Il ruolo dell’aeronautica militare italiana

L’Aeronautica Militare Italiana è un’istituzione a salvaguardia della democrazia. Svolge funzioni di pace e di tutela dei diritti, anche nella risoluzione di controversie internazionale. L’Arma aerea si è coperta di gloria, nel corso della Prima e della Seconda guerra mondiale e, successivamente, ha svolto un ruolo fondamentale in ambito NATO.

L’Osservatorio Vittime del Dovere, insieme all’Avv. Ezio Bonanni e all’Osservatorio Nazionale Amianto, tutela il personale civile e militare delle Forze Armate, in particolare dell’Aeronautica Militare. Coloro che per servizio nell’Aeronautica Militare hanno subito danni alla salute per esposizione amianto e ad altri cancerogeni hanno diritto al riconoscimento della causa di servizio.

Le condizioni di rischio in Aeronautica Militare

La presenza di rischio da esposizione all’amianto nell’Aeronautica Militare ha origini lontane, radicate nel tempo. L’amianto è stato lungamente utilizzato dall’Aeronautica italiana in diversi ambiti, sia negli aerei civili e militari che nelle basi aeronautica militare. Lo stesso VII Rapporto Mesoteliomi è riportato l’utilizzo di amianto in:

  • materiali da attrito usati nei freni;
  • cartoni negli stipetti per la conservazione dei cibi caldi;
  • tele durante la saldatura di parti metalliche;
  • guarnizioni.

Negli aerei militari, l’asbesto è stato utilizzo con funzione termoisolante tra la cabina di guida e il reattore e nelle parti dell’aeromobile esposte a forte calore, come l’area del motore, il motore ausiliario (APU), le condotte dell’aria calda, i sistemi frenanti e le componenti circostanti. In particolare nei motori i materiali contenenti amianto venivano utilizzati come:

  • isolanti termici di scatole metalliche, cavi, schermi termici, terminali;
  • adesivi per sagome, segmenti, tubazioni e pannelli;
  • fascette, guarnizioni e strisce isolanti;
  • pannelli per la insonorizzazione degli aeromobili.

L’amianto era presente anche durante le attività di manutenzione e revisione degli aeromobili, che avvenivano negli hangar, ambienti privi di confinamento e di aspiratori localizzati delle polveri, quindi con forte aerodispersdione delle polveri di asbesto. I reparti dove avveniva lo smontaggio dei materiali contenti amianto sono le baie di ricovero aeromobili, ceppi freni, allestimento interni e allestimento e disallestimento motori.

Esposizione ad amianto dell’Aeronautica Militare

L’Osservatorio Nazionale Amianto, memore dei numerosi successi giudiziari e dell’imponente accertamento delle responsabilità di organi dello Stato in ordine all’utilizzo di amianto e all’esposizione di molti dipendenti pubblici e dei militari in particolare, ha chiesto l’intervento delle forze politiche, perché sia risolto ogni possibile dubbio interpretativo.

In seguito all’iniziativa assunta da Nicola Panei, quale componente del consiglio direttivo nazionale dell’ONA, assistito dall’Avv. Ezio Bonanni, è stato presentato un voluminoso dossier presso la Procura della Repubblica di Padova, corredato con i riferimenti ai numerosi casi di mesotelioma, tumori polmonari, asbestosi, ispessimenti pleurici, placche pleuriche e tutte le altre patologie riconducibili ad esposizione professionale a particelle e microfibre di asbesto. La Procura della Repubblica di Padova ha disposto le necessarie verifiche e la consulenza tecnica del Dott. Arthur Alexanian, del Dott. Fulvio D’Orsi e del Dott. Bruno Murer ha confermato il rischio amianto in Aeronautica Militare.

Salubrità dell’ambiente lavorativo in Aeronautica Militare

L’Osservatorio Nazionale Amianto, fin dalla sua istituzione, ha chiesto la sanificazione delle basi a terra e del naviglio che presentano materiali di amianto, per evitare altre esposizioni. In più è necessaria la sorveglianza sanitaria per i soggetti che hanno lavorato in ambienti contaminati e il riconoscimento di tutte le prestazioni assistenziali e risarcitorie. Secondo dati ufficiali del Ministero della Difesa aeronautica militare, dal 1993 al 2012, sono stati registrati 405 casi di malattie asbesto correlate con 211 decessi: 45 decessi in areonatica militare, 50 nei Carabinieri, 39 nell’Esercito e 77 nella Marina militare mentre nel Rapporto Mesoteliomi del ReNaM risultano 621 casi di mesotelioma nel solo settore della Difesa.

L’ONA ha presentato diverse istanze di giustizia, nelle competenti sedi e sono pendenti diversi procedimenti in indagine, sia in relazione al rischio amianto sia in relazione ad altri rischi, in relazione alle diverse noxae, riconosciute da IARC come un rischio carcinogenico nell’uomo. Per esempio ci sono:

  • tricloroetilene, tetracloroetilene ad altri agenti clorurati;
  • fumi di scarico di motori endotermici funzionanti a gasolio e a benzine;
  • campi elettromagnetici generati da apparecchiature di telecomunicazione, radar, sistemi di mira, motori elettrici, correnti elettriche e presenti e attive in mezzi corazziati, blindati, ruotati;
  • radiazioni ionizzanti emesse da “trizio” e da uranio impoverito presente in siti contaminati da eventi bellici all’estero;
  • piombo e suoi composti organici e inorganici;
  • idrocarburi policiclici aromatici (IPA);
  • idrocarburi aromatici non policiclici;
  • benzene;
  • fibre artificiali isolanti (fibre di vetro, di roccia, di ceramica).

