La pensione privilegiata è corrisposta a chi abbia contratto un’infermità per causa di servizio tra le Forze Armate e Comparto Sicurezza. Infatti, come chiarito dalla Legge Fornero, questo trattamento spetta solo alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri), alle Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia Locale e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico. Inoltre, questa prestazione è definita privilegiata perché non richiede una determinata età anagrafica o il possesso del requisito assicurativo e contributivo.

L’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto e il suo presidente, l’Avvocato Bonanni, tutelano tutti coloro che hanno subito infermità, anche letali, sul luogo di lavoro. In particolare, assiste i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni come l’uranio impoverito, il gas radon e l’amianto. L’asbesto può causare fenomeni infiammatori, come asbestosi, placche pleuriche e ispessimenti pleurici, oltre a portare allo sviluppo di gravi patologie asbesto correlate, come il mesotelioma. Il suo effetto cancerogeno è confermato anche nell’ultima monografia IARC. Per questo l’ONA offre servizi di assistenza medica e tutela legale gratuite per tutti i cittadini esposti.

Cos’è la pensione privilegiata per causa di servizio?

La pensione privilegiata spetta quando si dimostra il nesso causale. Ad ogni modo, bisogna che ci sia la riconducibilità dell’infermità allo svolgimento dell’attività lavorativa. Inoltre, il presupposto per ottenere la prestazione è che le infermità dipendenti da causa di servizio siano “non suscettibili di miglioramento” (art. 67, comma 1, DPR 1092/1973).

A seguito del riconoscimento del nesso causale e la causa di servizio, i benefici previdenziali privilegiati sono attribuiti in base al grado di invalidità. Il DPR 834/1981 prevede due tabelle:

  • A è relativa a lesioni che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo;
  • B riguarda infermità che comportano indennità una tantum.

Le forze a ordinamento militare e civile hanno diritto a due tipi di pensionamenti:

  • ordinaria (art. 67, DPR 1092/1973), cioè un trattamento sostitutivo della normale pensione pari al 100% della retribuzione pensionabile, se le infermità sono della prima categoria, altrimenti si riduce l’importo del 10% per ogni categoria;
  • tabellare, assimilabile al trattamento privilegiato di guerra.

Quest’ultima tipologia di pensionamento spetta ai militari di truppa e ai graduati che abbiano contratto un’infermità durante il servizio di leva e ai militari e militarizzati con grado inferiore a quello di caporale, che hanno subito una menomazione dell’integrità fisica. In caso di decesso, il trattamento privilegiato è reversibile a favore dei superstiti della vittima.

Come ottenere la pensione privilegiata?

L’iniziativa per avviare il procedimento finalizzato alla liquidazione della pensione privilegiata è d’ufficio. L’iter prende il via alla cessazione dal servizio per inidoneità assoluta e permanente dovuta a infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio. Se l’infermità non è ancora riconosciuta dipendente da causa di servizio, si procede con la domanda.

La vittima ha una tempistica di cinque anni per la presentazione della domanda. Il termine aumenta fino a dieci anni in caso di parkinsonismo o di invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiomatica (art. 169, comma 1, DPR 1092/1973). Tuttavia, per far sì che la pensione privilegiata inizi dalla data di cessazione dal servizio, la domanda deve essere presentata entro due anni.

Se l’infermità dovesse peggiorare, la vittima può in qualsiasi momento richiedere la revisione del provvedimento di concessione per ottenere il passaggio a una categoria superiore e l’eventuale riliquidazione della pensione. La domanda d’aggravamento può essere respinta non più di due volte per la stessa infermità o lesione. È ammessa tuttavia un’ulteriore istanza, trascorsi dieci anni dalla data in cui è stato emesso il terzo provvedimento negativo.

Documentazione e accertamenti necessari

Per presentare la domanda occorre indicare le infermità riportate, allegando tutta la documentazione utile. La documentazione di servizio prevede lo stato di servizio, il memoriale dei servizi prestati, le ore lavorate all’esterno, le dichiarazioni testimoniali e la relazione dell’amministrazione. Invece la documentazione medica e medico-legale è obbligatoria al fine di certificare il quadro clinico del dipendente, consistente in: certificazione nosologica rilasciata dall’ospedale, cartelle cliniche, referti e perizie di parte.

