Questi atti di indirizzo del Ministero del Lavoro sono stati indirizzati all’INAIL per il rilascio delle certificazioni di esposizione amianto. Successivamente, hanno avuto una loro consacrazione normativa, con l’art. 18, co. 8, L. 179/2002, cui ha fatto seguito l’art. 1, co. 20, 21 e 22 L. 247/2007. Quindi, con tale provvedimento normativo, i lavoratori dei siti oggetto di atto di indirizzo hanno diritto al rilascio della certificazione di esposizione fino all’inizio delle bonifiche (in ogni caso, non oltre il 02.10.2003).
Atti di indirizzo ministeriali per la pensione
I benefici contributivi amianto sono stati concessi in favore dei lavoratori con esposizione ultradecennale qualificata. Questi requisiti erano molto difficili da dimostrare. In particolare, il superamento della soglia delle 100 ff/ll nella media delle 8 ore lavorative.
L’Osservatorio Nazionale Amianto e l’Avv. Ezio Bonanni hanno utilizzato lo stesso strumento INAIL per coadiuvare i lavoratori nella prova. In particolare, l’utilizzo della banca dati Amyant e dell’algoritmo INAIL.
Tuttavia, il Ministero del Lavoro ha emanato gli atti di indirizzo, diretti all’INAIL, al fine di costituire delle linee guida per le istruttorie delle domande. In particolare, servono per il riconoscimento con certificazione per quei lavoratori che fossero ritenuti più esposti ai minerali di amianto. Quindi, gli atti di indirizzo sono molto importanti, perché, come detto, sono diretti all’INAIL perché rilasci la certificazione di esposizione. In questo modo, ogni divergenza è risolta. L’INAIL, una volta rilasciato il certificato di esposizione, ha terminato la sua funzione.
Le fibre di amianto sono altamente lesive per la salute umana e i siti più a rischio sono ben noti. In questo contesto, una delle condizioni di maggior rischio è quella del settore elettrico, oltre che, evidentemente, del cemento amianto. La condizione di maggior rischio è proprio in questi settori. Ciò è confermato nel VII Rapporto ReNaM. Quindi, il contenuto degli atti di indirizzo risulta assistito da una conferma anche su base epidemiologica. Si richiesero questi atti di indirizzo anche per quanto riguarda alcuni siti siciliani.
Nel corso della seconda puntata di ONA TV, “Amianto, emergenza ambientale e sanitaria e diritti negati”, questa discriminazione è stata segnalata. Tuttavia questa discrasia non è stata risolta. Comunque, per quanto riguarda l’ENEL i siti sono oggetto di atto di indirizzo in tutta Italia. Il lavoratore può procedere con la domanda amministrativa.
Amianto nelle centrali ENEL e nei porti
Gli atti di indirizzo singolarmente emessi dal Ministero del Lavoro e a firma del Sottosegretario di Stato e inoltrati all’INAIL e alla CONTARP-INAIL non contengono note o rilievi tecnici in forza dei quali l’ente accertatore potesse acquisire ulteriori dati utili alle emissioni delle certificazioni, siano esse positive o negative.
Per quanto riguarda le centrali dell’ENEL, nelle quali si è fatto uso di amianto, il Sottosegretario in data 08.03.2011 ha emesso l’atto di indirizzo di cui al protocollo 504/505, con il quale ha invitato l’INAIL a rilasciare le certificazioni di esposizione anche ai dipendenti delle ditte di appalto operanti nelle centrali termoelettriche. Per centrale termoelettriche (varie) – prot. 504 dell’08.03.2001 e centrale termoelettrica Genova – prot. 505 dell’08.03.2001 “i benefici previdenziali vanno estesi anche ai dipendenti delle ditte di appalto operanti nelle centrali termoelettriche, interessate dalle linee di indirizzo sopra citate, per le mansioni e i reparti riconosciuti esposti per i lavoratori dipendenti delle centrali termoelettriche”.
Anche per quanto riguarda il Porto di Trieste, è stato emesso l’atto di indirizzo Ministero del lavoro. Questo riguarda anche altre realtà dei porti. Infatti, le attività di carico e scarico sono quelle a maggior rischio.
