Il traffico illecito di rifiuti è una delle forme più gravi di criminalità ambientale e consiste nell’organizzazione e gestione di attività illegali finalizzate al trasporto, allo smaltimento o al recupero di rifiuti in violazione della normativa ambientale. Non si tratta semplicemente di un illecito amministrativo, ma di una vera e propria attività criminale che può comportare danni ingenti all’ambiente e alla salute pubblica.

Questo fenomeno si manifesta in forme diverse: ad esempio, attraverso lo smaltimento illecito di rifiuti industriali, il conferimento in discariche abusive, l’esportazione illegale verso Paesi che non rispettano gli standard ambientali europei o lo stoccaggio irregolare in capannoni abbandonati. Spesso dietro a queste pratiche si nascondono vere e proprie organizzazioni criminali, capaci di trarre profitti enormi aggirando i costi dello smaltimento regolare e legale.

Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Il traffico illecito è regolato in Italia dall’articolo 452-quaterdecies del Codice Penale (inserito dalla Legge 68/2015 sugli ecoreati), che punisce le cosiddette attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Prima della riforma del 2015, la norma era contenuta all’art. 260 del D.Lgs. 152/2006, poi abrogato e sostituito appunto dal nuovo inquadramento penale.

La disposizione prevede che è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da 5.000 a 52.000 euro chiunque organizzi, gestisca o partecipi a un’attività continuativa, strutturata e finalizzata:

  • alla cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, trattamento o smaltimento di rifiuti, anche per conto terzi;
  • in violazione delle norme ambientali in materia di rifiuti;
  • allo scopo di conseguire un ingiusto profitto, spesso economico, a discapito della salute pubblica e dell’ambiente.

Non è necessario che l’attività coinvolga rifiuti pericolosi: il reato si configura anche con rifiuti non pericolosi, purché siano violati sistematicamente gli obblighi di legge. Inoltre, la natura organizzata e continuativa dell’attività illecita è un elemento essenziale per la configurazione del reato.

Altre norme di riferimento: quali sono?

Oltre all’articolo 452-quaterdecies del Codice Penale, la normativa italiana sul traffico illecito si integra con altre disposizioni nazionali ed europee. Tra queste:

  • Decreto Legislativo 152/2006 (Testo Unico Ambientale): contiene le regole tecniche sulla gestione, classificazione, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti. Le violazioni di queste regole costituiscono spesso il presupposto del reato di traffico illecito.
  • Legge 68/2015 sugli ecoreati: ha introdotto nel Codice Penale un apposito Titolo VI-bis, dedicato ai delitti contro l’ambiente, tra cui rientra appunto il traffico organizzato di rifiuti.
  • Regolamento (CE) n. 1013/2006 sui trasferimenti di rifiuti: disciplina il movimento dei rifiuti tra Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi, stabilendo autorizzazioni e divieti. Il mancato rispetto di queste regole costituisce reato.
  • Convenzione di Basilea (1989): trattato internazionale ratificato anche dall’Italia, che regola il controllo sui movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento.

Le implicazioni ambientali e sociali

Il traffico illecito di rifiuti ha conseguenze devastanti per l’ambiente, il territorio e la salute delle persone. Discariche abusive, rifiuti pericolosi interrati, fanghi industriali scaricati nei corsi d’acqua, materiali tossici esportati illegalmente in Paesi poveri: sono solo alcune delle forme che assume questo crimine.

A tutto ciò si aggiunge un impatto negativo anche sul piano economico e sociale. Le attività legali di smaltimento sono danneggiate dalla concorrenza sleale di chi opera nell’illegalità; interi territori, come dimostra il caso della cosiddetta “Terra dei Fuochi” in Campania, vedono compromesse le proprie vocazioni agricole, turistiche e produttive. In questi contesti, il traffico illecito si intreccia spesso con il malaffare e le mafie, aggravando il quadro complessivo.