritoneo, dal pericardio alla tunica vaginale del testicolo.

Per questi motivi i familiari dei lavoratori esposti ad amianto, e a maggior ragione di coloro che purtroppo si sono ammalati di mesotelioma, hanno diritto al risarcimento dei danni per esposizione familiare a polveri e fibre di asbesto, per lesione del loro diritto di quella articolo 32 della Costituzione e al risarcimento danni morali.

Quantificazione dei danni con il sistema equitativo puro

I pregiudizi, patrimoniali e non patrimoniali, possono essere quantificati anche con il criterio equitativo puro, sulla base delle norme di cui agli artt. 432 c.p.c. e/o 1226 c.c. e/o 2056 c.c..
Il criterio è sempre quello integrale risarcimento danni amianto (Cass., 20.2.2015, n. 3374; Cass., 18.11.2014, n. 24473; Cass., 18.11.2014, n. 23778; Cass., 8.7.2014, n. 15491).

Criterio dell’integrale risarcimento dei danni

I danni non patrimoniali vanno personalizzati tenendo conto dei danni effettivamente subiti dalla vittima, lavoratore o cittadino malato di mesotelioma, ovvero delle altre patologie asbesto correlate: danno biologico, danno morale e danno esistenziale, oltre ai danni patrimoniali (Cass., 28.6.2013, n. 16413, Cass., 17.4.2013, n. 9231; Trib. Pistoia, 8.9.2012; Cass., 18.5.2012, n. 7963; Cass., 24.3.2011, n. 6737; Cass., 26.4.2010, n. 9921; Trib. Pavia, 19.11.2010; Cass., 10.3.2010, n. 5770).

Anche i familiari del lavoratore malato oppure defunto per patologie asbesto correlate, hanno diritto all’integrale risarcimento di tutti i danni, ivi compresi i danni biologici, psicobiologici e psichici sofferti, di cui si deve tener conto nella quantificazione del pregiudizio per la lesione o perdita del rapporto parentale e familiare. Un primo parametro per quantificare l’entità del pregiudizio è costituito dalle tabelle del Tribunale di Milano, con personalizzazione che tenga conto della reale e concreta fattispecie e di eventuali danni ulteriori che i familiari hanno subito. I danni biologici, psicobiologici e psichici possono essere dimostrati con certificazioni mediche e relazioni psicologiche, meglio di strutture pubbliche e ospedaliere, e con l’applicazione del criterio equitativo (artt. 432 c.p.c. e 1226 e 2056 c.c.). I familiari del lavoratore malato o deceduto hanno diritto anche alla liquidazione delle somme spettanti al loro congiunto, di cui sono eredi legittimi.

Assistenza dell’ONA e tutela delle vittime

L’assistenza dell’ONA supporta le vittime per la difesa dei loro diritti, come il riconoscimento di malattia professionale e l’ottenimento del risarcimento danni. È possibile richiedere una consulenza chiamando il numero verde 800.034.294 o compilando il form.

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