Un approccio più preventivo alla gestione del rischio

Dal 24 gennaio 2026 entra in vigore il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, che recepisce la Direttiva (UE) 2023/2668 e aggiorna in modo sostanziale il D.Lgs. 81/2008. Le nuove regole amianto segnano un cambio di prospettiva netto. La tutela non si concentra più solo sull’intervento durante i lavori, ma soprattutto sulla fase di pianificazione.

L’amianto, infatti, è ancora presente in molti edifici e impianti e rappresenta un rischio concreto non solo nelle bonifiche dedicate, ma anche in ristrutturazioni, demolizioni, manutenzioni e interventi urgenti. Per questo motivo il campo di applicazione è chiarito e ampliato: le disposizioni si applicano a tutte le attività in cui l’esposizione esiste o può esistere, comprese situazioni meno evidenti come alcuni scavi o attività in emergenza.

Un principio chiave elimina le incertezze operative. In presenza anche di un semplice dubbio sulla possibile presenza di amianto, si applica l’intero regime di tutele previsto dalla normativa. In questo modo si evitano zone grigie e si responsabilizzano committenti e imprese già nella fase di programmazione dei lavori.

Diventa centrale anche la fase pre-cantiere. Prima di avviare demolizioni, manutenzioni o ristrutturazioni, il datore di lavoro deve verificare la presenza di materiali contenenti amianto, raccogliendo informazioni dai proprietari. Se l’edificio è antecedente al 1992 e i dati non sono disponibili, è obbligatorio un accertamento da parte di un operatore qualificato, con esiti da acquisire prima dell’inizio delle attività.

Notifiche, limiti di esposizione e tutela dei lavoratori

Le nuove regole amianto incidono in modo rilevante anche sugli adempimenti operativi. La valutazione del rischio non è più solo descrittiva, ma deve orientare le scelte: quando esiste un pericolo di esposizione, va data priorità alla rimozione dell’amianto rispetto ad altre soluzioni.

Cambia inoltre la disciplina delle esposizioni sporadiche e di debole intensità. L’esenzione dagli obblighi è ora più limitata e possibile solo se la valutazione dimostra chiaramente che il valore limite non verrà superato e solo per attività specifiche e tipizzate.

La notifica preventiva è rafforzata. Prima dell’avvio dei lavori, il datore di lavoro deve comunicare all’organo di vigilanza informazioni dettagliate su luoghi, materiali, procedure, numero e nominativi dei lavoratori, formazione e sorveglianza sanitaria. Una parte della documentazione deve essere conservata per quarant’anni, rafforzando la tracciabilità nel tempo.

Il perno tecnico resta il valore limite di esposizione: 0,01 fibre per cm³ come media su otto ore. Se il limite è superato, o se emergono materiali non individuati in precedenza, i lavori si fermano immediatamente e riprendono solo dopo adeguate misure correttive.

Infine, la riforma rafforza formazione e sorveglianza sanitaria. La formazione deve essere mirata all’uso corretto dei DPI, mentre la sorveglianza accompagna il lavoratore lungo tutto il percorso, includendo una visita anche alla cessazione del rapporto. In questo modo, la tutela non è solo immediata, ma si estende anche nel lungo periodo.