L’Osservatorio Nazionale Amianto, presieduto dall’avvocato Ezio Bonanni, tutela anche tutte le vittime dell’uranio impoverito. In primo luogo con la prevenzione primaria, e poi con quella secondaria. Purtroppo, in seguito all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito, nei Balcani come in altri teatri di impiego dei nostri uomini in divisa, sono state determinate esposizioni a nanoparticelle di metalli pesanti e radiazioni, oltre ad amianto. L’impatto è stato micidiale per la salute pubblica. Negli anni, l’ONA ha tutelato anche i dirtitti delle vittime uranio impoverito e dei loro familiari. Per ottenere l’assistenza gratuita, tecnica, medica e legale si può telefonare al numero verde 800.034.294 oppure scrivere direttamente all’associazione.

L’ONA contro l’uso dei proiettili all’uranio impoverito

amianto e uranio convegno

Purtroppo, anche nel conflitto bellico tra Russia e Ucraina si ipotizza ci sia stato e continui ad esserci utilizzo di proiettili all’uranio impoverito, con conseguente contaminazione di aria, acqua e suolo. L’impatto di questi proiettili sulla salute umana è stato già devastante per coloro che hanno solo messo piede dove sono stati deflagrati. Ne è un esempio la storia dei nostri militari, uomini dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica. Al loro rientro in patria la maggior parte si sono ammalati e molti di loro sono addirittura deceduti.

Ne è un esempio il Col. Carlo Calcagni, spesso presente ai convegli organizzati dall’ONA, essendo anche lui in prima linea nella lotta contro l’amianto e l’uranio impoverito, dato che lui in prima persona è stato colpito da questi potenti cancerogeni, non avendo ricevuto alcuna tutela preventiva. La tutela legale dell’ONA si fonda su significativi risultati già raggiunti dall’Avv. Ezio Bonanni, come per il caso del Maresciallo Lazzari, per il quale il TAR Lazio con sentenza 80/2022 ha condannato il Ministero della Difesa al risarcimento del danno, così come molti altri raggiunti in corso d’opera.

Dove si trova l’uranio in natura?

L’uranio è un metallo pesante. Si tratta di uno scarto del procedimento di arricchimento dell’uranio. Questo minerale, in piccole quantità, si trova nelle rocce, nel suolo, ma anche nell’acqua e nei cibi. È l’elemento chimico di numero atomico 92 e il suo simbolo è U. Di colore bianco-argenteo, tossico e radioattivo, appartiene alla serie degli attinidi. Il suo isotopo 235U trova impiego come combustibile nei reattori nucleari e nella realizzazione di armi nucleari. L’uranio impoverito, invece, si utilizzò per rendere le corazzature dei carri armati particolarmente resistenti e per costruire munizioni anticarro.

L’uranio si estrae specificatamente da due minerali: l’uraninite (detta anche pechblenda) e la carnotite. Si conoscono, però, almeno altri 150 minerali uraniferi, con contenuti di uranio di potenziale rilevanza commerciale.

Come si estrae l’uranio?

L’esplorazione e l’estrazione di minerali radioattivi è iniziata in Repubblica Ceca già dalla fine del XIX secolo. Successivamente, la pratica è proseguita anche negli Stati Uniti agli inizi del XX secolo. I sali di radio, contenuti nei minerali dell’uranio, erano ricercati per il loro impiego in vernici fluorescenti che venivano utilizzati per i quadranti di orologi ed altri strumenti, ma anche per applicazioni mediche, che poi si sono scoperte fortemente nocive.

Durante la Seconda guerra mondiale gli Usa comprarono l’uranio anche dal Congo e dal Canada. Le miniere del Colorado fornivano principalmente miscele di minerali di uranio e di vanadio (carnotite) ma, per via della segretezza applicata nel periodo bellico, solo quest’ultimo figurava pubblicamente come prodotto delle miniere. Per questo, diversi anni più tardi i lavoratori di quelle miniere si videro riconosciuti risarcimenti per le indennità per aver estratto materiale radioattivo senza essere stati informati dei rischi.