Indennizzi e tutele per militari esposti

L’ONA assiste tutti coloro che hanno riportato infermità per causa di servizio. A seguito del riconoscimento della dipendenza da servizio, il militare, o i familiari in caso di decesso, hanno diritto all’equo indennizzo, alla pensione privilegiata, al riconoscimento dello status di servitore dello Stato colpito nell’adempimento dei propri compiti, con gli stessi diritti riservati alle vittime di atti eversivi, e al risarcimento dei danni.

Il personale delle Forze Armate e delle amministrazioni statali, che ha subito una invalidità permanente in seguito a lesioni riportate durante il servizio o nello svolgimento delle attività istituzionali, deve essere considerato vittima del dovere.

Tutti i soggetti che hanno riportato danni alla salute per motivi di servizio, nelle condizioni di cui all’art. 1 co. 563 e 564 della L. 266 del 2005, hanno diritto alle seguenti prestazioni:

  • speciale elargizione;
  • assegno mensile vitalizio per l’importo di €500, in luogo del minor importo di €258,23, per effetto della equiparazione alle vittime del terrorismo e delle organizzazioni criminali;
  • speciale assegno vitalizio, pari a €1.033, con decorrenza a partire dal 02/05/1992;
  • maggiorazione del trattamento pensionabile del 7,5%, utile sia per la pensione sia per il TFR;
  • attribuzione figurativa di ulteriori 10 anni di contributi ai fini pensionistici e della buonuscita;
  • esonero dall’IRPEF sulle prestazioni;
  • accesso al collocamento obbligatorio con priorità rispetto ad altre categorie e precedenza in caso di pari titoli;
  • possibilità di usufruire di borse di studio non soggette a imposizione fiscale;
  • esonero dalla spesa sanitaria e dalla quota farmaceutica, inclusi i farmaci di fascia C, esteso anche ai familiari;
  • supporto psicologico garantito dallo Stato;
  • dispensa dall’imposta di bollo per tutti gli atti connessi alla liquidazione dei benefici.

Riconoscimento come vittima del servizio

vittime del dovere

L’art. 1, comma 562, della l. 266/05, che prevede l’estensione dei benefici previsti per le persone colpite da atti terroristici e gruppi criminali organizzati a tutte le vittime del dovere, individuate ai sensi dell’art. 13, della l. 13.08.1980 n. 466.

Il Consiglio di Stato, con parere del 1° giugno 2010 (atto n. 02526/2010), ha chiarito che per riconoscere a un militare lo status di equiparato alla vittima del dovere è sufficiente che la malattia sia insorta durante o a seguito dello svolgimento del servizio. Questo vale sia per il servizio a bordo delle navi, sia per quello svolto su mezzi o all’interno di infrastrutture militari dove era presente amianto.

Il Tribunale di Cagliari, Giudice del Lavoro, con sentenza n. 917 del 22.06.2016, ha equiparato il personale danneggiato in servizio alle vittime delle associazioni criminali, ai fini delle prestazioni previdenziali, in caso di insorgenza di patologie asbesto correlate e in favore dei familiari nel caso di decesso, con accoglimento, quindi, delle tesi sempre sostenute dall’Osservatorio Nazionale Amianto e dall’Avv. Ezio Bonanni.

Finalmente anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 7761/2017, ha definitivamente affermato il seguente principio di diritto: “L’ammontare dell’assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati è uguale a quello dell’analogo assegno attribuibile alle persone colpite da atti terroristici e dai gruppi criminali organizzati, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l’unica conforme al principio di razionalità – equità di cui all’art. 3 della Costituzione, come risulta dal “diritto vivente” rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria”.

Risarcimento danni per vittime dell’Aeronautica Militare

L’Osservatorio Nazionale Amianto rende noto che la liquidazione delle prestazioni previdenziali legate al riconoscimento come personale danneggiato in servizio, anche con parificazione ai soggetti danneggiati da atti terroristici, costituisce pur sempre una prestazione indennitaria, che non estingue l’obbligo di risarcimento a carico del Ministero della Difesa o delle altre amministrazioni eventualmente coinvolte.

Per tali ragioni, l’ONA si è fatto promotore di numerose azioni per ottenere il risarcimento integrale, in favore del personale riconosciuto vittima in servizio, che, riconosciuto tale, ha poi evocato in giudizio le amministrazioni, per ottenerne la condanna al risarcimento integrale di tutti i danni. L’ONA, qualora vi sia il rinvio a giudizio, interverrà come parte civile per tutelare i diritti dei militari malati e dei familiari dei deceduti, con richiesta di citazione del Ministero della Difesa quale responsabile civile.

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