L’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro) prevede una serie di prestazioni per i lavoratori del settore privato o pubblico privatizzato che abbiano contratto una malattia professionale. In primis ci sono la rendita e l’indennizzo INAIL, corrisposti a seconda del danno biologico causato dalla malattia.

In questa guida scopriamo tutto sulle prestazioni INAIL per i lavoratori. Come si ottengono, come fare domanda, quando si ha l’indennizzo e quando la rendita e molto altro.

L’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto tutela da decenni le vittime di malattia professionale. In particolare offre assistenza legale gratuita per l’ottenimento di tutte le prestazioni INAIL e per il risarcimento completo dei danni subiti. Ricordiamo infatti che le vittime e i familiari superstiti hanno diritto al risarcimento integrale dei danni, a che gli siano corrisposti, quindi, i danni differenziali.

Diritto alle prestazioni INAIL: quali sono?

L’INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, è un ente pubblico non economico che si occupa di erogare prestazioni ai lavoratori assicurati con l’Ente che subiscono infortuni sul lavoro o malattie professionali. Eroga prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative ai lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale (tecnopatici).

Le prestazioni economiche INAIL, tranne l’indennità temporanea e l’integrazione della rendita diretta, non sono soggette a tassazione, non sono pignorabili né cedibili. L’indennizzo o rendita INAIL consistono in una prestazione economica a favore di chi ha contratto una malattia professionale allo scopo di indennizzare il danno biologico subito per cause lavorative. Ha dunque una funzione indennitaria. Ciò significa che l’indennizzo erogato dall’INAIL non può superare in nessun caso l’importo del danno sofferto dall’assicurato.

Che cos’è una malattia professionale?

Per capire quali sono le prestazioni INAIL, la rendita INAIL e l’indennizzo, è necessario prima capire cos’è una malattia professionale. Tutte le prestazioni di cui parliamo in questa guida infatti vengono corrisposte a coloro ai quali viene riconosciuta una malattia professionale, contratta quindi sul posto di lavoro e nell’esercizio della propria professione. Mentre l’infortunio sul lavoro è un’alterazione da causa violenta, cui seguono malattia o morte, la malattia professionale ha una causa lenta e non violenta.

Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate. Quelle tabellate compaiono in una delle due tabelle stilate dall’INAIL (una per l’industria e una per l’agricoltura) o sono provocate dalle lavorazioni o dagli agenti chimici-fisici indicati nelle stesse tabelle. Esse devono essere denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (periodo massimo di indennizzabilità).

Nel caso di patologie correlate all’esposizione ad amianto non esiste un periodo massimo di indennizzabilità. Per approfondimenti sulle patologie correlate all’amianto si possono consultare le monografie IARC sull’asbesto in cui è chiara la correlazione tra esposizione all’amianto, negli ambienti di lavoro e nelle immediate vicinanze dei luoghi in cui si maneggia amianto. La questione è approfondita da “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia ed 2022” e da “Stato dell’arte e prospettive in materiali di contrasto alle patologie asbesto-correlate”, n. 15, maggio-giugno 2012 – Quaderni del Ministero della Salute.

Quali sono le malattie professionali causate dall’amianto?

Quali sono le patologie amianto correlate? L’asbestosi è stata la prima malattia asbesto correlata ad essere inserita nelle tabelle delle malattie professionali, già con la L. 455 del 1943. Soltanto con il D.P.R. 336 del 1994, sono state inserite nella Lista I dell’INAIL anche il mesotelioma e il carcinoma polmonare (con D.M. 27 Aprile 2004, G.U. n.134 del 10 Giugno 2004). Queste malattie sono considerate dall’INAIL causate con elevata probabilità da esposizione ad amianto di natura professionale. Nella lista II, l’INAIL ha incluso invece le patologie che possono avere una limitata eziologia professionale e nella lista III quelle che hanno una probabile origine lavorativa.

L’elenco complessivo delle malattie asbesto correlate al momento inserite nella Lista I include:

Queste patologie sono assistite dalla presunzione legale di origine. Significa che il lavoratore non ha l’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia. Basta dimostrare di essere stato adibito a lavorazione tabellata o di essere stato esposto ad un rischio ambientale, come la presenza di amianto sul posto di lavoro.