Applicazioni militari dell’uranio impoverito

Oltre che per la realizzazione di ordigni atomici in campo militare, l’altra importante applicazione militare dell’uranio impoverito è al fine di rendere le corazzature dei carri armati particolarmente resistenti e la costruzione di munizioni anticarro.

Le munizioni di questo tipo sono chiamate API, Armor Piercing Incendiary, ovvero munizioni perforanti incendiarie. Sono state esplose per la prima volta circa 300 tonnellate di uranio impoverito durante un conflitto della prima guerra del Golfo da parte dell’esercito statunitense. In particolare, dai cannoni GAU-8 Avenger da 30 mm degli aerei da attacco al suolo A-10 Thunderbolt. Ogni proiettile conteneva 272 grammi di uranio impoverito. Lo stesso metallo pesante è stato usato anche nella guerra in Bosnia ed Erzegovina, nella guerra del Kosovo e, in misura minore, nella seconda guerra del Golfo.

Padre Jean-Marie Benjamin, testimone delle atrocità subite dalla popolazione irachena, ha denunciato per primo la pericolosità degli armamenti ad uranio impoverito. Si tratta di armamenti con effetti radioattivi e/o con persistenza ambientale, e per questo non rientrano nelle categorie di armi convenzionali, secondo l’art. 23 della Convenzione dell’Aia del 1899 e la Convenzione di New York del 1976.

Nel 2001 Carla Del Ponte, allora a capo del Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia, parlò dell’uso di armi all’uranio impoverito da parte della Nato definendolo un crimine di guerra. Successivamente, uno studio commissionato dal predecessore della Del Ponte, Louise Arbour, affermò che non esiste un trattato ufficiale sul bando delle armi all’uranio impoverito, né leggi internazionali che le vietino espressamente.

La Nato chiamata a rispondere dell’uso uranio impoverito

Negli anni a seguire, la posizione è però messa di nuovo in discussione. Nel 2022, la Nato è stata chiamata a rispondere sull’uso dell’uranio impoverito. L’organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord potrebbe andare a processo. La Corte suprema di Belgrado contesta, infatti, l’uso delle bombe “umanitarie”. Quelle utilizzate contro la ex Jugoslavia durante l’operazione Allied Force.

La questione si è aperta a causa di una denuncia da parte di un ex militare dell’esercito jugoslavo, che ha contratto diversi tumori simili a quelli di altri colleghi. L’uomo è convinto che le sue patologie siano state causate proprio dall’uranio impoverito. Non è solo, combatte la sua battaglia al fianco di oltre 3mila civili serbi, che vogliono giustizia sia per i danni causati dai bombardamenti, sia per quelli alla salute. L’Alleanza atlantica si è appellata ad accordi firmati a Belgrado che dovrebbero garantirle l’immunità giurisdizionale e si è dichiarata “improcessabile”. La controparte ribatte di aver firmato questi documenti nel 2005 e che non avrebbero valore retroattivo.

Uranio impoverito: effetti sull’uomo e malattie principali

L’uranio impoverito può causare effetti immediati, come il soffocamento di chi si trova all’interno di carri armati colpiti, ma anche a lungo termine. È, infatti, riconosciuto come un minerale tossico e radioattivo. L’esposizione, sia a composti chimici di uranio impoverito, sia di uranio naturale, può, indipendentemente dalle sue proprietà radioattive, causare danni ai reni, al pancreas, allo stomaco, all’intestino e alla tiroide. Diversi studi hanno addirittura dimostrato effetti citotossici e carcinogeni in animali.

Altre ricerche hanno fatto emergere addirittura effetti teratogeni (sulla prole), in roditori e rane (in contatto con sali di uranio disciolti in acqua) e in umani in contatto con polveri di uranio naturale ed impoverito. La teratogenesi indica lo sviluppo anormale di alcuni organi del feto durante la gravidanza, che si traduce nella nascita di un bambino che presenta difetti congeniti.

Può causare un avvelenamento da metalli pesanti, mentre se viene inalato si va a depositare all’interno dei polmoni. Causando in diversi casi il tumore del polmone. Come anche, come sostenuto da più parti, linfomi di Hodgkin e non Hodgkin e leucemie. Queste almeno le risultanze della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’uranio impoverito del 2017, che ha riconosciuto nei metalli pesanti inalati durante le missioni di pace nei Balcani, in associazione con un numero massiccio di vaccini, la possibile causa della morte di oltre 400 militari e la malattia di almeno altri 8mila soldati.

