Il danno morale rientra nella categoria più ampia di danno non patrimoniale. Consiste in una sofferenza interiore e psicologica che il danneggiato è costretto a subire in conseguenza di un fatto illecito altrui. Le vittime di un fatto illecito che abbiano subito danni hanno sempre il diritto all’integrale risarcimento dei danni: patrimoniali e non patrimoniali (danno biologico, morale, esistenziale, catastrofale). In questa guida approfondiamo il danno morale: la sua definizione precisa, chi ha diritto al risarcimento e come si calcola il danno morale subito.

L’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto tutela le vittime dell’amianto e di altri agenti cancerogeni e le assiste nel risarcimento integrale dei danni, compreso quello morale. Il dolore, la depressione e l’ansia conseguenti una diagnosi di patologia asbesto correlata o di altra malattia grave costituiscono infatti un ulteriore danno per la vittima, che deve essere risarcito.

Danno morale che cos’è? La definzione

Il pregiudizio morale è un patema o una sofferenza interiore soggettiva, perturbamento psichico, di natura meramente emotiva e interiore, un pregiudizio arrecato alla dignità o integrità, massima espressione della personalità di ogni individuo.

Inizialmente previsti dall’art. 2059 c.c., i danni morali venivano riconosciuti solo in favore di soggetti vittime di un illecito penale. La Cassazione, nel tempo, ha poi modificato questo aspetto. Attualmente le Sezioni Unite della Cassazione stabiliscono la seguente definizione di danno morale:

“La sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra il pregiudizio non patrimoniale. Deve trattarsi di un turbamento dell’anima, di un dolore sofferto, che non abbia generato degenerazioni patologiche della sofferenza”.

Differenza tra danni non patrimoniali

dolore malattia e risarcimento danni

Sebbene facciano entrambi parte della categoria dei danni non patrimoniali, il pregiudizio morale si distingue nettamente da quello biologico. Con il termine danno biologico si indica un danno alla salute, mentre quello morale coincide con una sofferenza di natura passeggera, dovuta all’incidente e alle cure e convalescenza dalla malattia.

L’autonomia ontologica del danno morale non può prescindere dal carattere omnicomprensivo della valutazione del danno non patrimoniale. Infatti per la Corte di Cassazione, sez. III, n. 25817 del 31 ottobre del 2017: “il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (cioè esistenziale, consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) integrano componenti autonome dell’unitario danno non patrimoniale, le quali, pur valutate nello loro differenza ontologica, devono sempre dar luogo ad una valutazione globale“.

Tuttavia è possibile ottenere il risarcimento del danno morale anche se non si è subito un pregiudizio biologico di natura fisica o psichica. Il danneggiato, però, dovrà dimostrare la sussistenza di una sofferenza interiore che sia derivata dalle modalità con cui ha percepito la lesione oppure dalle specifiche circostanze in cui si è manifestato l’illecito.

La tutela risarcitoria è una materia complessa. Per far luce sugli aspetti più controversi è possibile consultare la pubblicazione dell’Avv. Bonanni, Presidente dell’ONA, “Il danno da amianto-Profili risarcitori e tutela medico-legale.

Quando spetta il risarcimento per danni morali?

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che i danni morali possono essere risarciti solamente in due casi:

  • in caso di violazione dei diritti che sono ancorati nella Costituzione italiana e in altre fonti normative, compresi i trattati internazionali, come l’onore e la reputazione, la famiglia, la salute, l’identità personale;
  • quando il fatto illecito consiste in un reato.

Perciò, secondo la Cassazione, i semplici disagi o gli inconvenienti della vita quotidiana non possono essere oggetto di risarcimento. Inoltre si può ottenere la risarcibilità danno morale solo se si ha la prova del pregiudizio. Occorre quindi dimostrare il danno in sé. Tuttavia non è invece necessaria la prova dell’entità di esso.

Come si può calcolare il danno morale?

Come quantificare il danno morale? I danni morali, sebbene siano spesso riconosciuti dal giudice, non sono semplici da quantificare. Infatti essi dipendono da fattori soggettivi difficilmente accertabili e individuabili.

L’art. 1226 c.c. ha stabilito riguardo la quantificazione del risarcimento del danno morale, come di tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale, che “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa“.

Il calcolo danno morale varia se esso è collegato o meno al calcolo danno fisico, cioè un pregiudizio biologico. Infatti quando quello biologico è superiore a 3 punti percentuali, quello morale viene di solito risarcito in automatico.

Quando, invece, non è presente una lesione fisica, la vittima deve darne prova concreta e certa. Per quantificare il danno, il giudice di solito ricorre al criterio della cosiddetta “equità”. In questo modo definisce una somma che, in base al proprio giudizio, si deve ritenere congrua.

Inoltre, la quantificazione del danno morale è soggetta a personalizzazione. Sulla personalizzazione del danno si è espressa anche la Cassazione Civile, Sez. III, con sentenza n. 5691 del 23 marzo del 2016. In questa occasione, ha chiarito che la quantificazione dei danni morali in una frazione del biologico non ne esclude una misurazione superiore a quanto stabilito dalle Tabelle del Tribunale di Milano.

I diritti delle vittime: assistenza legale e medica

L’Osservatorio Nazionale Amianto difende le vittime dell’amianto e di altri patogeni. L’azione cancerogena dell’asbesto è confermata dall’ultima monografia dello IARC e i danni morale collegati ad una patologia asbesto correlata possono essere ingenti. Tutte le vittime di malattia professionale hanno diritto a una serie di prestazioni dell’INAIL. Nel caso delle vittime dell’amianto si aggiungono anche l’accesso al Fondo Vittime Amianto e la possibilità di prepensionamento attraverso i benefici contributivi amianto.

La tutela delle vittime del dovere riguarda invece tutti i dipendenti pubblici e appartenenti a Forze Armate e Comparto Sicurezza. Questi possono ottenere il riconoscimento di causa di servizio, benefici previdenziali e il risarcimento di tutti i danni.

Le vittime di un illecito hanno inoltre sempre diritto al risarcimento integrale dei danni (patrimoniali e non patrimoniali), così come i congiunti delle vittime decedute. Questi hanno infatti diritto al risarcimento dei danni subiti iure proprio e alle somme risarcitorie non ancora riscosse dal defunto.

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