Lo zinco occupa una posizione peculiare tra i metalli di interesse occupazionale, poiché combina un ruolo biologico essenziale con un potenziale tossicologico rilevante in ambito lavorativo. Dal punto di vista fisiologico, è un oligoelemento indispensabile per numerosi processi enzimatici, immunitari e metabolici. Tuttavia, questa funzione “benefica” non deve indurre a sottovalutare i rischi legati all’esposizione professionale, che dipendono in larga misura dalla forma chimica del metallo, dalla via di assorbimento e dalle condizioni operative. In ambito industriale e artigianale, infatti, lo zinco viene frequentemente sottoposto a lavorazioni ad alta temperatura o a processi di abrasione e dispersione che ne modificano radicalmente il profilo di rischio.
La letteratura scientifica e la prassi sanitaria concordano nel ritenere che l’inalazione di ossidi metallici, anche per esposizioni di breve durata ma ad alta intensità, possa determinare quadri clinici acuti e, in taluni casi, contribuire a patologie respiratorie croniche.
Dal punto di vista giuridico, lo zinco rientra nel più ampio capitolo del rischio chimico e del rischio da metalli, con implicazioni dirette sia nel sistema INAIL sia, per il pubblico impiego non privatizzato, nella disciplina della causa di servizio. La corretta qualificazione dell’esposizione, la distinzione tra evento acuto e danno cronico e la ricostruzione del nesso causale rappresentano snodi fondamentali per l’accesso alle tutele.
Zinco: dove si trova in natura e principali impieghi
In natura, lo zinco non si presenta quasi mai allo stato elementare, ma è legato ad altri elementi in minerali solfuri e carbonati, tra cui la sfalerite, che rappresenta la principale fonte di estrazione a livello mondiale. Le attività estrattive e di raffinazione concentrano il metallo e ne aumentano la biodisponibilità, rendendo questi comparti storicamente esposti a rischi professionali significativi. Tuttavia, nella realtà attuale, la maggior parte delle esposizioni avviene non nelle miniere, ma nelle fasi successive della filiera produttiva.
Lo zinco è ampiamente utilizzato come rivestimento protettivo dei metalli ferrosi, grazie alle sue proprietà anticorrosive. La zincatura, soprattutto quella a caldo, costituisce una delle principali fonti di esposizione professionale, poiché comporta il riscaldamento del metallo e la formazione di fumi di ossido di zinco. Analogamente, le operazioni di saldatura, taglio termico e brasatura su acciai zincati rappresentano un rischio ben documentato, in particolare in ambienti confinati o scarsamente ventilati.
Ulteriori ambiti di impiego includono la produzione di leghe metalliche, la pressofusione, l’industria galvanica e la fabbricazione di ossidi e sali di zinco utilizzati come pigmenti, stabilizzanti per la gomma e componenti di vernici e rivestimenti. In questi settori, l’esposizione può assumere carattere cronico, soprattutto quando la dispersione di polveri non è adeguatamente controllata. Anche attività apparentemente secondarie, come la manutenzione, la pulizia industriale e la gestione dei rifiuti di processo, possono comportare un rischio non trascurabile.
Nel settore pubblico e in particolare in ambito militare, lo zinco può essere presente come co-fattore in contesti complessi, quali officine, arsenali, manutenzione di mezzi e strutture, nonché nei poligoni di tiro, dove la dispersione di metalli in forma particellare assume rilievo anche sotto il profilo della tutela come vittima del dovere.
Zinco: effetti sulla salute
Dal punto di vista tossicologico, la via di esposizione più rilevante per lo zinco in ambito lavorativo è quella inalatoria. I fumi di ossido di zinco, generati durante lavorazioni ad alta temperatura, presentano particelle di dimensioni molto fini, in grado di raggiungere le vie respiratorie profonde. L’esposizione acuta può determinare il quadro clinico noto come “febbre da fumi metallici”, caratterizzato da sintomi sistemici quali febbre, brividi, cefalea, dolori muscolari e tosse, che insorgono tipicamente alcune ore dopo l’esposizione.