In particolare, la Commissione parlamentare ha registrato tra i militari:

  • 236 casi di leucemia (97 deceduti);
  • 27 casi di tumori del sistema linfatico (3 morti);
  • 846 linfomi (91 deceduti);
  • 22 neoplasie del sangue (3 deceduti);
  • 118 casi di neoplasie dei tessuti molli (21 deceduti).

La commissione parlamentare d’inchiesta del 2017

L’Osservatorio Nazionale Amianto ha denunciato, tramite il suo presidente, anche durante la commissione parlamentare d’inchiesta del 2017, l’inadempimento dell’obbligo di tutela della salute e dell’incolumità psicofisica del personale in missione. In Bosnia (1995) e in Kosovo (1998), come pure in Iraq (1991 e 2003).

Nello stesso tempo ha posto l’attenzione sulla violazione degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. e di cui alla Legge 11.07.1978 n. 382 contenente “Norme di principio sulla disciplina militare”. Il D.P.R. 18.07.1986 n. 545 (approvazione del regolamento di disciplina militare), all’art. 21, co. 2, sancisce l’obbligo dei superiori di: curare le condizioni di vita e di benessere del personale e di assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione per salvaguardare l’integrità fisica dei dipendenti.

Il personale militare, come pure quello civile, non è mai stato informato né formato per affrontare i rischi specifici legati ai metalli pesanti, all’amianto o al radon. Rischi che potrebbero essere amplificati dall’elevato numero di vaccini somministrati tutti insieme a chi deve recarsi nei teatri di guerra.

Contaminazione da uranio impoverito

Per capire se si è stati esposti e contaminati dall’uranio impoverito basa un semplice esame delle urine. In caso di positività, il medico deciderà di andare ad osservare i reni con nuovi accertamenti.

Non soltanto i militari italiani e non solo sono rimasti esposti, durante le missioni di pace, all’uranio impoverito. Anche i civili che si trovano in determinate zone di guerra sono stati a contatto con radiazioni e nano particelle di metalli pesanti. I missili che lo contenevano, nel corso degli anni, hanno contaminato cibo e acqua, creando anche nelle popolazioni coinvolte un aumento nel numero delle neoplasie.

Uranio impoverito e metalli pesanti: il caso Calcagni

vittime del dovere-causa di servizio

Il colonnello Calcagni è un caso più unico che raro. Nel 1996 è stato impiegato in Bosnia Erzegovina come pilota elicotterista. Dopo alcuni anni si ammalò, rendendo subito chiara la contaminazione da metalli pesanti. Nel suo corpo ce ne sono 28 che gli hanno causato ben 24 patologie.

È la dimostrazione evidente di quanto possa essere nocivo l’uranio impoverito e gli altri cancerogeni a cui è stato esposto nella missione di pace. Il suo organismo si è ammalato in maniera irreversibile, fino al punto di modificare anche il patrimonio genetico, con conseguenze devastanti sulla sua vita e sui propri figli che hanno ereditato la “mancanza” di un gene.

Una incredibile determinazione ed uno sconfinato attaccamento alla vita gli hanno permesso si sopravvivere, di restare accanto alla sua famiglia. Il dolore e le privazioni sono però una costante della sua esistenza. Nonostante questo ancora non riceve alcun risarcimento. La sua battaglia legale va avanti da anni e questa volta ha dovuto lottare contro ritardi burocratici, presunti errori materiali e tanta indifferenza. Il colonello Calcagni continua a lottare insieme all’ONA come coordinatore per tutelare tutte le vittime.

ONA e tutela medica e legale delle vittime uranio impoverito

Il personale civile e militare esposto per l’uso di proiettili ad uranio impoverito ha la possibilità di far valere i propri diritti. Perciò, in caso di danni alla salute, il personale militare può chiedere il riconoscimento di causa del servizio. Questo è il primo passo. In più, in ragione delle infermità, si può chiedere il risarcimento dei danni per la vittima e per i suoi familiari. Inoltre, sussiste il diritto alla pensione privilegiata.