Gli atti di indirizzo non contengono rilievi tecnici e non risultano formulati sulla base di accertamenti, né contengono delle prescrizioni specifiche, limitandosi a dettare le linee cui l’INAIL avrebbe dovuto attenersi (e alle quali non si è attenuto, come dimostrano le numerose sentenze di condanna degli enti previdenziali emesse in seguito ai numerosi ricorsi con i quali i lavoratori hanno dovuto domandare tutela giurisdizionale dei loro diritti).
Valore legale degli atti di indirizzo
Tutte le qualifiche incluse nella scheda devono avere rapporto continuativo. In ogni modo restano esclusi dai riconoscimenti gli addetti alle aree amministrative ed ai servizi di supporto logistico.
Come si evince da questi esempi, gli atti di indirizzo non contengono rilievi tecnici e non risultano formulati sulla base di accertamenti, né contengono delle prescrizioni specifiche, limutandosi a dettare le linee cui l’INAIL avrebbe dovuto attenersi (e alle quali non si è attenuta, come dimostrano le numerose sentenze di condanna degli enti previdenziali emesse in seguito ai numerosi ricorsi con i quali i lavoratori hanno dovuto domandare tutela giurisdizionale dei loro diritti).
Già nell’immediatezza della loro emissione si è posto il problema della legittimità degli atti di indirizzo ministeriale, poiché sono stati emanati senza alcun accertamento tecnico. E il più delle volte in contrasto con quanto in precedenza accertato dagli organi tecnici dell’Inail, e per difetto di competenza, scorretto uso (da parte del Ministero) delle funzioni di indirizzo e di vigilanza sugli enti strumentali (Inail e Inps) e violazione del principio di separazione tra politica e amministrazione.
La decisione del TAR del Veneto in merito
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha dichiarato illegittimo e, per l’effetto, annullato uno degli atti di indirizzo rispetto al quale ha potuto formulare il suo giudizio, in seguito al ricorso del datore di lavoro. Questo sul presupposto che ‘l’Autorità emanante nessun conto dà degli elementi introdotti ex novo nel procedimento riaperto su impulso delle organizzazioni sindacali, né spiega sotto quale profilo abbia effettuato un nuovo apprezzamento degli elementi già negativamente valutati nel procedimento pregresso’: l’atto amministrativo è dunque privo di motivazioni, contrario ai principi della trasparenza ed emesso in violazione del principio di partecipazione al procedimento dei soggetti interessati.
La decisione del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto è stata poi successivamente posta al vaglio del Consiglio di Stato. Esso ha concluso che il Giudice di primo grado ha ‘esattamente rilevato come la situazione di esposizione all’amianto per oltre dieci anni è stata indicata dal Ministero quale conclusione pressoché apodittica e non dimostrata’ atteso che non sono ‘in alcun modo spiegate le ragioni della prevalenza delle osservazioni delle organizzazioni sindacali e, soprattutto, non vengono indicati i presupposti di carattere tecnico-istruttorio in base a cui è stata accertata la menzionata esposizione all’amianto’ e considerato che ‘risulta del tutto assente una istruttoria, che avrebbe dovuto coinvolgere anche l’impresa interessata e da cui non si poteva prescindere peraltro in presenza di un precedente accertamento di esito differente’.
Il superamento dei dubbi con la legge del 2002
I dubbi e i contrasti insorti in dottrina e in larga parte della giurisprudenza circa il valore legale e la legittimità degli atti di indirizzo ministeriali, sono stati definitivamente superati con l’approvazione dell’art. 18, comma 8, della l. 179 del 2002. In questa legge, che ha ad oggetto Disposizioni in materia di tutela ambientale il legislatore ha ritenuto di dover sancire la legittimità delle certificazioni rilasciate dall’INAIL in seguito agli atti di indirizzo ministeriali:
“le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall’INAIL sulla base degli atti d’indirizzo emanati sulla materia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni” (art. 18, comma 8, legge 179/02).
Ciò anche al fine di armonizzare l’applicazione della legge e superare ogni incertezza interpretativa e disporre linee guida per gli enti previdenziali e soprattutto rendere certezze a quei lavoratori che, in forza della certificazione, avevano risolto il loro rapporto di lavoro e richiesto la liquidazione delle prestazioni previdenziali.
