Il Fondo Vittime Amianto (FVA) è l’indennizzo riconosciuto a coloro che sono vittime dell’amianto in seguito a malattia professionale asbesto correlata. In sostanza questa maggiorazione, pari al 17% della rendita INAIL, esclude dall’indennizzo le vittime ambientali, ad eccezione delle vittime del mesotelioma.

Il Fondo Vittime Amianto fu costituito con l’art.1 commi 241/246 L. 244/2007. La norma è stata formulata facendo riferimento a tutte le vittime dell’amianto, a titolo di risarcimento amianto. Tuttavia, nella sua traduzione operativa, il Fondo è stato snaturato, e circoscritto solo per coloro che fossero già titolari della rendita INAIL. Con il Decreto ministeriale 29 gennaio 2020 è stato stabilito che la prestazione aggiuntiva del Fondo Vittime Amianto è pari al 20% della rendita INAIL, per poi subire successive modifiche.

Inoltre, con l’art.1 comma 116 L.190/2014, i benefici del Fondo Vittime Amianto sono stati estesi anche a coloro che sono vittime di mesotelioma per esposizione familiare e ambientale. Questo indennizzo è costituito da una tantum di €10.000,00, e ne hanno diritto coloro che ne sono rimasti vittima a partire dal 2015.

È possibile ottenere assistenza legale gratuita dall’Osservatorio Nazionale Amianto e dal suo presidente, l’Avvocato Ezio Bonanni.

Prestazioni del Fondo Vittime Amianto

Infatti, hanno diritto alla prestazione aggiuntiva Fondo Vittime Amianto i titolari di rendita INAIL per riconoscimento di patologie asbesto correlate. Il FVA è un contributo aggiuntivo alla rendita INAIL è del 15%. Però, ne sono eslcusi coloro che hanno un grado di invalidità inferiore al 16%, e questa presa di posizione non è condivisa dall’ONA e dall’Avv. Ezio Bonanni. L’INAIL, infine, eroga il conguaglio, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di pagamento del secondo acconto.

La prestazione aggiuntiva Fondo Vittime Amianto è una indennità non soggetta a tassazioni IRPEF ed è riconosciuta anche alle vittime della fibra Fiberflax. La fibra fiberfax è una fibra ceramica refrattaria, resistente al calore, usata in molti siti industriali. In caso di premorte della vittima amianto la somma di cui al FVA è liquidata agli eredi legittimi.

L’art. 1, comma 189, L. 205/2017, ha stabilito un incremento del Fondo Vittime Amianto dell’importo di € 27.000.000, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, senza però gravare sui datori di lavoro che hanno utilizzato asbesto a titolo di addizionali sui premi assicurativi.

Chi ha diritto al Fondo Vittime Amianto

Hanno diritto alla prestazione aggiuntiva Fondo Vittime Amianto i titolari di rendita INAIL, ovvero chi ha ottenuto l’indennizzo INAIL, in seguito a riconoscimento di patologie asbesto correlate. L’INAIL ha ricompreso alcune malattie da amianto di origine professionale in 3 Liste (lista malattia professionale INAIL). Nella lista I sono contemplate le malattie asbesto la cui origine lavorativa è di “elevata probabilità”:

Inoltre, hanno diritto anche tutti coloro che sono vittime di altre malattie come, per esempio, quelle inserite nella lista II:

Questo a condizione che, naturalmente, l’INAIL ne riconosca l’eziologia professionale per esposizione a minerali di asbesto. Questo riconoscimento è importante, anche nel caso in cui il tumore all’esofago, inserito nella lista III, sia riconosciuto asbesto correlato, perché, dà diritto anche ai benefici amianto.

Fondo vittime amianto: aggiornamenti del 9 agosto 2018

Il Ministero del Lavoro, lo scorso 9 agosto 2018, ha emesso i decreti per la rivalutazione della prestazione aggiuntiva Fondo Vittime Amianto:

Gli stanziamenti a favore del FVA provengono per tre quarti dal Bilancio dello Stato e per un quarto da contributi di aziende i cui lavoratori abbiano ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa amianto. Il Fondo Vittime Amianto è gestito da un Comitato Amministratore composto da rappresentanti di tutte le istituzioni e figure coinvolte nella problematica amianto:

  • Ministero del Lavoro;
  • Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • INAIL;
  • organizzazioni sindacali dei lavoratori;
  • imprese;
  • associazioni delle vittime dell’amianto.

Fondo vittime amianto per esposizione ambientale

economia, ambiente, salute e diritto penale

Con l’art. 1, comma 116, della Legge 190/2014, il Fondo Vittime Amianto era stato esteso anche alle vittime ambientali. Il Ministero del Lavoro ha disposto in via sperimentale che l’INAIL eroghi ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare (familiari di lavoratori impiegati nella lavorazione dell’asbesto che hanno contaminato l’ambiente domestico con polveri e fibre di amianto) o per esposizione ambientale comprovata, una prestazione assistenziale d’importo fisso pari a € 5.600,00 una tantum su richiesta dell’interessato, e ciò per gli anni dal 2015 al 2017, attingendo dall’ordinario FVA (decreto del 04.09.2015, ratificato dal Ministero dell’Economia e Finanze in data 29.09.2015).