Uranio impoverito e risarcimento del danno

In caso di infermità, per esposizione a nanoparticelle e radiazioni, per effetto dell’uso di proiettili a uranio impoverito, il Ministero della Difesa è responsabile dei danni. Infatti, occorrre osservare che deve essere rispettato l’obbligo di tutela della salute ex art. 2087 c.c. anche per i nostri militari e per il personale civile del Ministero della Difesa. Purtroppo, in occasione delle missioni, il personale è stato impiegato nei luoghi contaminati per l’uso di proiettili all’uranio impoverito. In questi teatri bellici, la contaminazione era estesa anche all’amianto. Infatti i proiettili all’uranio impoverito generano temperaturte di migliaia di gradi che polverizzano tutto ciò che colpiscono. Si sono generate anche aerodispersione di amianto. Sono stati riscontrati casi di mesotelioma, linfomi, ecc.

In caso di incertezza, come chiarito dal Tribunale di Roma, Sez. Civile, sentenza 567/2023, i diritti delle vittime devono essere sempre riconosciuti, applicando il criterio del “più probabile che non“. Per confermare il nesso causale, è sufficiente anche la concausa, secondo il principio di equivalenza causale, ovvero di equipollenza. La violazione degli obblighi cautelari costituisce la colpa al fronte della quale si perfeziona la responsabilità contrattuale e l’obbligo del risarcimento del danno. Queste vittime hanno diritto al risarcimento del danno biologico, del danno morale e quello esistenziale. Sussiste anche il diritto al risarcimento del danno patrimoniale.

Uranio impoverito: equiparazione vittime del dovere

Le vittime, in seguito all’impiego operativo in patria e all’estero, per l’uso di proiettili all’uranio impoverito sono vittime del dovere. In modo più specifico, trova applicazione la norma di cui all’art. 1 comma 564 della Legge 266 del 2005. Nello specifico, le tutele, per effetto dell’art. 1 del DPR 243/2006, sono state ampliate per effetto degli artt. 1078 e 1079 del DPR 90/2010 e art. 603 del D.Lgs 66/2010. Quindi, in sede previdenziale vi è una presunzione di nesso causale (sentenza 7409/2023).

Prestazioni previdenziali per le vittime uranio impoverito

In caso di causa di servizio con esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti e radiazioni per l’uso di questi proiettili, sussiste il diritto di equiparazione a vittima del dovere. Oltre alla speciale elargizione, sempre dovuta, in caso di raggiungimento del 25%, sussistono i diritti all’assegno vitalizio, allo speciale assegno vitalizio, all’esenzione del pagamento del ticket per prestazioni sanitarie e all’assistenza psicologica a carico dello Stato. Inoltre si possono richiedere l’incremento della retribuzione pensionabile del 7,5%, l’aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi, l’esenzioni dall’IRPEF delle prestazioni, il collocamento obbligatorio con precedenza, le borse di studio esenti da imposizione fiscale.

L’onere della prova per la speciale elargizione

In merito al diritto alla speciale elargizione si è pronunciata la Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza 7409/2023. Questa evidenzia come l’onere della prova sia a carico dell’Amministrazione.

Il militare interessato a percepire la speciale elargizione di cui al D.P.R. n. 90 del 2010, richiamato art. 1079, non è tenuto a dimostrare l’esistenza di un nesso eziologico fra esposizione all’uranio impoverito (o ad altri metalli pesanti) e neoplasia. Siffatto accertamento è necessario ove l’interessato svolga una domanda risarcitoria, ossia assuma la commissione, da parte dell’Amministrazione, di un illecito civile consistente nella colpevole esposizione del dipendente ad una comprovata fonte di rischio in assenza di adeguate forme di protezione, con conseguente contrazione di infermità“.

Gli eredi delle Vittime del Dovere

Se il lavoratore dovesse morire a causa di patologie correlate all’uranio impoverito, le somme maturate spetteranno ai parenti più vicini, come segue:

  • speciale elargizione di euro 200.000,00 una tantum divisa tra gli eredi legittimi;
  • assegno vitalizio di euro 500, con l’equiparazione alle vittime del terrorismo per ognuno dei famigliari;
  • speciale assegno vitalizio di euro 1033,00 mensili per ognuno dei famigliari.

