I lavoratori che sono vittime di malattie asbesto correlate con il riconoscimento della malattia professionale per esposizione ad amianto hanno diritto all’accredito dei benefici contributivi aggiuntivi con il coefficiente 1,5 per tutto il periodo di esposizione e quindi al prepensionamento. Infatti queste contribuzioni aggiuntive sono valide per maturare anticipatamente il diritto a pensione. Questo prepensionamento amianto, è pari al 50% del periodo di esposizione.

Inoltre, per coloro che sono già in pensione sussiste il diritto alla ricostituzione della posizione contributiva, utile per la riliquidazione della pensione con la maggiorazione dei ratei. Inoltre, sussiste il diritto alla liquidazione delle somme pari alla differenza sui ratei già liquidati.

L’Osservatorio Nazionale Amianto fornisce a tal proposito consulenza gratuita per l’accredito dei contributi con l’articolo 13 comma 7 della legge 257 del 1992. Se sei un lavoratore esposto ad amianto è possibile richiedere la sorveglianza sanitaria, ed in caso di danni alla salute, il riconoscimento INAIL, il riconoscimento dei contributi amianto e il prepensionamento.

La pensione e l’importanza della contribuzione amianto

I lavoratori riconosciuti con patologie asbesto correlate che sono stati esposti al minerale killer hanno diritto di ottenere dall’INPS il ricalcolo della contribuzione, oltre all’accesso per il prepensionamento. In altre parole, il periodo di lavoro in esposizione ad amianto è calcolato con il coefficiente 1,5.

Infatti, specialmente dopo le modifiche introdotte dalla Legge Fornero, l’età pensionabile è stata innalzata. Tuttavia, queste misure sono particolarmente lesive per i lavoratori esposti ad amianto che hanno minori aspettative di vita. Anche se le modifiche della Legge Fornero non si applicano agli esposti ad amianto, è ad ogni modo necessario che tale esposizione sia riconosciuta.

La tutela legale per il riconoscimento dell’esposizione professionale ad amianto è decisiva per la tutela di questi lavoratori, oltre al prepensionamento. Attraverso questo strumento si applica il coefficiente 1,5 per i periodi di esposizione lavorativa ad amianto e, quindi, si raggiunge il prepensionamento, per un periodo pari al 50% del periodo di esposizione. Inoltre, i contributi, anche per chi è in pensione, determinano una riliquidazione della prestazione con adeguamento dei redditi. Ciò dà diritto anche gli arretrati per la differenza tra il dovuto e quanto già erogato.

I danni alla salute causati dall’amianto

rischio amianto

Le esposizioni a fibre di amianto sono dannose per la salute umana, a prescindere dall’entità dell’esposizione. Ciò è stato ribadito anche nell’ultima monografia IARC, che fa riferimento alle diverse neoplasie asbesto correlate. Questi principi erano stati già ribaditi dalla legislazione comunitaria, in particolare la direttiva n. 477/83/CEE. Successivamente, ciò è stato rievocato anche con la direttiva n. 148/2009/CE. Il tutto sulla base della legge scientifica per la quale rilevano tutte le esposizioni, a prescindere dalla dose.

Anche nella revisione del Consensus Report di Helsinki è stato stabilito che l’unico strumento per sconfiggere le patologie asbesto correlate è quello di evitare l’esposizione, anche a dosi minime. Per tali ragioni, l’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni hanno insistito perché si dia corso alla bonifica.

Infatti, nella stessa conferenza stampa del 13.10.2020 (Rischio amianto in Italia, diritti negati alle vittime), ciò è stato ribadito, con il richiamo alla pubblicazione a firma dell’Avv. Ezio Bonanni, “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia -Ed.2022“. Infatti, è proprio attraverso lo strumento fiscale che è possibile incentivare le bonifiche e, quindi, rimuovere l’amianto, al fine di evitare future esposizioni. In questo modo, si cerca di abbasare la curva epidemiologica delle esposizioni oltre ad arginare l’aggravamento delle condizioni di coloro che sono stati già esposti.

Malattie asbesto correlate: le tabelle INAIL

L’INAIL ha considerato nelle sue tabelle alcune tra le malattie asbesto correlate. Nello specifico, nella lista I compaiono asbestosi, placche pleuriche, ispessimenti pleurici, mesotelioma (pleurico, peritoneale, pericardico e testicolare), tumore al polmone, alla laringe e alle ovaie. Nella lista II: tumore alla faringe, allo stomaco e al colon retto. A queste si aggiunge il tumore all’esofago, contenuto nella lista III.