Sebbene la sindrome sia generalmente reversibile, la sua ricorrenza segnala una carenza delle misure di prevenzione e non può essere considerata clinicamente irrilevante.
Oltre agli effetti acuti, l’inalazione ripetuta di fumi e polveri di zinco può provocare irritazioni croniche delle vie respiratorie, bronchiti professionali e peggioramento di patologie respiratorie preesistenti. Il contatto cutaneo con sali e soluzioni contenenti zinco può invece determinare dermatiti irritative o allergiche, soprattutto in assenza di adeguate protezioni. L’ingestione, meno frequente in ambito occupazionale, può avvenire per contaminazione delle mani e comportare disturbi gastrointestinali.
Un aspetto di particolare interesse medico-legale riguarda l’interazione tra zinco e altri metalli. Un’esposizione cronica elevata può interferire con il metabolismo del rame e contribuire a squilibri sistemici. Nei contesti in cui lo zinco è presente insieme ad altri metalli pesanti, soprattutto in forma di nanoparticelle, il rischio non è dato dal singolo elemento isolato, ma dall’effetto combinato.
Questo profilo assume rilievo crescente nelle valutazioni di causa di servizio e di maggior rischio professionale, in cui il danno non è ricondotto a una sostanza unica, ma a un ambiente complessivamente nocivo.
Lavoratori esposti e malattie professionali
Le categorie di lavoratori maggiormente esposte comprendono saldatori, addetti a zincatura e trattamenti superficiali, operai metalmeccanici, fonditori e manutentori industriali. A questi si aggiungono i lavoratori dell’industria chimica e della gomma che manipolano ossidi e sali di zinco, nonché il personale addetto alla pulizia e allo smaltimento dei residui contaminati. Nel pubblico impiego, l’esposizione può interessare personale militare e civile operante in officine, arsenali, cantieri e aree addestrative.
Dal punto di vista del riconoscimento come malattia professionale, lo zinco si colloca prevalentemente nell’ambito delle affezioni respiratorie e cutanee correlate a fumi e polveri metalliche.
Nel sistema INAIL, il riconoscimento dipende dalla dimostrazione del nesso causale tra mansione, esposizione e patologia, con un diverso regime probatorio a seconda che la patologia sia o meno tabellata.
Nel pubblico impiego non privatizzato, il percorso è quello della causa di servizio. In linea generale, l’onere della prova grava sul dipendente. Tuttavia, per le vittime del dovere e i soggetti equiparati, la disciplina è più favorevole. L’articolo 6, comma 3, del DPR 243/2006 introduce un criterio equipollente al nesso causale civilistico, fondato su una valutazione complessiva e probabilistica.
La giurisprudenza più recente ha ulteriormente rafforzato questa impostazione nei casi di esposizione a uranio impoverito e nanoparticelle di metalli pesanti, riconoscendo una presunzione relativa di nesso causale e, di fatto, una forma di inversione dell’onere della prova.
In questo quadro, lo zinco assume rilievo quando è parte integrante dell’ambiente metallico ad alto rischio, contribuendo alla configurazione del maggior rischio professionale e al riconoscimento delle correlate tutele indennitarie.
Nesso causale nell’esposizione professionale allo zinco
Nel contesto dell’esposizione occupazionale allo zinco, il nesso causale tra attività lavorativa e patologia non può essere ricostruito secondo i criteri rigidamente deterministici propri della responsabilità civile ordinaria. In ambito prevenzionale e indennitario, la valutazione causale si fonda su un giudizio probabilistico qualificato, che tiene conto della natura delle mansioni, delle modalità di esposizione, della forma chimico-fisica del metallo e della compatibilità clinica del quadro patologico.