Infine, per ottenere la pensione di privilegio, si effettuano due accertamenti:

  • clinico, a opera di CMO (Commissioni Mediche Ospedaliere);
  • quello per il nesso di causalità, di competenza del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS).

Come si calcola la pensione privilegiata?

La pensione privilegiata equivale all’ultima retribuzione, quando l’invalidità è di prima categoria. Si ridurrà del 10% per ogni categoria fino all’ottava, quando la pensione sarà equivalente al 30% della retribuzione. Inoltre, le pensioni di settima e ottava categoria sono incrementate dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio prestato, qualora si abbiano almeno 5 anni di servizio effettivo, senza aver ancora maturato la pensione minima. Però l’importo della pensione privilegiata così determinata non può superare l’ammontare della pensione normale (44%).

Gli allievi d’accademia che hanno contratto infermità hanno diritto alla pensione stabilita in base al grado che si rivestiva all’atto d’ammissione all’accademia. Per i militari e i graduati di truppa, la pensione viene liquidata in rapporto alla gravità della menomazione subita, senza riferimento alla paga percepita. Invece per i militari “di carriera”, per i primi 3 mesi dalla data di cessazione dall’ufficio, vengono corrisposti gli assegni interi previsti per i pari grado in servizio effettivo, non cumulabili con quelli di quiescenza. Infine con un’anzianità di almeno 15 anni di servizio utile, la pensione potrà essere liquidata, se più favorevole, nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo (art. 67, 4 comma, DPR 1092/73).

Nel caso di coesistenza di due lesioni delle categorie dalla terza all’ottava, il trattamento di risulta dal cumulo di esse. Qualora le infermità siano più di due, il trattamento complessivo è determinato aggiungendo alla categoria dell’invalidità più grave quella risultante dal complesso delle altre infermità. Infine se due o più lesioni sono della prima e seconda categoria, il soggetto ha diritto all’assegno di cumulo.

Pensione privilegiata ed esenzione IRPEF

La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza 26912 del 2021, si è pronunciata sull’esenzione IRPEF della pensione privilegiata. L’esenzione IRPEF, prevista per le pensioni di natura “risarcitoria” come le pensioni di guerra, non si applica invece alle pensioni privilegiate, che sono di natura “reddituale”.

In altre parole, la pensione privilegiata ordinaria, riconosciuta a seguito di infermità o lesioni per fatti di servizio, avendo la sua causa genetica nel rapporto di dipendenza, deve essere considerata reddito di lavoro.

Altri riconoscimenti e prestazioni per le vittime

vittime del dovere

Chi contrae una malattia professionale ha diritto al riconoscimento della causa di servizio. In seguito, si possono richiedere prestazioni aggiuntive come l’equo indennizzo, la pensione privilegiata e il riconoscimento dello status di vittima del dovere.

Coloro che fanno parte delle Forze Armate e del Comparto Sicurezza sono spesso esposti a pericoli, che sono stati oggetto di approfondimento nella puntata di ONA TV “Vittime del Dovere: serve maggiore attenzione”.

La qualità di vittima del dovere spetta a coloro che hanno subito infermità in determinate condizioni:

  • contrasto alla criminalità;
  • svolgimento del servizio di ordine pubblico;
  • vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  • operazioni di soccorso;
  • attività di tutela della pubblica incolumità;
  • a causa di azioni in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, carattere di ostilità.

Inoltre, la vittima può ottenere il rimborso delle spese mediche e di degenza e gli assegni accessori, come:

  • assegno di superinvalidità;
  • indennità di assistenza e accompagnamento;
  • assegno d’integrazione per i familiari a carico;
  • assegno di cumulo per infermità;
  • indennità speciale annua;
  • assegno di incollocabilità.

Vittime del dovere: assistenza ONA e prestazioni

L’ONA assiste le vittime del dovere e i loro familiari, supportandoli nella difesa dei propri diritti e della loro salute. Si può chiedere una consulenza attraverso il form o chiamando il numero verde gratuito 800.034.294.

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