Non è necessario dimostrare una soglia di esposizione (Cass., Sez. Lav., n. 23653/16). L’esistenza della malattia stessa attiva il diritto all’indennizzo INAIL, perchè si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale. L’INAIL può superare questa presunzione legale di origine solo con una prova della causa esclusivamente extraprofessionale.

mesotelioma e malattie lavoro

Lista II e III dell’INAIL delle malattie asbesto correlate

Nella lista II l’INAIL ha inserito le seguenti patologie asbesto-correlate:

Nella lista III compare solo il tumore all’esofago.

I lavoratori che hanno contratto una di queste malattie devono dimostrare il nesso causale, ovvero fornire la prova dell’esposizione ad asbesto sul posto di lavoro.

Il sistema misto che va oltre le tabelle

La sentenza 179/1988 della Corte Costituzionale ha introdotto in Italia il cosiddetto “sistema misto”. Secondo questo sistema, accanto alla presunzione legale d’origine del sistema tabellare vi è la possibilità per l’assicurato di dimostrare che la malattia contratta, pur non essendo presente nelle tabelle, è comunque di origine professionale. Questo sistema dunque va oltre il sistema delle tabelle indennizzo INAIL, pur mantenendole ancora in vigore.

Rendita o indennizzo INAIL danno biologico?

Sulla base delle tabelle delle malattie professionali e delle tabelle risarcimento INAIL, si calcola l’entità delle prestazioni dovute a titolo di indennizzo del danno biologico subito. Il danno biologico INAIL è indennizzabile nel caso in cui i lavoratori abbiano subito lesioni superiori al 6%, e poi via via a salire. Nel caso di invalidità superiore al 16% si ha diritto alla rendita mensile.

  • invalidità fino al 6%: si ha diritto ad una franchigia;
  • infermità dal 6% al 15%: indennizzo in capitale del danno biologico una tantum (calcolato in base a sesso, età e percentuale del danno) e nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali;
  • invalidità a partire dal 16%: indennizzo erogato sotto forma di rendita mensile (erogato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa) e un indennizzo con un ulteriore quota per conseguenze patrimoniali.

Modalità di erogazione delle prestazioni INAIL

In seguito all’accertamento del grado di menomazione, la sede competente provvede all’erogazione dell’indennizzo, secondo le seguenti opzioni:

  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • accredito su libretto di deposito nominativo bancario, o su carta prepagata dotata di codice Iban;
  • per importi non superiori a 1.000,00 euro, con vaglia postale non trasferibile intestato all’assistito o con pagamento in contanti localizzato presso sportello bancario o postale.

In caso di malattia professionale causata dall’esposizione all’amianto insieme all’indennizzo viene accreditato anche l’importo del Fondo Vittime Amianto nella misura del 15% della rendita o indennizzo.

Rivalutazione prestazioni INAIL: Legge di stabilità 2016

La legge di stabilità 2016 ha disposto che, con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’INAIL ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 38/2000 sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell’INAIL, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente (rivalutazione rendite INAIL 2016).

Gli incrementi annuali si aggiungono a quello complessivo del 16,25%, derivante dalla somma delle percentuali dei due aumenti straordinari erogati negli anni precedenti, e si applicano agli indennizzi dovuti dall’INAIL ai sensi delle Tabelle indennizzo danno biologico INAIL del decreto ministeriale 12 luglio 2000 (Circolare 49/2016).

Prestazioni INAIL: eventi lesivi precedenti

Nel caso in cui l’assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina del danno biologico, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi e alla liquidazione rendita INAIL unica o di un indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo delle menomazioni, secondo i criteri di applicazione della tabella di indennizzo. L’importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell’importo dell’eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato.

Nel caso in cui l’assicurato sia affetto da menomazioni preesistenti al nuovo evento lesivo derivanti da fatti estranei al lavoro, esse assumono rilevanza solo se concorrenti e aggravanti la menomazione di origine lavorativa.

Come ottenere l’indennizzo INAIL o rendita?