Tuttavia si è sviluppata una controversia per quanto riguarda i diritti spettanti ai figli di vittime del dovere non a carico fiscale al momento del decesso.

Il Ministero della Difesa e gli altri Ministeri hanno negato a questi i diritti nel caso in cui la prestazione fosse stata erogata anche al coniuge.

L’appiglio è costituito dall’art. 6 della L. 466/1980. Tuttavia questo articolo fa riferimento alla sola speciale elargizione, come più volte è stato ribadito dall’Avv. Ezio Bonanni. La Corte di Appello di Genova, in funzione di Magistratura del lavoro, n. 575/2019, nell’accogliere le tesi dell’Avv. Ezio Bonanni, ha ritenuto non applicabile l’art. 6 della L. 466/1980.

Tuttavia, la più recente giurisprudenza ha reso giustizia e ha aperto un nuovo possibile spiraglio per ottenere maggiore tutela per i figli non nel carico fiscale alla morte del congiunto. Si tratta dell’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 8628/2024, che ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite, che dovranno adesso pronunciarsi sulla questione e fare luce sulla tematica.

Aggiornamenti sulla tutela degli orfani non a carico: sì all’assegno vitalizio

La giurisprudenza più recente ha superato l’automatica esclusione di questi soggetti dalle prestazioni, riconoscendo che il criterio del carico fiscale non può comprimere in modo irragionevole la funzione solidaristica delle norme. In particolare, è stato affermato il diritto degli orfani non a carico, anche in presenza del coniuge superstite, all’assegno vitalizio previsto dalla legge, pur restando ancora aperte alcune criticità sul pieno allineamento delle prestazioni rispetto ad altre categorie tutelate.

Si tratta di un avanzamento significativo, che riduce una storica disparità di trattamento e riafferma il principio secondo cui la protezione previdenziale deve essere collegata al sacrificio subito dalla vittima e dalla sua famiglia, non a criteri meramente formali.

SS.UU del 30 dicembre 2025

La sentenza delle Sezioni Unite civili n. 34713 del 30 dicembre 2025 ha chiarito che agli orfani non a carico spetta comunque l’assegno vitalizio mensile di cui all’art. 2 della legge n. 407/1998, pari a 500 euro, rivalutabile e con decorrenza dalla data del decesso della vittima, affermando una lettura più coerente con la finalità solidaristica della normativa sulle vittime del dovere.

Resta tuttavia una criticità rilevante, perché lo speciale assegno vitalizio di cui alla legge n. 206/2004 continua a essere riconosciuto solo secondo l’ordine previsto dall’art. 6 della legge n. 466/1980, con esclusione degli orfani non a carico in presenza del coniuge. Ne deriva una tutela previdenziale ancora parziale e differenziata, che non realizza una piena equiparazione con il regime delle vittime del terrorismo e lascia aperti profili di possibile irragionevolezza costituzionale, oltre a problemi applicativi legati alla persistente resistenza delle amministrazioni nell’adeguarsi tempestivamente al nuovo indirizzo giurisprudenziale.

Vittime del dovere: intervista all’Avvocato Ezio Bonanni

Vedi l’intervista rilasciata dall’Avv. Ezio Bonanni al giornalista Luigi Abbate sul riconoscimento dei diritti dei figli delle Vittime del Dovere:

Nell’intervista Ezio Bonanni spiega come la sentenza delle Sezioni Unite del 30 dicembre 2025 costituisca un avanzamento decisivo. Non risolve però integralmente tutte le criticità del sistema di tutela degli orfani delle vittime del dovere. Le ragioni sono giuridiche, sistematiche e applicative. Eccole riassunte qui di seguito:

1. La tutela resta parziale sul piano previdenziale

La SS.UU. 34713/2025 riconosce agli orfani non a carico fiscale, in presenza del coniuge superstite, il diritto all’assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/1998, pari a 500 euro mensili, con decorrenza dalla data del decesso della vittima.

