Si trasforma in beffa per i rotabili ferroviari l’intervento del governo. Infatti l’Art. 1 comma 246 Legge 205/2017 (Bilancio 2018) , come spiegato dal messaggio INPS n° 696 del 15 febbraio 2018, contiene una parziale modifica dell’ articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sui benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato attività lavorativa nel sito produttivo durante le operazioni di bonifica dall’amianto.

Benefici amianto lavoratori rotabili ferroviari

L’art. 1, comma 277 della Legge 277/2015 è stato modificato come si vede di seguito:

Art. 1, comma 277 – testo originale
Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, per l’intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall’amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all’INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (entro 1 marzo 2016), nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (…).

La modifica dell’art. 1, comma 277 della Legge 277/2015

Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall’amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica.

I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all’INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (entro il 2 marzo 2018), corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali(…).

Nota esplicativa dell’Avv. Ezio Bonanni

Ci sono delle reali modifiche circa i benefici amianto:

  • Esposizione parziale: Viene meno l’obbligo che il lavoratore sia stato esposto “per l’intero periodo di durata delle operazioni di bonifica”. È sufficiente dimostrare che sia stato presente nel sito di produzione di materiale rotabile privo di dispositivi di protezione individuale anche per parte del periodo.
  • Continuità di lavoro nel decennio successivo alla bonifica: è necessario che il lavoratore sia stato occupato per 10 anni successivi alla bonifica.
  • Aumento del periodo oggetto della maggiorazione: verranno riconosciuti sia il periodo di esposizione durante la bonifica sia durante il decennio successivo.

La domanda deve essere fornite di una dichiarazione del datore di lavoro che attesti la presenza del lavoratore sul sito produttivo. Qualora il datore di lavoro sia impossibilitato a rilasciare la sua dichiarazione entro il termine del 2 marzo 2018, la dichiarazione potrà essere allegata anche successivamente. Però occorre entro i 60 giorni dal 2 marzo 2018.

Benefici amianto per rotabili ferroviari: chiarimenti

L’INPS ha già emanato diverse istruzioni e messaggi e in particolare:

  • 587 del 10 febbraio 2016
  • 781 del 19 febbraio 2016
  • Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 maggio 2016 pubblicato sulla G.U. n. 158 dell’8 luglio 2016
  • Circolare INPS n. 68 del 6 aprile 2017
  • 3407 del 1 settembre 2017
  • 3585 del 18 settembre 2017

Per la dichiarazione del datore di lavoro occorre utilizzare il modello AP 130 v.0: “Dichiarazione del datore di lavoro ai fini della concessione dei benefici per l’esposizione all’amianto previsti dall’art. 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205” .

La domanda di certificazione deve essere presentata on line attraverso il sito dell’INPS Sul sito INPS e si può seguire il seguente percorso:

  • Selezionare “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione”
  • Selezionare “Certificazione” > “Riconoscimento di beneficio” > “Maggiorazione amianto legge 205/2017”

L’Osservatorio Nazionale Amianto chiede al governo di estendere la misura a tutti i lavoratori del settore dei rotabili ferroviari e ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato. Nel frattempo è opportuno depositare la domanda entro il 2 marzo 2018. Questo vale anche per coloro che non rientrano materialmente nella classificazione dei lavoratori del settore dei rotabili.