Per ottenere l’indennizzo o la rendita mensile INAIL è necessario ottenere prima di tutto il riconoscimento di malattia professionale da parte dell’ente assicuratore. A tal fine bisogna inviare al datore di lavoro la denuncia di malattia professionale corredata dal certificato medico.

L’inoltro deve essere formulato con una comunicazione PEC, o in alternativa con una raccomandata con ricevuta di ritorno. Il termine è quello dei 15 giorni dai quali si è manifestata la malattia. Il datore di lavoro, non appena riceve la denuncia, ha 5 giorni di tempo per presentare la denuncia di malattia professionale. In caso di mesotelioma, a causa della lunga latenza di questa neoplasia, è raro che il lavoratore sia ancora in attività. Ancora più raro che sia sempre lo stesso datore di lavoro responsabile dell’esposizione.

Con l’invio telematico la pratica è trasmessa direttamente alla sede INAIL competente (in base al domicilio dell’assicurato). In caso di inadempimento, il datore di lavoro è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il lavoratore viene sottoposto a visita medico legale e viene comunicato il giudizio dell’INAIL. La vittima può presentare il ricorso ex art. 104 del d.p.r. 1124/1965, nel termine di 60 giorni dalla ricezione. Quindi, l’INAIL deve fissare la visita collegiale. Il termine per portare a termine il procedimento è di 150 giorni che diventano 210 in caso di revisione attiva della rendita.

Nel caso in cui l’INAIL rigetti il ricorso, oppure, nel caso in cui non decida entro i 60 giorni dalla domanda amministrativa, si può proporre il ricorso giudiziario.

Prestazioni INAIL: revisione del danno permanente

Il processo di revisione della pensione può essere attivato dall’INAIL (revisione attiva INAIL) oppure dall’assicurato (revisione passiva). In caso di domanda di revisione della rendita INAIL, si attiva una nuova valutazione medico legale, così da raggiungere un più elevato grado invalidante che incide sull’entità della rendita.

Nel caso in cui venga attivato dall’INAIL, l’assicurato dovrà sottoporsi agli accertamenti e, in caso di inadempimento, può essere sospesa l’erogazione della rendita. Se è il lavoratore a richiedere la rivalutazione della rendita INAIL deve presentare domanda di aggravamento.

Procedura per la revisione del danno permanente

La domanda di revisione non ha limite temporale e si attiva in due fasi:

  • verifica medico-legale delle condizioni dell’assicurato, che si conclude con un giudizio relativo al suo stato obiettivo di lesione biologica;
  • provvedimento amministrativo, che conferma o adegua, in aumento o in diminuzione, l’importo della rendita.

La richiesta di aggravamento INAIL deve essere corredata dalla certificazione medica con un motivato giudizio a favore dell’aggravamento della malattia professionale e una nuova aggiornata valutazione del danno.

Il termine per presentare la domanda di aggravamento è di 6 mesi dalla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta. Questo avviene se in pendenza del rapporto di lavoro. Invece, se il rapporto di lavoro si è già risolto, allora il termine è di 1 anno dalla manifestazione della malattia se non vi è stata assenza dal rapporto di lavoro.

Ove la revisione rendita INAIL non desse il risultato sperato, può essere proposto il ricorso amministrativo. Il tutto, sempre ai sensi dell’art. 104 del d.p.r. 1124/1965.

Ricorso giudiziario per prestazioni INAIL

Nel caso in cui l’INAIL non dovesse riconoscere l’origine professionale della malattia, è indispensabile ricorrere al Giudice. L’azione deve essere proposta entro i 3 anni dalla definizione del procedimento amministrativo.

Il termine triennale decorre dall’ultimo provvedimento INAIL. Il ricorso deve essere depositato al Giudice del lavoro competente per la sede che ha emesso il provvedimento in relazione alla residenza del lavoratore. In caso di malattia presente nella lista I dell’INAIL, l’onere della prova è a carico dell’INAIL che deve dimostrare la esclusiva origine extraprofessionale del danno biologico.

Rendita di passaggio per silicosi e asbestosi

Nel caso in cui il lavoratore, abbandoni la sede lavorativa, considerata nociva per l’esposizione a sostanze cancerogene, quali asbesto e siliconi, ha diritto all’erogazione di una rendita rientrante nelle menomazioni dell’integrità psicofisica non superiori al 60%.

