L’indennità di comunicazione per sordi è una prestazione economica rilasciata su richiesta a chi è stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante la crescita, indipendentemente dall’età e dalle condizioni reddituali. Il pagamento della indennità inizia dal mese successivo alla presentazione della domanda, per dodici mensilità, con un importo pari a 256,89 euro mensili (per il 2019).
L’Osservatorio Nazionale Amianto, anche grazie all’Avv. Ezio Bonanni, offre assistenza legale gratuita per ottenere la tutela di tutti i diritti degli invalidi civili.
Requisiti indennità di comunicazione
Hanno diritto all’indennità di comunicazione i non udenti, indipendentemente dall’età e dal reddito. Ha inoltre diritto alla prestazione chi in possesso dei seguenti requisiti sanitari e amministrativi:
- fino a 12 anni di età, con ipoacusia riconosciuta pari o superiore a 60 decibel di Hearing Threshold Level (HTL) di media tra le frequenze 500, 1.000, 2.000 Hz nell’orecchio migliore;
- dopo i 12 anni di età, con ipoacusia riconosciuta pari o superiore a 75 decibel HTL insorta prima del compimento del 12° anno;
- cittadini italiani o stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza;
- extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
- residenti stabili e abituali sul territorio nazionale.
Compatibilità con altre prestazioni
L’indennità di comunicazione per sordi è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e anche se il richiedente è ricoverato in un istituto (contrariamente a quanto previsto per gli invalidi civili). L’indennità di comunicazione per sordi è incompatibile con:
- indennità di frequenza, per i minori di 12 anni (ma è possibile scegliere il trattamento più favorevole);
- invalidità di guerra, di lavoro o di servizio (ma è possibile scegliere il trattamento più favorevole).
L’indennità di comunicazione è cumulabile con le prestazioni concesse a titolo di invalidità civile totale o di cieco civile (soggetti pluriminorati).
Come fare domanda per l’indennità di comunicazione
Innanzitutto è necessario richiedere al proprio medico di base il rilascio del certificato medico introduttivo. A partire dal 25 giugno 2014, ai minori titolari di indennità di comunicazione che compiono la maggiore età è automaticamente riconosciuta la pensione non reversibile riservata ai maggiorenni non udenti. Non è necessario presentare domanda amministrativa né sono necessari ulteriori accertamenti sanitari.
Al raggiungimento della maggiore età è obbligatorio presentare il modulo AP70 attestante il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge. Può essere presentata una nuova domanda se la procedura precedente non è più in corso o, in caso di ricorso giudiziario, se c’è una sentenza definitiva (a partire dal 4 luglio 2009, eccetto per le domande di aggravamento dei malati oncologici). La domanda va presentata all’INPS online o attraverso l’assistenza gratuita dell’Osservatorio Nazionale Amianto.
Legislazione per i termini dell’indennità di comunicazione
L’art. 4, terzo comma, della legge 21 novembre 1988, n. 508, ha stabilito che l’indennità di comunicazione è soggetta, a partire dall’anno 1989, all’adeguamento automatico calcolato con le modalità previste dall’art. 1, secondo comma,della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e cioè mediante l’attribuzione di assegno aggiuntivo annuo risultante dall’applicazione, sull’importo dell’indennità, dell’indice di variazione previsto dall’art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
Per avere chiarimenti, informazioni e richiedere la consulenza gratuita ci si può rivolgere all’ONA chiamando il numero verde 800.034.294 o compilando il form.