L’inalazione di fumi di ossido di zinco, tipica delle lavorazioni a caldo su superfici zincate, costituisce un’esposizione riconosciuta dalla letteratura scientifica come idonea a determinare effetti acuti e subacuti a carico dell’apparato respiratorio, nonché fenomeni irritativi cronici in caso di esposizione ripetuta. In tale prospettiva, la dimostrazione del nesso causale non richiede la prova di un rapporto eziologico esclusivo, ma la verifica della ragionevole correlazione tra rischio lavorativo specifico e patologia riscontrata, valorizzando l’anamnesi occupazionale, la documentazione tecnica sugli ambienti di lavoro e l’assenza di fattori alternativi di pari rilevanza.
Nei casi di esposizione plurima a metalli, lo zinco assume rilevanza non come agente isolato, ma come parte di un complesso ambientale nocivo, rafforzando la ricostruzione causale in chiave sistemica.
Zinco, causa di servizio e presunzione di maggior rischio professionale
Per il personale del pubblico impiego non privatizzato, il tema del nesso causale in relazione allo zinco si colloca nell’ambito della causa di servizio, con regole probatorie differenti rispetto al sistema INAIL. In via generale, il dipendente deve dimostrare il collegamento tra l’attività di servizio e l’insorgenza della patologia; tuttavia, l’articolo 6, comma 3, del DPR 7 luglio 2006, n. 243 introduce un criterio probatorio rafforzato, definito dalla giurisprudenza come equipollente al nesso causale civilistico. Tale criterio consente il riconoscimento della causa di servizio sulla base di una valutazione complessiva e sostanziale, che non esige una prova scientifica certa ed esclusiva, ma una ragionevole probabilità qualificata del rapporto eziologico, come chiarito dalla Corte di Cassazione con le ordinanze n. 33307/2024 e n. 4701/2024.
La tutela risulta ulteriormente rafforzata quando l’esposizione allo zinco si inserisce in contesti caratterizzati da presenza di nanoparticelle di metalli pesanti o da ambienti operativi ad alta intensità di rischio. In tali ipotesi, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto l’esistenza di un rischio professionale specifico, che legittima l’applicazione di una presunzione relativa di nesso causale, superabile solo mediante la prova, a carico dell’amministrazione, di una genesi extra-lavorativa autonoma della patologia. Questo orientamento, coerente con il principio del maggior rischio professionale di cui all’articolo 2, comma 78, della legge n. 244/2007 consente di valorizzare anche il ruolo dello zinco quale concausa nell’ambito di esposizioni complesse, rafforzando il diritto al riconoscimento della causa di servizio e alle correlate tutele indennitarie per il personale esposto.
Tutela INAIL per esposizione professionale allo zinco
Le patologie correlate allo zinco sono ricomprese nella Lista I – Gruppo 17, che riguarda le malattie la cui origine lavorativa è considerata ad elevata probabilità e vige la presunzione legale d’origine della malattia. L’inserimento in tabella comporta un rilevante vantaggio probatorio per il lavoratore, poiché opera la presunzione legale di origine professionale, a condizione che siano dimostrati l’adibizione a lavorazioni a rischio e il rispetto dei termini massimi di indennizzabilità.
La tutela INAIL si estende sia alle forme acute sia a quelle croniche di patologia, con particolare riferimento agli effetti respiratori conseguenti all’inalazione di polveri o fumi di ossido di zinco.
Dal punto di vista medico-legale, l’accertamento si fonda sulla compatibilità tra quadro clinico, esposizione documentata e meccanismo patogenetico noto, senza necessità di dimostrare un nesso eziologico esclusivo. Ciò assume rilievo soprattutto nei contesti industriali complessi, in cui l’esposizione allo zinco si associa ad altri agenti chimici o fisici, rafforzando la configurabilità di una concausa professionale efficiente.
Qualora la patologia denunciata non sia espressamente inclusa nelle tabelle, l’onere della prova del nesso causale grava integralmente su di lui. È quindi necessario dimostrare, con adeguata documentazione tecnica e sanitaria, che l’esposizione allo zinco abbia avuto un ruolo causale o concausale rilevante nella genesi della malattia, secondo i criteri della medicina del lavoro e della probabilità qualificata.