Tale rendita viene calcolata secondo le Tabelle allegate al Testo Unico, per inabilità non superiore all’80% e corrisposta per un anno al lavoratore. Secondo rendita INAIL tabelle, il calcolo corrisponde ai 2/3 della retribuzione media giornaliera, percepita nei 30 giorni precedenti l’abbandono della lavorazione nociva. In caso di occupazione in lavorazione diversa l’importo è pari ai 2/3 della differenza tra la retribuzione media giornaliera percepita nei 30 giorni precedenti l’abbandono della lavorazione, e quella percepita per la nuova lavorazione.

Prestazioni INAIL: documentazione richiesta

Per presentare la richiesta all’INAIL, Il lavoratore ha a disposizione un periodo di 180 giorni dalla data di abbandono della lavorazione nociva, e deve esibire come documentazione :

  • la dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’abbandono della lavorazione;
  • la misura dell’ultima retribuzione;
  • certificato medico da cui risulti che il lavoratore ha abbandonato la lavorazione nociva per evitare l’aggravamento della malattia.

La rendita di passaggio può essere riconosciuta una seconda volta, sempre per la durata di un anno, entro il termine di 10 anni dalla cessazione della prima, a condizione che la nuova lavorazione risulti comunque dannosa.

Altre prestazioni INAIL riconosciute

In caso di malattia di riconosciuta origine professionale, l’INAIL deve corrispondere una serie di prestazioni economiche, sanitarie e integrative al lavoratore assicurato. Le prestazioni INAIL non sono soggette a tassazione Irpef e non sono cumulabili con l’indennità di accompagnamento. Nel corso dei ricoveri, la prestazioni aggiuntive dell’INAIL si sospendono.

Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta

Innanzitutto, l’INAIL è tenuta ad erogare l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta. Questa prestazione è dovuta in tutti i casi, anche quando il grado invalidante è inferiore al 6%, con decorrenza dal giorno successivo alla manifestazione della malattia. L’indennità giornaliera sostituisce la retribuzione per il 60%, fino al 90° giorno. Oltre questo termine giunge al 75%.

Questa indennità giornaliera va richiesta secondo le modalità da INAIL: il lavoratore informa il datore di lavoro dell’infortunio immediatamente e della malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione e presenta il primo certificato medico.

Il datore di lavoro inoltra quindi la relativa denuncia alla Sede competente entro due giorni dalla data di ricezione dei riferimenti del certificato medico per l’infortunio ed entro 5 giorni per quello di malattia professionale. Il lavoratore può farsi assistere da un Patronato o dagli avvocati dell’Osservatorio Nazionale Amianto che forniscono assistenza legale gratuita.

Speciale assegno continuativo mensile

Lo speciale assegno continuativo è una prestazione INAIL in favore del coniuge e dei figli dei lavoratori già titolari di rendita diretta se deceduti, a condizione che il grado invalidante fosse non inferiore al 48% o al 65% fino al 31.12.2006.

Gli aventi diritto, vittima, coniuge o figli del lavoratore deceduto a causa di malattia asbesto correlato, riconosciuta dall’INAIL come malattia professionale e quindi già indennizzata con rendita diretta, possono presentare domanda alla sede INAIL competente. La richiesta va inviata tassativamente entro i 180 giorni dal ricevimento della comunicazione INAIL, con la quale si riceve l’avvertimento dall’Istituto (INAIL) della possibilità di proporre domanda per la concessione dello speciale assegno continuativo mensile.

Calcolo dello speciale assegno continuativo mensile

La quota per il coniuge è pari al 50%, fino alla morte o ad un nuovo matrimonio, invece, per ciascun figlio, è pari al 20%:

  • fino al 18° anno, senza requisiti;
  • fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di studio;
  • non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di laurea.

In caso di decesso di entrambi i genitori, la quota parte spettante è pari al 40% per ciascun figlio orfano, e del 50% per ciascun figlio inabile, finché dura l’inabilità. La somma globale degli assegni è nel limite della rendita diretta. In caso contrario, ci sarà un adeguamento degli assegni, ridotti proporzionalmente a condizione che non si superi il 100% di quanto percepito in vita dal defunto.

