Il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213 (D.Lgs. 213/2025) rappresenta uno degli interventi più significativi degli ultimi anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Entrato in vigore il 24 gennaio 2026, il provvedimento recepisce la Direttiva (UE) 2023/2668 e aggiorna il quadro normativo italiano relativo alla protezione dei lavoratori esposti all’amianto. L’obiettivo è rafforzare le misure di prevenzione, ridurre ulteriormente il rischio di esposizione professionale e adeguare la legislazione nazionale alle più recenti acquisizioni scientifiche

D.Lgs 213/2025: la prevenzione nei luoghi di lavoro

La riforma interviene direttamente sul Titolo IX, Capo III, del D.Lgs. 81/2008, che disciplina la protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto durante il lavoro. Pur confermando l’impianto generale del Testo Unico, il legislatore introduce obblighi più rigorosi per i datori di lavoro, aggiorna le modalità di valutazione del rischio e ridefinisce alcuni aspetti fondamentali del sistema di prevenzione.

Queste modifiche non costituiscono un semplice adeguamento formale alla normativa europea. Al contrario, riflettono l’evoluzione delle conoscenze scientifiche sugli effetti dell’amianto. Oggi, infatti, è ampiamente riconosciuto che non esiste una soglia di esposizione completamente priva di rischio. Anche concentrazioni molto basse di fibre aerodisperse possono contribuire, nel lungo periodo, allo sviluppo di patologie gravissime come il mesotelioma, il carcinoma polmonare e l’asbestosi. Per questo motivo il legislatore europeo ha scelto di rafforzare il principio della massima riduzione possibile dell’esposizione professionale.

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D.Lgs 213/2025: il contesto europeo della riforma

L’intervento del legislatore italiano si inserisce in una strategia più ampia promossa dall’Unione europea. La Direttiva (UE) 2023/2668 modifica la precedente Direttiva 2009/148/CE con l’obiettivo di garantire un livello più elevato di tutela dei lavoratori nei settori in cui permane il rischio di contatto con materiali contenenti amianto.

La necessità di aggiornare la disciplina deriva da un dato ormai consolidato. Sebbene l’impiego dell’amianto sia vietato da molti anni, milioni di tonnellate di materiali contenenti questa sostanza sono ancora presenti negli edifici costruiti prima degli anni Novanta, negli impianti industriali, nelle infrastrutture, nelle reti idriche e nei mezzi di trasporto. Di conseguenza, il rischio non riguarda più la produzione o la commercializzazione dell’amianto, ormai vietate, bensì le attività di manutenzione, ristrutturazione, demolizione, bonifica e gestione del patrimonio edilizio esistente.

La Commissione europea ha inoltre evidenziato come il Green Deal europeo e i programmi di riqualificazione energetica degli edifici comporteranno un forte incremento dei lavori su immobili costruiti nel secolo scorso. Senza adeguate misure preventive, tali interventi potrebbero aumentare il numero dei lavoratori esposti accidentalmente alle fibre di amianto.

Per questa ragione la direttiva introduce criteri più rigorosi per l’identificazione preventiva dei materiali contenenti amianto, la valutazione del rischio e il controllo delle esposizioni.

Le principali modifiche introdotte nel D.Lgs. 81/2008

Il D.Lgs. 213/2025 interviene su numerose disposizioni del Titolo IX, Capo III, del D.Lgs. 81/2008, senza modificarne la struttura generale. L’impianto normativo rimane fondato sul principio della prevenzione, ma vengono rafforzati gli strumenti destinati a evitare l’esposizione alle fibre di amianto durante tutte le attività lavorative. Il legislatore non si limita ad aggiornare i valori tecnici. Introduce, infatti, una disciplina più rigorosa che coinvolge la pianificazione degli interventi, la valutazione del rischio, le tecniche di campionamento dell’aria, la formazione dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria.

La riforma attribuisce particolare rilievo all’individuazione preventiva dei materiali contenenti amianto. Prima dell’inizio dei lavori di manutenzione, ristrutturazione, demolizione o bonifica, il datore di lavoro deve acquisire tutte le informazioni disponibili sulla presenza del minerale nell’edificio o nell’impianto interessato. Questo obbligo assume un ruolo centrale perché permette di programmare gli interventi in sicurezza e di adottare le misure di prevenzione più adeguate.

Allo stesso tempo, il decreto rafforza il principio secondo cui l’esposizione dei lavoratori deve essere mantenuta al livello più basso tecnicamente possibile. Tale criterio supera una lettura meramente formale del rispetto dei limiti di legge. Il semplice rispetto del valore limite, infatti, non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di adottare ogni misura organizzativa e tecnica idonea a ridurre ulteriormente la dispersione delle fibre.