Malattie professionali tabellate da esposizione a zinco (INAIL – Lista I, Gruppo 17)
L’INAIL riconosce come malattie professionali da esposizione allo zinco leghe e composti, le seguenti patologie, identificate anche attraverso i relativi codici ICD:
- Pneumoconiosi benigna da stearato di zinco
Codici ICD: J63.0 / J63.8
Patologia polmonare dovuta all’inalazione cronica di polveri fini, tipicamente riscontrata nella produzione e manipolazione di stearato di zinco. - Febbre da fumi metallici (febbre da zinco)
Codice ICD: T56.5
Intossicazione acuta conseguente all’inalazione di fumi di ossido di zinco, frequente nelle operazioni di saldatura e fusione; sebbene spesso autolimitante, è formalmente riconosciuta come malattia professionale. - Bronchite cronica correlata a esposizione a composti di zinco
Codice ICD: J40
Quadro infiammatorio cronico delle vie respiratorie, associato a esposizioni ripetute e prolungate in ambienti contaminati da polveri o aerosol metallici.
Per la pneumoconiosi benigna da stearato di zinco, il periodo massimo di indennizzabilità è fissato in 10 anni dalla cessazione dell’esposizione a rischio; per le altre patologie, la valutazione avviene secondo protocolli medico-legali specifici, in relazione alla natura acuta o cronica del danno.
Lavorazioni assicurate e contesti occupazionali a rischio
La copertura INAIL riguarda tutte le attività lavorative che comportano un’esposizione diretta o indiretta allo zinco e ai suoi composti, con particolare riferimento alle lavorazioni industriali ad alta temperatura o a produzione di polveri e fumi. Tra i principali contesti assicurati rientrano:
- saldatura, brasatura e taglio di metalli zincati, in particolare acciaio galvanizzato;
- fusione dello zinco e delle sue leghe, come l’ottone;
- produzione e utilizzo industriale di stearato di zinco;
- processi di zincatura a caldo o elettrolitica;
- attività di manutenzione e riparazione su superfici o manufatti zincati.
In tali ambiti, la corretta individuazione della mansione, la ricostruzione dell’esposizione e la sorveglianza sanitaria rivestono un ruolo centrale non solo in chiave prevenzionale, ma anche ai fini del riconoscimento delle prestazioni INAIL, incluse l’indennità per danno biologico, la rendita e le ulteriori tutele previste dall’ordinamento assicurativo.
Esposizione a zinco e altri metalli pesanti nei militari italiani
L’esposizione a zinco e ad altri metalli pesanti nelle esercitazioni militari e nelle missioni di pace è oggi riconosciuta come una delle principali conseguenze indirette dell’impiego di munizionamento all’uranio impoverito.
In fase di detonazione o impatto balistico, i proiettili generano temperature elevatissime che determinano la vaporizzazione e frammentazione nanometrica non solo dell’uranio, ma anche dei metalli presenti nei bersagli, nelle corazze, nei terreni e nelle infrastrutture colpite. Tra questi assumono rilievo zinco, piombo, rame, cadmio, arsenico e cromo, che vengono dispersi nell’ambiente sotto forma di nanoparticelle altamente biodisponibili, inalabili e assorbibili per via respiratoria e cutanea.
La letteratura scientifica e le ricostruzioni peritali prodotte nei contenziosi giudiziari hanno evidenziato come tali particelle possano permanere a lungo nei poligoni di tiro e nei teatri operativi, determinando esposizioni cumulative anche in assenza di eventi bellici diretti.
Nesso causale per le vittime del dovere
Sul piano giuridico, queste esposizioni rientrano nel perimetro del rischio professionale specifico del personale militare, come delineato dagli articoli 1078 e 1079 del DPR 90/2010 e dall’articolo 603 del Codice dell’ordinamento militare. La giurisprudenza più recente ha chiarito che, in presenza di contaminazione da uranio impoverito e nanoparticelle di metalli pesanti, opera una presunzione relativa di nesso causale tra servizio e patologia, con conseguente alleggerimento dell’onere probatorio a carico del militare o dei suoi superstiti. Ciò consente il riconoscimento della causa di servizio, dello status di vittima del dovere e delle correlate provvidenze indennitarie anche quando non sia possibile individuare una singola esposizione puntuale, valorizzando invece la permanenza prolungata in ambienti contaminati e il principio del “maggior rischio” rispetto alla popolazione generale.