Le norme della legge n. 247 del 2007
Con l’art. 1, commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del 2007, il Legislatore è intervenuto ancora in materia di benefici contributivi per esposizione ad amianto per i lavoratori dei siti oggetto di atto di indirizzo ministeriale, per stabilire che, per coloro che non fossero stati ancora collocati in pensione al momento dell’approvazione della legge, per attribuirgli il diritto al loro conseguimento fino al 02.10.03:
“20. Ai fini del conseguimento dei benefìci previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all’amianto fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
21. Il diritto ai benefìci previdenziali previsti dall’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto della disposizione di cui al comma 20, spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
22. Le modalità di attuazione dei commi 20 e 21 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Il Decreto 12.03.08 e l’atto INAIL del 19.05.08 n. 60002
Il comma 22 dell’art. 1 della legge 247 del 2007 stabiliva che il Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze avrebbe dovuto adottare il decreto. Infatti, il Ministero poi ha adottato tale decreto, con atto del 12.03.2008. Solo che, in tale decreto si circoscrive l’ambito a un minimo numero di siti. Successivamente, l’INAIL è intervenuta con l’atto del 19.05.08 n. 60002 con il quale ha, infatti, indicato 15 siti.
Atti di indirizzo: tutela per la pensione amianto
Singoli lavoratori e associazioni assistiti dall’Avv. Ezio Bonanni, il quale nel 2008, ha impugnato sia l’atto del Ministro che quello dell’INAIL. Il TAR del Lazio ha accolto le testi dell’Avv. Ezio Bonanni. Quindi, dichiara parzialmente illegittimo il decreto del Ministro. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha specificato che il fondamento del ricorso risiede nel principio della gerarchia delle fonti. In più, nella inviolabilità dei diritti soggettivi ormai quesiti. Si acquisirono questi diritti con l’entrata in vigore dell’art. 1 commi 20, 21 e 22 della legge 247/07.
Successivamente, l’INAIL ha impugnato la sentenza TAR Lazio n. 5750/2019, e il Consiglio di Stato, pur accogliendo il ricorso, ha confermato, comunque che era nella facoltà del Giudice del Lavoro disapplicare tali norme. In tal modo, in ogni singolo procedimento, si potrà far valere, intanto, il valore legale degli atti di indirizzo ai fini probatori. Inoltre, si potrà chiedere l’applicazione dell’art. 1, commi 20, 21 e 22, L. 247/2007.
In più, questi atti di indirizzo sono molto importanti nel caso di insorgenza di malattia asbesto correlata, poiché rendono la prova della condizione di rischio. In questo modo, si potrà far valere il diritto all’indennizzo INAIL e al risarcimento del danno. L’Avv. Ezio Bonanni ha tratto dalla sentenza TAR Lazio, e, poi, da quella del Consiglio di Stato, la seguente massima:
“In base al principio di gerarchia delle fonti il potere regolamentare deve trovare un espresso fondamento legislativo, in assenza del quale deve ritenersi preclusa la possibilità, per la fonte secondaria, di intervenire per colmare, in materia disciplinate dalla legge, eventuali lacune lasciate dalla legislazione regionale o statale”.
Agevolazioni probatorie per i lavoratori
La disciplina del riconoscimento della esposizione qualificata e della maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto per i lavoratori dei siti oggetto di atto di indirizzo ministeriale si divarica per effetto dell’intervento del legislatore, rispetto a coloro che pur avendo svolto le medesime attività in ambienti del tutto eguali e spesso in stabilimenti della stessa azienda, e che tuttavia non hanno ottenuto dal Ministro l’emissione dell’atto di indirizzo, poiché per i primi si presume l’esposizione, e con l’art. 1, commi 20, 21 e 22, della l. 247/07, questa presunzione sarà iuris et de iure, mentre i secondi sono destinati a dover assolvere il non agevole onere probatorio della esposizione qualificata di 100 fibre/litro per un periodo di oltre 10 anni.
Consulenza gratuita ONA per i lavoratori
I lavoratori possono richiedere la consulenza gratuita dell’ONA e avere tutte le informazioni riguardo a come tutelare i propri diritti. Si può contattare l’associazione chiamando il numero verde 800.034.294 o compilando il form.