Riguardo al prepensionamento amianto per i lavoratori malati, già con la L. 257/1992 erano stati stabiliti dei diritti ai benefici contributivi per lavoratori esposti ad amianto. Questo diritto, a maggior ragione, è stato riconosciuto a coloro che avevano ottenuto il riconoscimento della malattia professionale asbesto correlata.

Tuttavia, in molte occasioni, questi lavoratori pur avendo ottenuto il riconoscimento della moltiplicazione del periodo di esposizione, non avevano maturato il diritto a pensione. Quindi l’art. 13, co. 7, L. 257/1992, mostrava tutti i suoi limiti. Per tali motivi, l’Avv. Ezio Bonanni e l’Osservatorio Nazionale Amianto hanno sollecitato l’intervento del Parlamento a tutela dei lavoratori malati amianto.

Così, è venuta alla luce la disposizione normativa dell’art. 1, co. 250, L. 232/2016. Inizialmente, questo diritto era riconosciuto solo in favore delle vittime di mesotelioma, tumore del polmone e asbestosi. Successivamente, il perimetro è stato ampiato e, quindi, ora tutti i lavoratori che hanno ottenuto il riconoscimento di malattia professionale per esposizione ad asbesto, possono chiedere di ottenere la pensione di invalidità.

L’ONA ti assiste per il prepensionamento. Tutti coloro che hanno ricevuto il riconoscimento di una malattia asbesto correlata hanno diritto di ottenere il prepensionamento amianto.

Riconoscimento malattia professionale per pensione amianto

In primo luogo, occorre ottenere il riconoscimento di malattia professionale asbesto correlata. Per tali motivi, l’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni hanno istituito il servizio di assistenza legale, con il quale hanno ottenuto significativi risultati in favore dei lavoratori malati di amianto. Per tali motivi, il percorso inizia con la denuncia di malattia professionale. Prima di tutto, all’INAIL. Tuttavia, ci sono ancora dei lavoratori che non sono assicurati INAIL.

Per tali motivi, la recente normativa dell’art. 1, co. 250, L. 232/2016, ha fatto riferimento al riconoscimento dell’INAIL o dell’ente assicuratore. Quindi, occorre, prima di tutto, avviare il percorso di riconoscimento di malattia professionale. Quindi, con le istruzioni, è possibile attivare il percorso di riconoscimento e perciò, di ottenere il certificato di esposizione con l’art. 13, co. 7, L. 257/92.

In caso di mancata maturazione del diritto a pensione, si può chiedere, quindi, il prepensionamento amianto per coloro che sono affetti da malattie professionali asbesto-correlate. Come detto, innanzitutto, i lavoratori esposti ad amianto hanno diritto ai benefici contributivi per esposizione ad amianto con l’art. 13, co. 7, L. 257/92. In questo modo, è possibile ottenere la rivalutazione della posizione contributiva con il moltiplicatore 1,5. Quindi, in questo modo, vi è il diritto all’anzianità contributiva maggiore, del 50% del periodo di esposizione ad amianto.

In molti casi, l’accredito di questi benefici, non è sufficiente per maturare il diritto a pensione. Solo in questi casi è necessario attivare questa, ulteriore, procedura.

Richiedere la pensione d’inabilità amianto

I lavoratori malati di asbestosi, cancro polmonare o mesotelioma, ed ora anche di tutte le altre patologie asbesto-correlate riconosciute come di origine professionale, hanno diritto all’immediato pensionamento. La pensione di inabilità non è cumulabile con la rendita INAIL. I criteri per il riconoscimento del prepensionamento amianto sono stati disciplinati dal decreto 31 maggio 2017.

I soggetti destinatari, individuati dell’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016, sono i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (e forme esclusive e sostitutive) affetti da una di queste patologie professionali causate dall’esposizione ad asbesto: mesotelioma (pleurico, pericardico, peritoneale o della tunica vaginale del testicolo), carcinoma polmonare o asbestosi.

L’art. 41-bis della legge 58 del 2019 ha esteso la tutela vittime amianto malattia professionale a tutti i lavoratori vittime di patologie asbesto correlate, come si evince dai commi 250-bis e 250-ter all’art. 1 della L. n. 232/2016, che sono, così, aggiunti all’originario testo normativo. La pensione di inabilità (art. 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), spetta ai lavoratori in possesso del requisito contributivo (maturazione del diritto a pensione) e del riconoscimento, da parte dell’INAIL o di altre amministrazioni competenti, delle patologie di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, anche nel caso in cui l’assicurato non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere attività di lavoro.

I requisiti per il prepensionamento amianto

I lavoratori, per essere collocati in prepensionamento amianto, debbono soddisfare le seguenti condizioni:

  • riconoscimento INAIL o causa di servizio;
  • anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui 3 negli ultimi 5.