Requisiti per l’erogazione ai superstiti

L’unica condizione per l’erogazione dello speciale assegno continuativo mensile è che i potenziali aventi diritto (coniuge e orfani), non percepiscano rendite, prestazioni economiche previdenziali (pensioni) o altri redditi (escluso il reddito della casa di abitazione), di importo pari o superiore a quello dell’assegno speciale.

Erogazione INAIL integrativa di fine anno

L’erogazione integrativa di fine anno è una prestazione economica che è corrisposta ai grandi invalidi (grado tra l’80 e il 100%, secondo le tabelle allegate al T.U. INAIL, e con il grado di menomazione tra il 60 e il 100%, se valutato con le tabelle, di cui al DM 12 luglio 2000, dal 01.01.2007), con l’unica condizione che il reddito personale non superi i limiti stabiliti dall’INAIL anno per anno.

L’entità di questi importi erogati dall’INAIL variano a seconda che l’invalido sia o meno titolare dell’assegno per assistenza personale continuativa ed è fissato annualmente, generalmente nel mese di novembre, in rapporto alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrate dall’Istat.

Indipendentemente dai limiti di reddito, il grande invalido ha diritto a una somma per ciascun figlio, di età non superiore ai 12 anni, fissata annualmente, generalmente nel mese di novembre, in rapporto alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrate dall’Istat. Per l’anno 2015 l’importo è stato pari a euro 62,90. L’erogazione integrativa di fine anno non è soggetta a tassazione Irpef.

Procedura amministrativa per chiedere l’erogazione

Il malato di patologia asbesto correlata deve presentare o inoltrare la domanda amministrativa alla sede INAIL competente in base al suo domicilio, con la dichiarazione allegata alla lettera che l’INAIL invia, anno per anno. Avviene tra il mese di novembre/dicembre, per la comunicazione dell’importo dell’erogazione integrativa e i limiti di reddito stabiliti.

Prestazioni INAIL e diritto alla reversibilità

La rendita INAIL agli eredi superstiti consiste nella liquidazione in loro favore di quanto eventualmente maturato dal loro congiunto prima di venire a mancare. Si tratta dunque di una pensione INAIL ai superstiti.

Gli eredi superstiti hanno anche il diritto alla prestazione aggiuntiva del Fondo Vittime Amianto, e in più ai cosiddetti i benefici contributivi. La pensione di reversibilità INPS che è pari al 60%, deve essere infatti essere rivalutata con il coefficiente 1,5. In questo modo i contributi per il periodo di esposizione ad amianto hanno un valore aggiuntivo del 50% e la rendita è rivalutata del 50% per effetto della contribuzione amianto.

La rendita prevista per i familiari delle vittime

Nel caso di decesso del lavoratore dovuto alla malattia professionale hanno diritto alla rendita i familiari superstiti: coniuge o unito civilmente, figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili o adottivi (fino al 18° anno di età non hanno bisogno di requisiti, fino al 21° anno di età se frequentano scuola media superiore o professionale, vivenza a carico e assenza di lavoro retribuito, fino al 26° anno di età, frequenza di corso normale di laurea, vivenza a carico e assenza di lavoro retribuito) ed in mancanza di coniuge e figli, i genitori naturali o adottivi, fratelli e sorelle (se vivono a carico o in convivenza).

La rendita viene calcolata rispetto alla retribuzione annua del lavoratore deceduto, in percentuale:

  • 50% al coniuge/unito civilmente;
  • 20% a ciascun figlio;
  • 40% a ciascun figlio orfano di entrambi i genitori;
  • 40% a ciascun figlio naturale riconosciuto o riconoscibile;
  • in mancanza di coniuge e figli, 20% a ciascun genitore naturale o adottivo;
  • 20% a ciascuno dei fratelli e delle sorelle.

La somma delle quote di rendita che spettano ai superstiti non può superare il 100% della retribuzione.