Le patologie della lista I si presumo di origine professionale, quindi è sufficiente la presenza della noxa per il loro riconoscimento (Cass., Sez. Lav., n. 23653/2016). In questo modo, il nesso causale si presume e l’onere della prova è a carico dell’INAIL. Poi ci sono le patologie della lista II e III e le altre patologie per le quali l’onere della prova è a carico del lavoratore.

Tutela legale delle vittime per il prepensionamento amianto

I lavoratori esposti ad amianto hanno diritto ai benefici contributivi, sulla base dell’art. 13, co. 8, L. 257/1992. Nel tempo sono emerse una serie di criticità, con restrizione della platea e ridimensionamento dell’entità della contribuzione. Per tali motivi, rispetto alla fattispecie di cui all’art. 13, co. 8, L. 257/1992, l’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni raccomandano di attivare anche la procedura di cui all’art. 13, co. 7, L. 257/92. Infatti, in questi casi non vi sono le limitazioni proprie dell’art. 13, co. 8, L. 257/92, costituite dalla decadenza per coloro che non hanno presentato la domanda all’INAIL, piuttosto che la prescrizione.

Per tali motivi, i lavoratori esposti ad amianto, anche se avessero presentato la domanda all’INAIL, è preferibile che si sottopongano a sorveglianza sanitaria. In questo modo, è possibile verificare se sussiste, o meno, un danno biologico amianto e, quindi, poter chiedere l’indennizzo INAIL. Anche nel caso in cui il danno biologico riconosciuto fosse inferiore al 6%, sussiste, sempre, il diritto ad ottenere la certificazione di esposizione amianto, ex art. 13, co. 7, L. 257/92.

Questo è molto importante perché da diritto ad ottenere dall’INPS la rivalutazione della posizione contributiva con il coefficiente 1,5, per il maggior periodo di contribuzione, valido a maturare anticipatamente il diritto a pensione. Inoltre, tale rivalutazione, pari al 50%, rileva anche con riferimento al valore della contribuzione. Per cui, anche i lavoratori in pensione, per effetto di tale moltiplicazione, hanno diritto alla ricostituzione della posizione contributiva e alla riliquidazione della pensione. In questo modo, i ratei sono di importo maggiore e, per di più, sono riliquidati quelli già erogati con il versamento delle differenze, rispetto al maggior importo dovuto con i contributi amianto.

Certificato INAIL prepensionamento vittime patologie asbesto

Nel caso in cui ci fosse la diagnosi di una malattia asbesto correlata, occorre attivare la procedura presso l’INAIL per ottenere il riconoscimento dell’origine professionale della malattia per esposizione professionale ad amianto. Ottenuto il riconoscimento, anche fosse all’1%, c’è il diritto ad ottenere la certificazione INAIL.

Come già evidenziato, l’art. 13, comma 7, Legge 257/1992, sancisce il diritto all’aumento contributivo con coefficiente a 1,5, confermandosi uno strumento di tutela previdenziale per i lavoratori vittime amianto. In sintesi, la platea di questi lavoratori è ristretta a coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di un danno biologico amianto per motivi occupazionali. Non è necessario che la malattia sia tabellata, né che abbia un particolare grado invalidante: i contributi aggiuntivi sono sempre quindi dovuti.

Occorre tener presente che tutti i lavoratori esposti professionalmente a questi minerali devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria, ovvero dei periodici controlli sanitari per verificare se le fibre hanno provocato dei danni alla salute. Purtroppo, questi minerali sono altamente dannosi per la salute, provocando prima di tutto infiammazione e solo successivamente potrebbe attivare il processo di cancerogenesi, provocando l’insorgenza di una neoplasia, anche grave.

Come ottenere il riconoscimento INAIL esposizione amianto

L’INAIL suddivide le malattie asbesto correlate in tre liste. In tale contesto, il ruolo decisivo è quello del medico legale che deve rendere obiettiva la diagnosi, in particolare per le placche e degli ispessimenti pleurici. Questi ultimi, infatti, sono quasi sempre presenti nel caso di esposizione professionale ad amianto, essendo considerati il segno biologico della prova dell’esposizione cancerogena.