Questi lavoratori possono chiedere di essere collocati in pensione immediata ovvero con effetto immediato.

La legge per il prepensionamento amianto

amianto dopo messa al bando

L’articolo 1, comma 250, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha accolto le richieste dell’Osservatorio Nazionale Amianto e dell’Avv. Ezio Bonanni e ha sancito il diritto all’immediato pensionamento per quei lavoratori sprovvisti dei requisiti per il pensionamento al momento dell’insorgenza e del riconoscimento dell’asbestosi, tumore dei polmoni o del mesotelioma quali malattie di origine professionale.

Infatti, queste patologie, come tutte le altre che sono causate dall’amianto, se riconosciute, danno diritto alle vittime amianto di accedere alle maggiorazioni amianto (art. 13 comma 7 Legge 257/1992), con il coefficiente 1,5. In altre parole, ogni anno di esposizione vale un anno e mezzo ai fini del prepensionamento per motivi di salute, ovvero ai fini della rivalutazione della prestazione pensionistica in godimento.

In alcuni casi, però, se il lavoratore vittima è molto giovane oppure non arriva all’anzianità contributiva, dovrebbe continuare a lavorare fino alla maturazione del diritto a pensione immediata vittima amianto. Così, invece, può chiedere di essere immediatamente collocato in pensione.

La procedura di pensionamento immediato (art. 1 comma 250 L. 232/2016) per le vittime amianto può essere adottata solo se con l’accredito dei benefici amianto ex art. 13 comma 7 L. 257/92 (coefficiente 1,5) non si matura il diritto a pensione immediata vittima amianto.

Il decreto del 18.07.2017 ha regolato l’accesso al pensionamento amianto per le vittime che hanno ottenuto il riconoscimento di asbestosi, mesotelioma o tumore dei polmoni e che dunque possono accedere alla pensione immediata di inabilità, dopo aver ottenuto dall’INAIL (ovvero dall’ente detentore della posizione assicurativa) il riconoscimento dell’origine professionale di una di queste tre patologie, senza limite di grado invalidante.

Estensione dei beneficiari del prepensionamento amianto

I lavoratori esposti ad amianto e che hanno contratto patologie asbesto correlate, grazie all’impegno dell’Avv. Ezio Bonanni possono ottenere l’immediato pensionamento. Il testo di legge di cui all’art. 1, co. 250, L. 232 del 2016, è stato, infatti, modificato, estendendo a tutti i lavoratori affetti da qualsiasi malattia amianto correlata, il diritto al prepensionamento. Quindi, in questo modo, tutte le vittime dell’amianto, se non hanno maturato il diritto a pensione, possono, comunque, farne richiesta. Il tutto, sulla base del Decreto L. 34 del 2019, convertito con legge 58 del 2019.

Infatti, ciò è ribadito dalla stessa Circolare INPS n. 34 del 09.03.2020, tutti coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della patologia asbesto correlata, compreso il cancro della laringe, il cancro delle ovaie, possono presentare domanda per la pensione di inabilità.

È importante verificare la presenza dei seguenti requisiti:

  • riconoscimento dell’origine professionale della patologia asbesto correlata;
  • sussistenza del requisito contributivo (almeno 5 anni di contribuzione versati o accreditati a favore dell’assicurato nell’arco dell’intera vita lavorativa).

Presentazione della domanda di prepensionamento amianto

Per la presentazione della domanda di pensione di inabilità, si prescinde dal grado di invalidità riconosciuto dall’INAIL. Questo comporta che, anche coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di un grado di invalidità inferiore al 6% da parte dell’ente assicuratore, può richiedere la pensione di inabilità, anche per le patologie amianto correlate diverse dall’asbestosi, dal mesotelioma e dal tumore al polmone. La pensione di inabilità INPS non è una prestazione cumulabile con le prestazioni INAIL (rendita vitalizia).

Il riconoscimento dell’origine professionale della malattia amianto correlata matura, comunque, il diritto ai benefici contributivi amianto. Infatti, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 30438/2018, ha stabilito, invece, che la rivalutazione del periodo contributivo con il coefficiente 1,5, spetta sempre e comunque. Ottenuto il riconoscimento delle maggiorazioni contributive (ex art. 13 co. 7 L. 257/92), con la maggiorazione amianto, nella stragrande maggioranza dei casi, si raggiungono i requisiti per il pensionamento. Se le contribuzioni mancanti sono limitate è preferibile attendere la maturazione ordinaria, sempre con il prepensionamento pari al 50% del periodo di esposizione.