Con l’ultima legge finanziaria (Bilancio 2018, approvata dal Senato della Repubblica 23 dicembre 2017) sono state pubblicate norme finalizzate a coprire l’erogazione del Fondo Vittime Amianto anche per gli anni 2018 – 2019 e 2020, per l’importo di €5.600,00 in favore di ogni singola vittima di mesotelioma per esposizione ad amianto di origine ambientale. L’art. 1, comma 186 della Finanziaria 2018, ha stabilito il rifinanziamento del Fondo Vittime Amianto per l’erogazione dell’importo di €5.600 in favore delle vittime di mesotelioma per esposizione di origine ambientale.

FVA per mesotelioma da esposizione ambientale

L’art. 1, comma 186 della Finanziaria 2018, ha stabilito:

La prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma prevista dall’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015, è erogata anche con riferimento agli anni 2018, 2019 e 2020, avvalendosi delle disponibilità residue di cui al predetto decreto. La prestazione è erogata anche in favore degli eredi, ripartita tra gli stessi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare su proposta dell’INAIL entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la misura, non superiore a quella indicata dal decreto di cui al primo periodo, e le modalità di erogazione della prestazione di cui al presente comma per garantirne la tempestività“.

Per cui entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio (31.03.2018), il Governo dovrà emanare il decreto attuativo. L’Osservatorio Nazionale Amianto, con l’avv. Ezio Bonanni, aveva chiesto di elevare l’importo di €5.600 e di riconoscerlo a tutte le vittime dell’asbesto e non soltanto a quelle di mesotelioma. Il Governo non ha approvato questa richiesta.

In seguito il Decreto del 10 dicembre 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha stabilito la prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell’amianto, relativa all’anno 2020, nella misura complessiva pari al 20% della rendita INAIL percepita.

Ottieni l’una tantum senza rinunciare agli altri diritti

L’accredito dell’importo una tantum di €5.600 nasconde in sé una insidia, ovvero la rinuncia a tutti gli altri diritti, a partire dalla rendita INAIL e al risarcimento dei danni subiti. Per questo motivo l’ONA, con l’Avv. Ezio Bonanni, offre consulenza legale gratuita e ha predisposto un modello per chiedere all’INAIL l’accredito dell’importo una tantum senza rinunciare agli altri diritti previsti per le vittime.

Fondo Vittime Amianto: aggiornamento 2023

In base alla Legge del 30 dicembre 2020, n. 178 punto 356 e ss, a decorrere dal 1 gennaio 2021, l’INAIL ha introdotto alcune novità per i risarcimenti da amianto. Attraverso il Fondo Vittime amianto 2021, l’INAIL eroga una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15% della rendita in godimento. In più la prestazioni è cumulabile con altri benefici sulla base delle norme generali e speciali dell’ordinamento.

Per gli eventi accertati a decorrere dal 1 gennaio 2021, l’INAIL, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare o durante la lavorazione dell’amianto (esposizione ambientale), una prestazione di 10.000 euro. Si corrisponde in un’unica soluzione su istanza dell’interessato o degli eredi in caso di decesso. L’istanza è presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data dell’accertamento della malattia.

Infine per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, che hanno prestato la loro attività senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, il comma 360 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021 ha disposto il riconoscimento dei benefici previdenziali per l’amianto. Avranno quindi una maggiorazione contributiva di 1,50 per il periodo di esposizione all’amianto, prevedendone anche un iter più veloce per il riconoscimento del diritto.

È possibile scaricare il nuovo modello (Mod.190E) per richiedere l’istanza di prestazione una tantum Fondo Vittime Amianto per mesotelioma di origine professionale a favore degli eredi. Le prestazioni sono state estese anche alle Unioni Civili.

Nel 2023 cambia ulteriormente la normativa in favore delle vittime (art. 1, comma 293, Legge 197/2022):

  • la prestazione del Fondo Vittime Amianto sale al 17% della rendita;
  • la prestazione una tantum per le vittime di mesotelioma di origine ambientale o familiare diventa di 15.000 euro.

Diritto al risarcimento danni da amianto

Le vittime di malattie da amianto e di esposizione ad asbesto, e i loro familiari in caso di decesso, hanno diritto alle prestazioni previdenziali e al risarcimento dei danni. L’ONA offre, grazie al suo presidente, Avvocato Ezio Bonanni, e al suo team di avvocati, assistenza legale gratuita per tutti gli esposti e vittime di malattie amianto.

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