Requisti per la rendita di reversibilità

Nel caso di decesso del lavoratore assicurato ed eventualmente già titolare di rendita diretta, la reversibilità INAIL è reversibile ai superstiti. Essa si somma alla pensione di reversibilità dell’INPS e ne hanno diritto  il coniuge (fino alla morte o a un matrimonio) ed eventualmente i figli o, in mancanza, i genitori o i fratelli e le sorelle della vittima. La rendita di reversibilità erogata al coniuge è calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria, nella misura del 50%.

In favore degli orfani è erogata fino all’età di 18 anni, senza ulteriori requisiti. Se studenti è dovuta fino all’età di 21 anni per quelli di media superiore o professionale e fino a 26 anni se studenti universitari. Va precisato che questo diritto spetta per quei figli orfani che al momento del decesso fossero conviventi con il genitore che siano privi di lavoro retribuito.

Questa prestazione INAIL è pari al 20% per ciascun figlio (l’entità complessiva delle prestazioni non può superare il 100% di quanto sarebbe spettato al lavoratore defunto, calcolando anche il 50% che spetta al coniuge). Nel caso di orfani di entrambi i genitori, e quindi di assenza della rendita di reversibilità in favore del coniuge, a ciascun figlio spetta il 40%. In mancanza di coniuge o figli naturali o adottivi il diritto ai genitori o fratelli e sorelle della vittima è nella misura del 20%. La rendita di reversibilità INAIL non è soggetta a tassazione Irpef.

Iter amministrativo per la reversibilità INAIL

Si distingue il riconosciuto in vita da chi non lo fosse stato. Nel primo caso, l’INAIL può comunicare con termine perentorio ai fini di ottenere la domanda di pensione di reversibilità INAIL. Nel secondo caso, occorre, invece, procedere direttamente, ab origine.

Gli aventi diritto devono presentare la domanda INAIL di accredito della rendita di reversibilità presso la sede competente. Si deve tener conto del domicilio del lavoratore deceduto. È preferibile che la domanda sia inoltrata per PEC, o in alternativa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La modalità di richiesta dell’assegno funerario

L’assegno funerario è una prestazione erogata una tantum, per le spese sostenute per il funerale del lavoratore deceduto per malattia professionale. Questo diritto spetta al coniuge, unito anche civilmente, e in mancanza ai figli, oppure in mancanza ai ascendenti.

L’importo è liquidato a chi dimostri di aver sostenuto spese per la morte del lavoratore vittima di infortunio o malattia professionale, ed è rivalutato, annualmente. Con gli ultimi provvedimenti questo importo è stato elevato ad €10.050,00.

Il superstite deve presentare la domanda alla sede INAIL competente, in base al domicilio del lavoratore deceduto, sia allo sportello che con raccomandata con ricevuta di ritorno o per PEC (Posta Elettronica Certificata). In caso di difficoltà, ci si può rivolgere allo studio legale dell’Avv. Ezio Bonanni, il quale ha istituito uno specifico sportello di assistenza. In questo modo, tutti i cittadini potranno ottenere un parere legale scritto, con il quale potersi orientare.

Prestazione ai marittimi inidonei alla navigazione

Questo indennizzo, viene erogato per sopperire alla mancata retribuzione dei lavoratori marittimi appartenenti alla I e II categoria della gente di mare, dichiarati inidonei alla navigazione a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale. L’indennità viene erogata per un periodo massimo di un anno, ed è soggetta a tassazione Irpef.

La trattenuta viene effettuata dall’INAIL che rilascia all’assicurato la relativa certificazione fiscale. Dal 1° gennaio 2014 l’INPS, ha modificato le condizioni che permettono di accedere a tale prestazione, concedendola limitatamente ai marittimi che sono dichiarati temporaneamente non idonei alla navigazione al termine di un periodo di assistenza indennizzata per inabilità temporanea al lavoro da malattia non professionale, comune o fondamentale. L’inabilità, viene attestata in seguito alla visita operata della Commissione medica permanente di I grado (costituita presso ciascuna Capitaneria di porto).

Consulenza ONA per vittime e familiari

L’Osservatorio Nazionale Amianto offre la consulenza medica e legale alle vittime e ai loro familiari. Per avere maggiori informazioni si può chiamare il numero verde 800.034.294 o compilare il form.

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