In caso di riconoscimento di grado poco elevato, come succede per esempio con le placche e gli ispessimenti pleurici, si potrebbe valutare con più tranquillità. Infatti, con queste patologie, il grado di inabilità è quasi sempre inferiore al 6%. L’ONA ha contestato queste valutazioni, perché il danno da esposizione, con placche ed ispessimenti, è più elevato. Le placche e gli ispessimenti pleurici sono quel fenomeno di infiammazione che, di solito, anticipa il mesotelioma della pleura.

Tuttavia, in questi casi, specialmente se il lavoratore malato è molto giovane, e mancano molti anni al pensionamento, a questo punto, è preferibile chiedere di poter essere collocato in pensione di inabilità.

Pensione inabilità amianto: le nuove linee guida

L’art. 41-bis della legge 58 del 2019 ha ampliato la tutela vittime amianto malattia professionale con i commi 250-bis e 250-ter all’art. 1 della L. n. 232/2016. La pensione di inabilità è subordinata alla condizione che le patologie asbesto correlate siano di origine professionale. Inoltre è necessario che le stesse siano documentate da apposita certificazione rilasciata dall’INAIL ed allegata alla domanda di certificazione del diritto al beneficio: viene a cadere la liquidazione originaria, e il diritto sussiste nel caso di riconoscimento anche delle altre patologie asbesto correlate.

In altre parole, anche in caso di placche ed ispessimenti pleurici, oppure di cancro della laringe, ovvero delle ovaie ed in ogni caso, di patologia asbesto correlata riconosciuta dall’INAIL si avrà diritto a pensionamento immediato. Rispetto all’art. 13 co. 7 della L. 257/92, si maturerà il diritto pur senza raggiungere l’età pensionabile e l’anzianità anagrafica. A specificarlo è l’INPS con la Circolare n. 34 del 9 marzo 2020. Nel documento di prassi forniscono le istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni.

Benefici amianto art. 13 comma 7 Legge 257/1992

Per i lavoratori esposti amianto vittime di patologie asbesto correlate che, con la maggiorazione con il coefficiente 1,5 per il periodo riconosciuto di esposizione, maturano il diritto a pensione immediata, non è necessario né conveniente attivare la procedura con l’art. 1 comma 250 Legge 232/2016.

Per i lavoratori che hanno ottenuto il riconoscimento di altre patologie asbesto correlate che non siano asbestosi, tumore del polmone o mesotelioma, l’unica immediata procedura attivabile è quella del riconoscimento dei benefici amianto ex art. 13 comma 7 L. 257/1992.

Il pensionamento immediato in base all’art. 1 comma 250 L. 232/2016 può essere attivato solo le vittime che hanno ottenuto il riconoscimento di una delle 3 patologie (asbestosi, mesotelioma, tumore dei polmoni) rispetto al numero più ampio.

Istruzioni per il prepensionamento amianto

Le istruzioni dell’Osservatorio Nazionale Amianto per il deposito delle domande di prepensionamento come vittime dell’amianto:

  • entrare nel sito INPS;
  • digitare su “Cerca” (in alto a destra) le parole “pensione di inabilità”;
  • si aprirà una schermata con alcune voci riportate all’interno di diverse finestre e cliccare anche qui su “Pensione di inabilità”;
  • a questo punto si aprirà una pagina dove vi verrà chiesto di accedere al servizio ed inserire i vostri dati, Codice Fiscale e PIN, quest’ultimo rilasciato dall’INPS oppure di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Danni da amianto: tutela e risarcimento

L’INPS ha ritardato l’applicazione della nuova legge sul prepensionamento per le vittime amianto, fortemente voluta dall’Avv. Ezio Bonanni, che è riuscito a trovare una convergenza istituzionale tra tutte le forze politiche dell’arco parlamentare che, all’unanimità, hanno approvato l’articolo 1, comma 250, della Legge 232/2016.

Ingiustificati ritardi hanno cagionato dei danni ai cittadini vittime amianto,che quindi possono rivolgersi all’associazione per la tutela dei loro diritti, ivi compresi quelli all’integrale risarcimento dei danni (pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali) dovuti alla malattia professionale e, nei casi più drammatici, al decesso.

Tutte le vittime amianto, se il loro grado di inabilità è tale da menomare fortemente la loro salute tanto da integrare i requisiti della pensione immediata di inabilità, possono comunque andare in pensione subito con le norme poste a presidio dei diritti di tutti i lavoratori (Legge 222/1994).

Consulenza legale e medica per vittime e familiari

L’Osservatorio Nazionale Amianto offre la consulenza medica e legale alle vittime e ai loro familiari. In questo modo si può ottenere la tutela dei propri diritti. Per avere maggiori informazioni si può chiamare il numero verde 800.034.294 o compilare il form.

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