Tuttavia, non viene riconosciuto lo speciale assegno vitalizio (circa 1.033 euro mensili), che continua a essere limitato ai casi di assenza del coniuge o di figli fiscalmente a carico. Secondo Bonanni, questa distinzione non trova una giustificazione costituzionalmente adeguata, perché mantiene una disparità di trattamento tra orfani, pur in presenza del medesimo evento lesivo e del medesimo sacrificio imposto allo Stato.

2. Permane una frammentazione delle prestazioni

Il sistema continua a presentarsi frammentato e prevede una tutela previdenziale solo parziale per gli orfani non a carico. Si tratta di un’architettura che, seppur migliorata, continua a fondarsi su un criterio formale (il carico fiscale) che nulla ha a che vedere con la perdita del genitore e con la ratio solidaristica delle norme sulle vittime del dovere.

3. Il nodo dell’equiparazione con le vittime del terrorismo non è sciolto del tutto

La SS.UU. 34713/2025 si muove nella direzione della tutela equivalente a quella delle vittime del terrorismo, ma non completa l’equiparazione, perché per le vittime del terrorismo la tutela degli orfani non conosce le stesse limitazioni legate al carico fiscale. Di conseguenza, l’uguaglianza sostanziale resta incompiuta.

4. Restano aperti profili di possibile incostituzionalità

L’Avvocato Ezio Bonanni afferma che la distinzione residua potrebbe ancora violare:

  • l’articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza e dell’eguaglianza;
  • l’articolo 38, in tema di tutela previdenziale;
  • il principio di solidarietà che ispira l’intero impianto normativo sulle vittime del dovere.

Per questo motivo, non è escluso che la questione possa tornare davanti alla Corte di Cassazione o alla Corte costituzionale, soprattutto in relazione allo speciale assegno vitalizio.

5. La giurisprudenza amministrativa e l’azione delle amministrazioni non sono ancora allineate

L’Avvocato Ezio Bonanni sottolinea come la svolta giurisprudenziale non si sia ancora tradotta in una prassi amministrativa uniforme, mantenendo aperto il contenzioso. Infatti molte amministrazioni continuano a negare le prestazioni, costringendo gli orfani a nuovi ricorsi giudiziari.

L’impegno dell’ONA e dell’Osservatorio Vittime del Dovere prosegue, con l’obiettivo di ottenere una tutela piena, coerente con i principi costituzionali e con il valore del sacrificio compiuto dalle vittime del dovere e dalle loro famiglie.

La decisione della Corte d’Appello di Palermo e il superamento del requisito del carico fiscale

La Corte d’Appello di Palermo ha pronunciato una sentenza destinata ad avere effetti sistemici nella tutela degli orfani delle vittime del dovere, accogliendo l’appello di Fabio Barone e riformando la precedente decisione del Tribunale di Trapani. I giudici hanno stabilito che il requisito del carico fiscale non può costituire motivo ostativo al riconoscimento delle provvidenze previste dalla legge speciale, chiarendo che lo status di orfano di vittima del dovere è di per sé sufficiente a fondare il diritto alle prestazioni. In applicazione di questo principio, la Corte ha riconosciuto a Barone l’assegno vitalizio mensile di 500 euro con decorrenza dal novembre 2019, gli ulteriori benefici economici e previdenziali spettanti e ha imposto al Ministero dell’Interno l’aggiornamento della graduatoria nazionale, segnando un netto superamento di una prassi amministrativa ritenuta per anni discriminatoria.

Come evidenziato dall’Osservatorio Nazionale Amianto, la pronuncia palermitana rappresenta una concreta applicazione di quel principio di diritto e rafforza la tutela di centinaia di posizioni analoghe ancora pendenti.

L’avvocato Ezio Bonanni, legale di Barone, ha definito la sentenza «una vittoria di giustizia e di civiltà», auspicando che i ministeri competenti si adeguino rapidamente al nuovo indirizzo giurisprudenziale, ponendo fine a una discriminazione che ha inciso per anni sui diritti degli orfani dei servitori dello Stato.

Assistenza ONA alle vittime dell’uranio

L’ONA assiste le vittime del dovere, dell’uranio impoverito e dell’amianto e i loro familiari, supportandoli nella difesa dei propri diritti e della loro salute. Si può chiedere una consulenza attraverso il form o chiamando il numero 800.034.294.

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