L’esposizione combinata a uranio e metalli quali lo zinco costituisce un fattore eziologico rilevante per l’insorgenza di patologie tumorali, autoimmuni e degenerative, rafforzando il diritto al riconoscimento delle tutele previdenziali e risarcitorie. L’ONA in collaborazione con il Dipartimento Vittime del Dovere segue l’approccio di una ricostruzione integrata medico-legale e giuridica, finalizzata a garantire ai militari e ai loro familiari una tutela coerente con i principi costituzionali di solidarietà e con il valore del servizio prestato allo Stato.
Militari italiani e vittime del dovere
Lo status di vittima del dovere è riconosciuto ai militari e agli appartenenti alle forze armate e di polizia che abbiano riportato infermità o siano deceduti a causa di particolari condizioni ambientali od operative connesse al servizio, comprese le missioni internazionali e le esercitazioni svolte in contesti contaminati. In questo perimetro rientrano oggi in modo sempre più chiaro anche le esposizioni a zinco e altri metalli pesanti generate dalla detonazione di munizionamento, inclusi i proiettili all’uranio impoverito, che determinano la dispersione di nanoparticelle inalabili e bioaccumulabili. La normativa di riferimento, in particolare gli articoli 1078 e 1079 del DPR 90/2010 e l’articolo 603 del D.Lgs. 66/2010, consente di qualificare tali esposizioni come rischio professionale specifico, aprendo la strada al riconoscimento dello status e alle connesse provvidenze economiche e previdenziali.
L’equiparazione a vittime del dovere
L’equiparazione delle vittime del dovere ad altre categorie protette, come le vittime del terrorismo, è il frutto di un’evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha progressivamente valorizzato il sacrificio imposto dal servizio allo Stato. Per ottenere lo status è necessario dimostrare il nesso causale tra attività di servizio ed evento patologico, oggi valutato secondo criteri probatori più favorevoli rispetto al diritto comune, soprattutto nei casi di esposizione a metalli pesanti e contaminanti bellici.
Emblematico, in questo quadro, è il caso del Carlo Calcagni, ufficiale dell’Esercito Italiano impiegato in missioni all’estero, tra cui proprio i Balcani. Calcagni è stato riconosciuto come vittima del dovere a seguito di una contaminazione massiva da metalli pesanti, tra cui zinco, piombo e altri elementi ad alta densità, documentata da accertamenti medico-legali.
Il caso Carlo Calcagni come paradigma medico-legale e probatorio nelle esposizioni complesse
Nel dibattito italiano, il caso Carlo Calcagni è divenuto un riferimento paradigmatico. Rende tangibile il passaggio da una causalità “monofattoriale” a una causalità ambientale complessa, tipica delle missioni e delle attività operative in contesti contaminati. La patologia viene letta come esito di una contaminazione multipla da metalli e di un’esposizione ripetuta in ambienti operativi ad alto rischio, documentata attraverso accertamenti clinici e perizie che valorizzano la compatibilità tra storia di servizio, condizioni ambientali e quadro nosologico. In questa prospettiva, lo zinco assume ruolo di co-fattore quando risulta inserito in un mix di particolato metallico derivante da detonazioni, lavorazioni su materiali bellici, attività in poligoni e permanenza in siti con residui di combustione/esplosione: la sua presenza non deve essere provata come “causa esclusiva”, ma argomentata come elemento del microambiente nocivo che incrementa il carico biologico complessivo.
Il profilo probatorio, inoltre, è coerente con i più recenti approdi giurisprudenziali in materia di vittime del dovere. La tutela non richiede di identificare l’istante “X” di esposizione, bensì di dimostrare la ragionevole probabilità qualificata del collegamento tra servizio e malattia. Soprattutto quando il rischio sia superiore a quello della popolazione generale e connotato da condizioni operative peculiari.