Con la diagnosi precisa e la prova della esposizione anche indiretta ed ambientale, nel caso delle liste successive alla prima, si può attivare la procedura amministrativa INAIL di riconoscimento. Il certificato su modello INAIL, stilato dal medico legale, viene inoltrato all’ente previdenziale che svolge l’istruttoria. In questo modo, al termine del procedimento amministrativo, l’INAIL emetterà un provvedimento. In caso di accoglimento, l’ente dovrà rilasciare anche il certificato di esposizione professionale ad amianto.

Prepensionamento per le vittime di patologie asbesto correlate

Il certificato di esposizione professionale ad amainto è molto importante perché deve essere allegato alla domanda amministrativa INPS per ottenere il ricalcolo della contribuzione con la moltiplicazione con il coefficiente 1,5. L’INAIL, per i lavoratori vittime di patologie asbesto correlate regolarmente documentate, è obbligata a rilasciare il certificato di esposizione. Infatti, il lavoratore, ottenuta la diagnosi e poi il riconoscimento INAIL di malattia professionale asbesto, ha pieno diritto a tale certificazione.

Dunque, il lavoratore deve depositare la domanda amministrativa all’INPS per ottenere l’accredito delle contribuzioni aggiuntive amianto, e quindi il prepensionamento. Nella domanda amministrativa di accredito devono essere indicati i periodi di esposizione professionale, unitamente al curriculum lavorativo, alla documentazione medica e al riconoscimento INAIL. In più, se rilasciato, occorre trasmettere anche il certificato di esposizione amianto.

L’INPS, ricevuta la domanda amministrativa amianto, deve rivalutare l’intero periodo applicando il coefficiente di 1,5. Successivamente, se con l’aggiunta dei contributi si raggiunge l’anzianità contributiva, il lavoratore potrà essere collocato direttamente in pensione. Quindi, è fondamentale la domanda sia delle contribuzioni aggiuntive, sia di pensione. L’INPS dovrà a quel punto istruire la domanda sia in riferimento alla rivalutazione contributiva, sia alla richiesta di pensione. Ciò, in caso di accoglimento. Al contrario, nell’ipotesi di rigetto, il lavoratore potrà proporre ricorso al Comitato Provinciale INPS ed, in caso di ulteriore rigetto, potrà agire innanzi al giudice del lavoro contro l’INPS.

Riconoscimento contributi amianto procedura legale

Spesso l’INPS nega la rivalutazione della posizione contributiva con il moltiplicatore 1,5, anche ai lavoratori che hanno ottenuto il riconoscimento INAIL di malattia professionale asbesto correlata, sostenendo che il riconoscimento INAIL sia inferiore al 6%.

La Corte di Cassazione, sez. lav., n. 30438/2018, ha ribadito il principio secondo il quale non rileva il grado invalidante ma il riconoscimento. Infatti, se le placche e gli ispessimenti pleurici sono malattie asbesto correlate, sussiste, comunque, il diritto ai benefici nel caso del loro riconoscimento INAIL. Questo è molto importante perché, anche con un grado invalidante minimo, fosse anche dell’1%, sussiste il diritto alla rivalutazione della posizione contributiva utile per il prepensionamento per patologia. Specialmente in un contesto nel quale l’accredito può essere ottenuto anche qualora l’esposizione fosse inferiore ai 10 anni e in assenza di una soglia minima. Non si applicano a questi benefici le decadenze di cui all’art. 47, co. 5, L. 326/03, per coloro che non hanno depositato la domanda INAIL entro il 15.06.2005.

Nel caso, invece, in cui il lavoratore fosse di giovane età potrà formulare la domanda amministrativa INPS per la pensione invalidità amianto. Si tratta di un diverso istituto rispetto a quello delle contribuzioni aggiuntive, istituito con l’art. 1, co. 250, L. 232/2016. Originariamente questo diritto era limitato ai casi delle vittime che avevano ottenuto il riconoscimento dell’asbestosi, tumore del polmone e mesotelioma, come malattie professionali amianto. Successivamente, la platea è stata ampliata, in favore di tutti coloro che hanno un danno biologico riconosciuto dall’INAIL per esposizione professionale ad amianto.

Assistenza per le vittime e i loro familiari

L’ONA fornisce assistenza a tutte le vittime e i loro familiari che hanno subito danni alla propria salute per l’esposizione ad agenti cancerogeni, come l’amianto. Per avere una consulenza e ottenere un supporto per la difesa dei propri diritti, è possibile chiamare il numero verde 800.034.294 o compilare il form.

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