D.Lgs. 213/2025: il nuovo valore limite di esposizione professionale

Una delle innovazioni più importanti riguarda il valore limite di esposizione professionale all’amianto. Il D.Lgs. 213/2025 recepisce il nuovo limite fissato dalla Direttiva (UE) 2023/2668, pari a 0,01 fibre per centimetro cubo d’aria (0,01 fibre/cm³), calcolato come media ponderata sulle otto ore lavorative.

La riduzione del limite non rappresenta soltanto una modifica numerica. Essa riflette un cambiamento sostanziale nell’approccio alla tutela della salute. Negli ultimi anni numerosi studi epidemiologici hanno infatti dimostrato che il rischio di sviluppare mesotelioma o carcinoma polmonare può persistere anche in presenza di esposizioni molto inferiori rispetto ai limiti storicamente adottati. Per questo motivo l’Unione europea ha ritenuto necessario innalzare il livello di protezione dei lavoratori.

Il valore limite costituisce una soglia massima che non deve mai essere superata. Tuttavia, la normativa precisa che esso non coincide con un livello di sicurezza assoluta. L’obiettivo resta quello di ridurre la concentrazione di fibre aerodisperse al minimo tecnicamente raggiungibile, applicando il principio della prevenzione primaria. Ciò significa che il datore di lavoro deve continuare a migliorare le misure di contenimento anche quando i monitoraggi dimostrano il rispetto del limite previsto dalla legge.

Questa impostazione assume particolare rilievo nelle attività di bonifica e demolizione, dove il rischio di liberazione delle fibre aumenta in modo significativo durante la manipolazione dei materiali contenenti amianto.

D.Lgs. 213/2025: le nuove modalità di misurazione delle fibre

Il decreto introduce anche importanti novità sul piano tecnico. Per molti anni la concentrazione delle fibre aerodisperse è stata determinata prevalentemente mediante microscopia ottica a contrasto di fase (PCM), metodologia che ha rappresentato il riferimento internazionale nella valutazione dell’esposizione professionale.

La Direttiva (UE) 2023/2668 riconosce tuttavia che le tecniche più moderne consentono di ottenere risultati più accurati. Di conseguenza, il D.Lgs. 213/2025 avvia una graduale evoluzione dei sistemi di monitoraggio, prevedendo l’utilizzo della microscopia elettronica (EM) secondo le tempistiche stabilite dalla normativa europea.

La microscopia elettronica presenta una sensibilità decisamente superiore rispetto alla PCM. Questa tecnologia permette infatti di individuare fibre molto più sottili e di distinguere con maggiore precisione le fibre di amianto da altre particelle minerali presenti nell’aria. Il risultato è una valutazione dell’esposizione più affidabile e aderente alle reali condizioni di rischio.

L’introduzione della microscopia elettronica comporterà un progressivo adeguamento dei laboratori incaricati delle analisi e dei protocolli di campionamento. Sarà inoltre necessario garantire elevati standard di qualità, assicurando personale qualificato, procedure validate e controlli periodici sulle prestazioni dei laboratori. In questo modo il monitoraggio ambientale diventerà uno strumento ancora più efficace per verificare l’efficacia delle misure di prevenzione adottate nei cantieri e nei luoghi di lavoro.

La valutazione del rischio diventa ancora più rigorosa

La valutazione del rischio continua a rappresentare il fulcro dell’intero sistema di prevenzione previsto dal D.Lgs. 81/2008. Il D.Lgs. 213/2025 rafforza questo principio, imponendo un’analisi ancora più approfondita delle condizioni operative prima dell’avvio delle attività che potrebbero comportare un’esposizione all’amianto.

Il datore di lavoro non può limitarsi a verificare la presenza dei materiali contenenti amianto. Deve valutarne anche lo stato di conservazione, la friabilità, le modalità con cui saranno eseguiti i lavori e la probabilità di dispersione delle fibre durante ogni fase dell’intervento. Questa analisi costituisce la base per scegliere le tecniche operative più sicure e definire le misure di protezione collettiva e individuale.

Particolare attenzione viene riservata ai lavori di manutenzione sugli edifici esistenti. Molti casi di esposizione professionale, infatti, non si verificano durante le grandi bonifiche, bensì nel corso di interventi apparentemente ordinari su coperture, tubazioni, controsoffitti, pavimentazioni o impianti costruiti quando l’amianto era ancora largamente utilizzato. Proprio per questo motivo la normativa insiste sulla necessità di individuare preventivamente i materiali pericolosi e di evitare qualunque lavorazione che possa provocarne la rottura o il deterioramento senza adeguate precauzioni.

Ne deriva un modello di prevenzione sempre più orientato all’anticipazione del rischio. Individuare il pericolo prima dell’inizio dei lavori consente infatti di ridurre in modo significativo le esposizioni accidentali e di proteggere non solo gli operatori direttamente coinvolti, ma anche gli altri lavoratori presenti nell’area interessata.